Gazzetta n. 224 del 24 settembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2002, n. 208
Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
I MINISTRI DELLA SALUTE E DELLA DIFESA

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali che ha stabilito che le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti;
Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce Rossa italiana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997, n. 110, concernente il regolamento di approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, che ha stabilito che "i consigli dei Comitati Provinciali ed i Consigli dei Comitati regionali, nonche' il Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa restano in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione, e comunque non oltre il 30 giugno 2002";
Ritenuta l'opportunita' di procedere all'emanazione di un nuovo statuto;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 luglio 2002;
Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 5 luglio 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.

1. E' approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, allegato al presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997, n. 110.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 5 luglio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Berlusconi

Il Ministro della salute:
Sirchia

Il Ministro della difesa:
Martino

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 342



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419, recante il "Riordinamento del sistema degli enti
pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", e' il seguente:
"Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le
amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza
sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto
promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle
norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione
adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali,
regolatrici della materia:
a) attribuzione di poteri di programmazione,
indirizzo e relativo controllo strategico: al presidente
dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico
dell'organo e' adeguato alla dimensione organizzativa e
finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico
dell'attivita' svolta o giustificato dall'inerenza di
quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti
locali; in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un
organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione,
presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero
di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo
ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente,
fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi;
b) previsione della nomina dei componenti del
consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del
Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei
settori di attivita' dell'ente, con esclusione di
rappresentanti del Ministero vigilante o di altre
amministrazioni pubbliche, di organizzazioni
imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo
criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente,
ferma restando l'attribuzione all'autorita' di vigilanza
del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti,
nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con
trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
dei programmi di attivita';
d) previsione, quando l'ente operi in materia
inerente al sistema regionale o locale, di forme di
intervento degli enti territorialmente interessati, o della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 8 agosto 1997, n. 281, tali comunque da
assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali,
di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;
e) eventuale attribuzione di compiti di definizione
del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero
di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da
esperti designati da amministrazioni e organizzazioni
direttamente interessate all'attivita' dell'ente, ovvero,
per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti
in prevalenza da docenti o esperti del settore;
f) determinazione del compenso eventualmente
spettante ai componenti degli organi di amministrazione,
ordinari o straordinari, con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulla base di
eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei
Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni
di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo
rimborso delle spese di missione;
g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di
rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice
collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di
amministrazione; previsione, per i soli enti di grande
rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o
finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli
incarichi, di un vice-presidente, designato tra i
componenti del consiglio; previsione che il presidente
possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente
a non piu' di due mandati;
h) previsione di un collegio dei revisori composto di
tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo
o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in
rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti
tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra
persone in possesso di specifica professionalita';
previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di
notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
i) esclusione del direttore generale dal novero degli
organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonche' ad
altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio
di distinzione tra attivita' di indirizzo e attivita' di
gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni; previsione della
responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento
dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o
organo di vertice, con riferimento, ove possibile,
all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget
di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione,
di un sistema di controlli interni, coerente con i principi
fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il
pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
n) determinazione del numero massimo degli uffici
dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione
dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi,
in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti
interni, eventualmente soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, ovvero ad altri atti
organizzativi;
o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di
contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i
predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
p) previsione della facolta' di attribuire, per
motivate esigenze ed entro un limite numerico
predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti
delle materie di competenza istituzionale;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento
dell'ente e dei poteri del commissario straordinario,
nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti
di notevole rilievo o dimensione organizzativa e
finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza;
previsione, per i soli enti di notevole rilievo o
dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita'
di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di
termini perentori di durata massima del commissariamento, a
pena di scioglimento dell'ente.
2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve
le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed
all'attivita' di singoli enti, con particolare riferimento
a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione
della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti
a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonche' le
esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai
quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui
alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di
cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se
coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per
motivate esigenze degli stessi.
3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente
ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla
data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1
gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo
che risultino composti in conformita' ai criteri di cui al
comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a
che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono
nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria, salva la possibilita' dell'autorita' di
vigilanza di nominare un commissario straordinario;
b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai
criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le
relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del
nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso
contrario, dal solo presidente del collegio.
4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali
la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del
30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti
e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova
istituzione".
- Il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge 20 settembre
1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1995, n. 490, e' il seguente:
"2. Lo statuto della Croce Rossa italiana deve essere
approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 613, reca il: "Riordinamento della Croce Rossa
italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 marzo 1997, n. 110, reca: l'"Approvazione del nuovo
statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa".
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, reca
la "Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo
definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti
didattici universitari e organi amministrativi della Croce
Rossa".
- Il comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'
il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Per il titolo del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997, n. 110, si veda le
note in premessa.



