Gazzetta n. 225 del 25 settembre 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2002, n. 211 |
Regolamento recante modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di licenze individuali nel settore delle telecomu-nicazioni. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; Visto il decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che il numero di operatori, operanti in base alle diverse tecniche disponibili, consente ormai condizioni di effettiva concorrenza e che occorre assicurare a tutti indistintamente un orizzonte temporale di operativita' piu' prolungato, affinche' queste condizioni si mantengano durevolmente; Considerato che sulla contendibilita' della proprieta' degli operatori, che consente forme di aggregazione a livello internazionale piu' efficienti dal punto di vistadelle politiche industriali, influisce fortemente la garanzia di un piu' ampio orizzonte temporale di operativita' rispetto a quello previsto dal regime di licenza con il limite quindicennale; Considerato di dover garantire lo stesso termine di validita' a tutti gli operatori secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzio-nalita'; Rilevato di dover modificare il termine di validita' delle licenze di cui all'articolo 6, comma 27, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, al fine di garantire un orizzonte temporale di operativita' dei licenziatari che sia coerente con l'obiettivo di rendere stabile e duratura la concorrenza tra gli operatori e la contendibilita' della proprieta' azionaria degli stessi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001; Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; Visto il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Vista la corrispondenza intercorsa con la Commissione europea; Sentito il Consiglio superiore delle poste e delle telecomunicazioni; Sentite le parti interessate; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002; Sentite le competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'articolo 6, comma 27, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, le parole: "non superiore a 15 anni", sono sostituite dalle seguenti: "di 20 anni".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell'art. 6, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997, si veda nota all'art. 1. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.". - La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997. - L'art. 1 della legge 1 luglio 1997, n. 189, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali" e' il seguente: "Art. 1 (Attuazione della direttiva 96/2/CE). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato il regolamento per l'attuazione della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali, prevedendo tra gli altri disposizioni ed indirizzi a garantire l'accesso al mercato secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita' e l'uso di apparecchiature multistandard, la soppressione dei diritti esclusivi e speciali per la fornitura di detti servizi, l'abolizione di ogni restrizione per i gestori di comunicazioni mobili e personali ad installare proprie infrastrutture o ad impiegare infrastrutture fornite da terzi e ad utilizzare in comune le infrastrutture, gli impianti ed i siti, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, l'adeguamento delle concessioni gia' assentite, secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. Lo schema di regolamento e' trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza di parere. 2. Il regolamento di cui al comma 1 puo' formare oggetto di un unico testo coordinato con le disposizioni da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed integrato con le norme occorrenti in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali e di interconnessione, sulla base degli orientamenti gia' definiti in sede di Unione europea. 3. Con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate le correzioni, le modificazioni e le integrazioni eventualmente occorrenti, anche sulla base delle direttive europee nel frattempo emanate, per il completamento e l'aggiornamento della regolamentazione riguardante la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni.". - La legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata.", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996. - Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70, reca: "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi". - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Per il testo dell'art. 6, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1997, n. 221, si veda nota all'art. 1. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 6, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" come modificato dal presente regolamento e' il seguente: "27. Le licenze individuali di cui al presente articolo hanno una validita' di 20 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e previa richiesta da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza. I titolari di autorizzazioni generali e di licenze individuali sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di volta in volta emanate per la disciplina del settore delle telecomunicazioni.
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| Art. 2. 1. Il termine di validita' di cui all'articolo 6, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal presente decreto, si applica, ferme restando le rimanenti condizioni, anche alle licenze individuali gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 agosto 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 181
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 6, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, si veda nota all'art. 1.
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