 
Art. 1.
Costituzione e principi fondamentali

1. L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, e' costituita in conformita' alle leggi nazionali che la disciplinano, sulla base delle convenzioni di Ginevra e delle altre norme internazionali attinenti la materia relativa alla Croce rossa recepite nell'ordinamento italiano e dei seguenti principi fondamentali:
a) umanita': nata dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, la Croce rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli;
b) imparzialita': opera senza distinzione di nazionalita', di razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica;
c) neutralita': si astiene dal partecipare alle ostilita' di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso;
d) indipendenza: la Croce rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attivita' in aderenza ai suoi principi, e' ausiliaria dei poteri pubblici nelle attivita' umanitarie ed e' sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano;
e) volontarieta': la Croce rossa e' un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico;
f) unita': nel territorio nazionale non vi puo' essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio;
g) universalita': la Croce rossa italiana partecipa al carattere di istituzione universale della Croce rossa, in seno alla quale tutte le societa' nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente.
2. L'Associazione italiana della Croce rossa e' posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.



Nota all'art. 1:
- Il regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, reca
"L'erezione in corpo morale dell'Associazione italiana
della Croce Rossa".



 
Art. 2.
C o m p i t i

1. Sono compiti della Croce rossa italiana:
a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformita' a quanto previsto dalle quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonche' delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attivita' di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi e' predeterminata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, ferme restando le competenze degli organi del Servizio sanitario nazionale;
b) organizzare e svolgere in tempo di pace servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamita' e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della normativa vigente;
c) concorrere, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;
d) concorrere al raggiungimento delle finalita' ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo, nonche' con personale comandato o assegnato e svolgere, altresi', attivita' e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni;
e) promuovere, nel rispetto delle norme poste dalla normativa vigente, la donazione del sangue e organizzare i donatori volontari;
f) collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria;
g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attivita' di Croce rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorita' scolastiche, i principi, le finalita' e gli ideali della Croce rossa;
h) promuovere e diffondere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce rossa internazionale;
i) collaborare con le societa' di Croce rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa;
l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi di Croce rossa alle societa' nazionali di Croce rossa;
m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa.



Nota all'art. 2:
- La legge 27 ottobre 1951, n. 1739, reca la "Ratifica
ed esecuzione delle seguenti convenzioni internazionali
firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949:
a) Convenzione relativa al trattamento dei
prigionieri di guerra;
b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei
feriti e dei malati delle Forze armate in campagna;
c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei
feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul
mare;
d) Convenzione relativa alla protezione delle persone
civili in tempo di guerra".



 
Art. 3.
Servizi delegati

1. La Croce rossa italiana puo' essere incaricata mediante convenzione a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; puo', inoltre, essere incaricata, mediante convenzione, dallo Stato, dalle regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purche' compatibili con i suoi fini istituzionali.
 
Art. 4.
Preparazione del personale

1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale, anche mediante proprie scuole.
2. La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale puo' stipulare convenzioni con le regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le universita', altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilita' della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.
 
Art. 5.
Natura giuridica

1. L'Associazione italiana della Croce rossa e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, ha durata illimitata e sede legale in Roma; il suo scioglimento puo' essere determinato solo per legge.
 
Art. 6.
Personale civile

1. Il rapporto di lavoro del personale civile dipendente della Croce rossa italiana e' disciplinato dalle leggi e dal contratto di comparto per gli enti pubblici non economici, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le altre disposizioni di leggi speciali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
2. La Croce rossa italiana disciplina mediante propri atti regolamentari le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, in relazione al perseguimento delle finalita' istituzionali dell'Associazione ed alle esigenze di puntuale e corretto assolvimento dei compiti statutari, individua gli uffici di livello dirigenziale, che non devono superare il numero massimo di diciotto unita', determina le dotazioni organiche, improntando la propria organizzazione ai criteri di funzionalita', flessibilita', collegamento dell'attivita' degli uffici, imparzialita' e trasparenza dell'azione amministrativa ed agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'.



Nota all'art. 6:
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche".



 
Art. 7.
Emblema

1. La Croce rossa italiana ha per emblema una croce rossa su fondo bianco, ai sensi delle quattro convenzioni di Ginevra del 1949, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce rossa, si applicano le sanzioni previste dalla legge.
 
Art. 8.
Celebrazioni della Croce rossa italiana

1. L'Associazione italiana della Croce rossa celebra ogni anno la giornata mondiale di Croce rossa l'8 maggio e l'anniversario della sua fondazione il 15 giugno.
 
Art. 9.
Categorie di soci

1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:
a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce rossa ed al presente statuto versano la quota sociale annuale;
b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente di cui al successivo articolo 12, un'attivita' in favore della Croce rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale;
c) soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della Croce rossa italiana;
d) soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per eccezionali meriti in campo socio-sanitario o umanitario.
 
Art. 10.
Ammissione e decadenza dei soci

1. L'ammissione dei soci ordinari e dei soci attivi nelle rispettive categorie, nonche' la verifica annuale della conservazione dei requisiti sono demandate al consiglio direttivo locale, ove costituito, ovvero, in sua mancanza, al consiglio direttivo provinciale.
2. Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di socio onorario e' competente il consiglio direttivo nazionale.
3. I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto deliberato dall'assemblea generale.
4. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo regionale competente per territorio. Il socio radiato puo' fare appello al consiglio direttivo nazionale, la cui decisione ha carattere definitivo.
 
Art. 11.
Gratuita' e incompatibilita'

1. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite ed incompatibili con incarichi retribuiti dall'Associazione stessa.
2. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate.
3. L'Associazione italiana della Croce rossa puo' prevedere il rimborso, a favore dei lavoratori dipendenti titolari di cariche elettive, delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro per il periodo di partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza entro i limiti consentiti, ai fini del riconoscimento di permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti eletti negli enti locali, dall'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le cariche dell'Associazione sono incompatibili tra loro, salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto.



Nota all'art. 11:
- L'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali" e' il seguente:
"Art. 79 (Permessi e licenze). - 1. I lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli
comunali, provinciali, metropolitani, delle comunita'
montane e delle unioni di comuni, nonche' dei consigli
circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio
per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi
consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario
serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non
riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno
successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si
protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di
assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
altresi' nei confronti dei militari di leva o richiamati e
di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto
dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai
presidenti delle comunita' montane che svolgono servizio
militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il
servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza
illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte
comunali, provinciali, metropolitane, delle comunita'
montane, nonche' degli organi esecutivi dei consigli
circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e
dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle
commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente
istituite nonche' delle commissioni comunali previste per
legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e
degli organismi di pari opportunita', previsti dagli
statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di
assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli
organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il
diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il
tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare
al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano altresi' nei confronti dei militari di
leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il
servizio sostitutivo.
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni,
delle province, delle citta' metropolitane, delle unioni di
comuni, delle comunita' montane e dei consorzi fra enti
locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e
circoscrizionali, nonche' i presidenti dei gruppi
consiliari delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai
permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai
rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore
lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci,
presidenti delle province, sindaci metropolitani,
presidenti delle comunita' montane, presidenti dei consigli
provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti.
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo
hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad
un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino
necessari per l'espletamento del mandato.
6. L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato
per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi,
retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e
puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.".



 
Art. 12.
E l e t t o r a t o

1. Rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana, purche' in regola con il versamento delle quote associative:
a) Corpo militare;
b) Corpo infermiere volontarie;
c) Volontari del soccorso;
d) Comitato nazionale femminile;
e) Pionieri;
f) Donatori di sangue.
2. Sono titolari di elettorato attivo i soci attivi da almeno due anni in regola con la quota sociale.
3. Sono titolari di elettorato passivo i soci attivi da tre anni in regola con il versamento della quota sociale.
 
Art. 13.
E l e z i o n i

1. I componenti elettivi degli organi collegiali di indirizzo della Croce rossa italiana sono eletti dalle rispettive assemblee, previste dagli articoli 19, 30, 38 e 45.
2. In ogni Comitato regionale e provinciale sono istituiti, con provvedimento del competente consiglio direttivo, uno o piu' uffici elettorali composti da un presidente, due scrutatori e un segretario.
3. Con provvedimento del consiglio direttivo regionale, su proposta del comitato provinciale, sono istituiti uffici elettorali presso i comitati locali.
4. Presso la sede centrale della Croce rossa italiana e' istituito un ufficio elettorale centrale, con il compito di espletare le operazioni necessarie alla elezione del consiglio direttivo nazionale, nonche' di dirimere internamente eventuali problematiche o contestazioni trasmesse dagli uffici elettorali periferici. L'ufficio e' costituito da un presidente, da scegliere tra i componenti dell'Avvocatura dello Stato o della Magistratura in quiescenza, da sette membri scelti nell'Associazione in possesso di specifiche competenze giuridiche e da un ufficio di segreteria, tutti nominati con provvedimento del consiglio direttivo nazionale.
 
Art. 14.
Servizi ausiliari delle Forze armate

1. Il Corpo militare della Croce rossa italiana ed il Corpo delle infermiere volontarie sono Corpi ausiliari delle Forze armate.
2. L'impiego del Corpo militare della Croce rossa e' disposto dal presidente generale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.
3. Per l'impiego del Corpo delle infermiere volontarie dispone il Capo di Stato Maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.
4. Ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, il vertice del Corpo militare della Croce rossa italiana e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del presidente della Croce rossa italiana. Ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il vertice del Corpo delle infermiere volontarie e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della difesa.
5. L'ordinamento dei Corpi suddetti e le modalita' di preparazione e di utilizzazione sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.



Note all'art. 14:
- Gli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante: "Riordinamento
della Croce Rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del
1978), sono i seguenti:
"Art. 10. - Ai fini dell'assolvimento dei compiti
umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni
internazionali, nulla e' rinnovato circa la collocazione
del corpo militare della C.R.I. ed il corpo delle
infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello
Stato nonche' circa i poteri e le facolta', del Ministro
della difesa che, di intesa con il Ministro del tesoro,
potra' estendere, in quanto applicabili, le norme in vigore
sullo stato del personale militare delle Forze armate.
In conformita' alla richiamata normativa
internazionale, l'Associazione e' tenuta ad attendere in
via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del
Ministero della difesa, alla preparazione del personale,
dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi
suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza
dei relativi servizi in qualsiasi circostanza.".
"Art. 11. - Le autorita' di vertice dei corpi della
C.R.I. ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente
dal presidente nazionale dell'istituzione, il quale nella
ipotesi di mobilitazione delle Forze armate assume tutti i
poteri, diventando l'unico rappresentante
dell'Associazione.
Per la formazione delle infermiere e del personale
volontario per il soccorso la Croce Rossa italiana puo'
stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la
possibilita' della formazione attraverso gli ospedali
militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.
Il diploma di infermiera volontaria della C.R.I. e'
valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei
compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e
consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti
richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere
professionali.
L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della
C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati
dallo Stato".
- La lettera v), comma 1, dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556,
recante: "Regolamento di attuazione dell'art. 10 della
legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni
dei vertici militari", e' il seguente:
"1. Il Capo di Stato maggiore della difesa:
a) - u) omissis;
v) dispone per l'impiego del corpo delle infermiere
volontarie".
- Il comma 2 dell'art. 73 del regio decreto n. 484 del
10 febbraio 1936, recante: "Norme per disciplinare lo stato
giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento
economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa
italiana", e' il seguente:
"2. Il maggiore generale e' prescelto fra i colonnelli
medici o commissari e nominato con decreto reale, su
proposta del Ministro per la guerra, su designazione del
presidente generale dell'Associazione".
- L'art. 8 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918,
recante: "Regolamento per il corpo delle infermiere
volontarie della Croce Rossa italiana" e' il seguente:
"Art. 8. - L'ispettrice nazionale e' designata da Sua
Maesta' la Regina Imperatrice ed e' nominata con decreto
reale su proposta del Ministro per l'interno d'intesa coi
Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica".
- L'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante:
"Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi
nella forma del decreto del Presidente della Repubblica",
e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Gli atti amministrativi, diversi da
quelli previsti dall'art. 1, per i quali e' adottata alla
data di entrata in vigore della presente legge la forma del
decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con
decreto ministeriale, a seconda della competenza a
formulare la proposta sulla base della normativa vigente
alla data di cui sopra.
2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove
proposti da piu' Ministri sono emanati nella forma del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".



 
Art. 15.
Onorificenze

1. La Croce rossa italiana conferisce onorificenze a chi si distingue nelle attivita' di volontariato o nel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei principi e degli obiettivi di Croce rossa.
2. Le proposte e le modalita' per il conferimento delle onorificenze avviene sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal consiglio direttivo nazionale.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e' sottoposto all'approvazione del Ministero della salute e del Ministero della difesa, con la procedura di cui all'articolo 54, comma 4, ultimo periodo.
 
Art. 16.
Principi generali

1. L'ordinamento della Croce rossa italiana si ispira al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione, nonche' ai criteri di efficacia, efficienza ed economicita'.
2. La Croce rossa italiana e' organizzata in una componente istituzionale ed in una volontaristica, alla quale fanno capo gli organismi di cui all'articolo 12, disciplinati da appositi regolamenti, giusto il disposto di cui all'articolo 54. Con gli stessi regolamenti sono disciplinate le procedure per l'elezione degli organi di vertice della componente volontaristica a livello centrale ed ai livelli periferici, nonche' i casi e le modalita' di partecipazione degli stessi ai consigli direttivi della Croce rossa.
3. La Croce rossa si articola in:
a) il comitato centrale;
b) i comitati regionali;
c) i comitati provinciali;
d) i comitati locali.
4. Nelle citta' in cui coesistono diversi livelli locali della Croce rossa italiana essi sono ubicati di preferenza nella medesima sede.
 
Art. 17.
Sede e compiti

1. Il comitato centrale ha sede in Roma e svolge i seguenti compiti:
a) indirizza, promuove e coordina l'attivita' dell'Associazione a livello nazionale e internazionale;
b) amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le modalita' previste dall'articolo 49 e seguenti del presente statuto;
c) esercita le funzioni in materia associativa attribuitegli dalla legge e dal presente statuto;
d) vigila sull'attivita' dei comitati regionali.
 
Art. 18.
Organi del comitato centrale

1. Sono organi del comitato centrale:
a) l'assemblea generale;
b) il consiglio direttivo nazionale;
c) la giunta esecutiva nazionale;
d) il presidente generale;
e) il collegio centrale dei revisori.
 
Art. 19.
Assemblea generale

1. L'assemblea generale e' composta da:
a) il presidente generale;
b) il vice-presidente generale;
c) i presidenti dei comitati regionali;
d) i presidenti dei comitati provinciali;
e) i presidenti dei comitati locali;
f) i vertici nazionali delle componenti volontaristiche dell'Associazione.
2. Ogni componente dell'assemblea non puo' ricevere piu' di due deleghe.
3. L'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea e' convocata mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo raccomandata, fax o mezzi equipollenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti, salva diversa previsione del presente statuto.
 
Art. 20.
Compiti dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale:
a) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' dell'Associazione;
b) elegge nel suo ambito il presidente generale;
c) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo nazionale;
d) fissa l'ammontare e la decorrenza delle quote associative;
e) delibera le proposte modificative dello statuto da sottoporre alla approvazione delle autorita' competenti con il voto favorevole di almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto;
f) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo ed approva la relazione annuale sull'attivita' svolta, presentata dal consiglio direttivo nazionale.
 
Art. 21.
Sessioni dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale si riunisce ogni anno in sessione ordinaria alla data e nel luogo fissato dal consiglio direttivo nazionale.
2. L'assemblea generale si riunisce in sessione straordinaria per iniziativa del consiglio direttivo nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'assemblea stessa.
 
Art. 22.
Consiglio direttivo nazionale

1. Il consiglio direttivo nazionale e' composto dal presidente generale, che lo presiede, da dieci membri eletti dall'assemblea generale nel suo ambito, dai vertici nazionali delle componenti volontaristiche di cui all'articolo 12, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, dell'interno, della difesa e della salute.
2. Il consiglio direttivo nazionale, nella sua prima seduta, elegge tra i propri componenti il vice presidente e nomina un segretario, con esclusione dei rappresentanti dei Ministeri. Il segretario e' responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle sedute; puo' essere sostituito da un vice segretario in caso di assenza o impedimento.
3. Il consiglio direttivo nazionale dura in carica quattro anni.
4. I componenti eletti, nonche' quelli di nomina ministeriale, possono essere confermati solo una volta.
 
Art. 23.
Compiti del Consiglio direttivo nazionale

1. Il consiglio direttivo nazionale:
a) approva le modifiche ai regolamenti nelle materie non disciplinate da fonti normative;
b) predispone, nel rispetto delle previsioni di legge, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo per l'adozione da parte dell'assemblea e redige una relazione annuale sull'attivita' dell'Associazione per l'approvazione da parte dell'assemblea;
c) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' della Croce rossa e indica le priorita' e gli obiettivi strategici della stessa;
d) adotta il regolamento organico, con l'ordinamento dei servizi e la sua articolazione, nonche' la dotazione organica del personale civile, sulla base dei principi di cui all'articolo 16;
e) nomina il direttore generale e gli assegna gli obiettivi strategici per ciascun anno;
f) esercita la funzione di valutazione e controllo strategico;
g) in caso di gravi inadempienze che abbiano determinato un pregiudizio per l'Associazione, cosi' come in caso di rilevante violazione delle norme statutarie, puo' sciogliere i consigli direttivi regionali, nonche', sentito il parere del competente consiglio regionale, i consigli direttivi provinciali. Analogo potere e' esercitato nei confronti dei comitati locali, sentito il parere del comitato provinciale competente;
h) detta gli indirizzi per l'amministrazione del patrimonio, delibera l'accettazione di lasciti e donazioni, dispone l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, la proposizione di azioni e la costituzione nei procedimenti giudiziari;
i) su proposta del consiglio direttivo provinciale competente, delibera in merito alla costituzione dei comitati locali ed alla revoca della stessa, quando vengono meno i requisiti di cui all'articolo 48.
2. Per la validita' delle adunanze del consiglio direttivo nazionale e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
3. Il consiglio direttivo nazionale e' convocato dal presidente almeno una volta ogni tre mesi in sessione ordinaria e in sessione straordinaria quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti, mediante avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima a mezzo posta o fax.
4. Il consiglio direttivo nazionale si avvale del servizio di controllo interno, come previsto dall'articolo 13, lettera l), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l'attivita' di valutazione e controllo strategico, finalizzata a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo, l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti programmatici. Il servizio riferisce esclusivamente al consiglio direttivo nazionale i risultati delle proprie analisi.



Nota all'art. 23:
- La lettera l) dell'art. 13 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, recante il "Riordinamento del
sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' il
seguente:
1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la
vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente
decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni
ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La
revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme
generali, regolatrici della materia:
a) - i) (Omissis);
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione,
di un sistema di controlli interni, coerente con i principi
fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286".



 
Art. 24.
Giunta esecutiva nazionale

1. La giunta esecutiva nazionale e' costituita dal presidente generale, dal vicepresidente generale e da tre consiglieri designati dal consiglio direttivo nazionale nel proprio ambito.
2. La giunta esecutiva nazionale assolve i compiti ad essa affidati dal consiglio direttivo nazionale.
 
Art. 25.
Presidente generale

1. Il presidente generale dell'Associazione e' eletto dall'assemblea generale, dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta.
2. Non sono eleggibili alla carica di presidente generale coloro che abbiano svolto funzioni di Ministro o Sottosegretario di Stato, presidente di regione o sindaco delle citta' metropolitane o abbiano rivestito cariche direttive nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' una delle cariche contemplate nell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
3. Il presidente generale giura fedelta' ai principi di Croce rossa dinanzi al consiglio direttivo nazionale.
4. Il presidente generale:
a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli organismi ed enti internazionali e con le organizzazioni nazionali e internazionali della Croce rossa internazionale;
b) convoca e presiede l'assemblea generale, il consiglio direttivo nazionale e la giunta esecutiva nazionale;
c) predispone l'ordine del giorno delle sedute del consiglio direttivo nazionale.
5. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze armate dello Stato, il presidente generale assume tutti i poteri, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.
6. In occasione di calamita' di particolare rilievo il presidente generale assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto intervento dell'associazione.
7. In caso di assenza o impedimento del presidente generale il vicepresidente ne assume le funzioni.



Note all'art. 25:
- L'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante:
"Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli
enti pubblici", e' il seguente:
"Art. 7. - Fatte salve le incompatibilita' sancite da
leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1,
eccettuati i casi dell'art. 15, sono incompatibili con le
funzioni di:
a) membro del Parlamento e dei consigli regionali;
b) dipendente dall'amministrazione cui compete la
vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle
finanze e delle partecipazioni statali;
c) dipendente dello Stato che comunque assolva
mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti
ed istituti;
d) membro dei consigli superiori o di altri organi
consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti
degli organi degli enti ed istituti;
e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei
tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e
di ogni altra giurisdizione speciale;
f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello
Stato;
g) appartenente alle Forze armate in servizio
permanente effettivo".
- L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 613 del 31 luglio 1980, recante: "Riordinamento della
Croce Rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)"
e' il seguente:
"Art. 11. - Le autorita' di vertice dei corpi della
C.R.I. ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente
dal presidente nazionale dell'istituzione, il quale nella
ipotesi di mobilitazione delle Forze armate assume tutti i
poteri, diventando l'unico rappresentante
dell'Associazione.
Per la formazione delle infermiere e del personale
volontario per il soccorso la Croce Rossa italiana puo'
stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la
possibilita' della formazione attraverso gli ospedali
militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.
Il diploma di infermiera volontaria della C.R.I. e' valido
nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti
propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente
inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al
secondo anno delle scuole delle infermiere professionali.
L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della
C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati
dallo Stato".



 
Art. 26.
Collegio centrale dei revisori

1. Il collegio centrale dei revisori e' composto da cinque membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero della difesa, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili e da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza.
2. Il collegio centrale dei revisori:
a) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimita' delle deliberazioni di spesa ed alla loro esecuzione;
b) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente;
d) esamina le relazioni dei collegi dei revisori regionali, dandone atto nella propria relazione annuale.
3. I membri del collegio restano in carica quattro anni e possono essere confermati; essi possono intervenire alle sedute dell'assemblea generale e del consiglio direttivo nazionale.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il compenso dovuto ai revisori nazionali.
 
Art. 27.
Direttore generale

1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio direttivo nazionale, al quale risponde, tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di specifica esperienza di gestione di aziende, pubbliche o private, di grandi dimensioni. Il rapporto con il direttore generale e' disciplinato da apposito contratto avente durata di quattro anni, rinnovabile, nel quale sono altresi' determinati i casi di revoca, di recesso anticipato e di risoluzione per inadempimento.
2. Il direttore generale decade comunque dall'incarico con il consiglio che lo ha nominato.
3. Il direttore generale esercita i poteri di gestione dell'Associazione e la rappresenta in giudizio e nei rapporti con i terzi, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 4, lettera a).
4. Il direttore generale ha autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali; adotta tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente tra quelli demandati all'organo di indirizzo; provvede alla stipula dei contratti individuali di lavoro.
5. Il direttore generale propone ai consigli direttivi regionali e provinciali una terna di nomi, tra i quali sono scelti i direttori regionali e provinciali; attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e programmi, definendo gli obiettivi annuali da raggiungere e attribuendo le risorse economiche necessarie; emana l'atto per la costituzione degli organi di revisione; gestisce il personale ed i rapporti sindacali a livello nazionale.
 
Art. 28.
C o m p i t i

1. Il comitato regionale svolge compiti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' della Croce rossa nel territorio della regione e controlla l'attivita' dei rispettivi comitati provinciali e, tramite questi, dei comitati locali.
 
Art. 29.
Organi del comitato regionale

1. Sono organi del comitato regionale:
a) l'assemblea regionale;
b) il consiglio direttivo regionale;
c) il presidente regionale;
d) il collegio regionale dei revisori.
 
Art. 30.
Assemblea regionale

1. L'assemblea regionale e' composta dai membri dei consigli direttivi provinciali che insistono sul territorio regionale.
2. Essa si riunisce su convocazione del presidente regionale, mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti ed e' validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
3. L'assemblea regionale:
a) elegge il presidente regionale;
b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo regionale;
c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del comitato regionale;
d) adotta il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed approva la relazione sull'attivita' annuale, presentata dal consiglio direttivo regionale.
 
Art. 31.
Consiglio direttivo regionale

1. Il consiglio direttivo regionale e' composto da:
a) il presidente regionale e otto membri elettivi scelti dall'assemblea regionale;
b) i vertici regionali delle componenti volontaristiche;
c) un rappresentante dei soci onorari e uno dei soci benemeriti residenti nella regione eletti dall'assemblea regionale;
d) un rappresentante indicato dall'Ente regione.
2. Il consiglio direttivo regionale:
a) elegge il vice presidente regionale nella sua prima seduta;
b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato regionale, in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale;
c) predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed i consolidati regionali per l'adozione da parte dell'assemblea regionale e redige una relazione annuale sull'attivita' del comitato regionale, per l'approvazione da parte dell'assemblea regionale;
d) nomina il direttore regionale, tra i candidati proposti dal direttore generale nazionale nell'ambito della dotazione organica;
e) invia al comitato centrale, entro il mese di marzo dell'anno successivo, la relazione sull'attivita' svolta dai comitati provinciali e locali;
f) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'associazione in ambito regionale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, riferendone al comitato centrale, anche con riguardo alla regolarita' dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi dei comitati provinciali e locali.
3. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono costituiti due direttivi provinciali con le caratteristiche di cui al comma 1.
4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la meta' piu' uno dei membri del consiglio direttivo; il consiglio delibera con la maggioranza semplice dei presenti.
5. Il presidente convoca il consiglio direttivo regionale almeno una volta ogni due mesi.
6. Il consiglio direttivo ha sede nel capoluogo di regione, dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili una sola volta.
 
Art. 32.
Presidente regionale

1. Il presidente regionale convoca e presiede il consiglio direttivo regionale, nonche' l'assemblea regionale, e cura i rapporti con le autorita' regionali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.
 
Art. 33.
Collegio regionale dei revisori

1. Il collegio regionale dei revisori e' composto da tre membri, uno dei quali in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente e gli altri due scelti uno dal Ministero della salute e uno dalla assemblea regionale, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Il collegio regionale dei revisori:
a) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimita' delle deliberazioni di spesa ed alla loro esecuzione;
b) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' del bilancio, alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) riferisce dei controlli effettuati al collegio dei revisori centrale, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente.
3. I membri del collegio regionale dei revisori restano in carica quattro anni e possono essere confermati.
4. I membri del collegio regionale dei revisori possono intervenire alle sedute dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale.
5. Il compenso dovuto ai revisori regionali viene determinato con le modalita' indicate all'articolo 27, comma 4.
 
Art. 34.
Direttore regionale

1. Il direttore regionale, scelto tra le professionalita' esistenti nella pianta organica dell'Ente, esercita, nelle regioni di maggiore rilevanza, tutti i poteri di gestione, ha autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali; a tal fine, adotta tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente tra quelli demandati all'organo di indirizzo.
2. Il rapporto con il direttore regionale e' disciplinato da apposito contratto avente durata di quattro anni, rinnovabile, nel quale sono altresi' determinati i casi di revoca, di recesso anticipato e di risoluzione per inadempimento.
3. Il direttore regionale decade comunque dall'incarico con il consiglio che lo ha nominato.
4. In caso di insufficienza dell'organico dei dirigenti, l'incarico puo' essere affidato a funzionari dell'Ente.
 
Art. 35.
Sedi e competenze

1. I centri di mobilitazione previsti dalla legge per il corpo militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente generale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito.
 
Art. 36.
C o m p i t i

1. Il comitato provinciale promuove e svolge le attivita' della Croce rossa italiana nell'ambito della provincia; coordina e controlla le attivita' dei comitati locali nel loro territorio di competenza, ove esistenti.
 
Art. 37.
Organi del comitato provinciale

1. Sono organi del comitato provinciale:
a) l'assemblea provinciale;
b) il consiglio direttivo provinciale;
c) il presidente provinciale;
d) il revisore provinciale.
 
Art. 38.
Assemblea provinciale

1. L'assemblea e' costituita da tutti i soci attivi iscritti nella provincia e si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo provinciale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea e' convocata dal presidente provinciale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa e' validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
2. L'assemblea provinciale:
a) elegge il presidente provinciale;
b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo provinciale;
c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del comitato provinciale dell'associazione;
d) adotta il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed approva la relazione annuale dell'attivita', presentata dal consiglio direttivo provinciale.
 
Art. 39.
Consiglio direttivo provinciale

1. Il consiglio direttivo provinciale e' composto da:
a) il presidente provinciale e cinque membri eletti dall'assemblea provinciale;
b) i vertici provinciali delle componenti volontaristiche;
c) un rappresentante dell'ente provincia;
d) un rappresentante dei soci benemeriti ed uno dei soci onorari eletti dall'assemblea provinciale.
2. Il consiglio direttivo provinciale:
a) elegge il vice presidente provinciale nella sua prima seduta;
b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato provinciale in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale e dal consiglio direttivo regionale;
c) predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed i consolidati provinciali per l'adozione da parte dell'assemblea;
d) nomina il direttore provinciale, scelto tra i nomi proposti dal direttore generale nell'ambito della dotazione organica;
e) propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo scioglimento dei comitati locali;
f) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'Associazione in ambito provinciale e sull'attivita' dei comitati locali, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale, riferendone al comitato regionale.
3. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili una sola volta.
 
Art. 40.
Presidente provinciale

1. Il presidente provinciale convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo provinciale e cura i rapporti con le autorita' provinciali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.
 
Art. 41.
Revisore provinciale

1. Il revisore provinciale e' scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Il revisore provinciale:
a) verifica la correttezza dell'amministrazione provinciale e locale, con particolare riguardo alla legittimita' delle deliberazioni di spesa ed alla loro esecuzione;
b) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' dei bilanci provinciali e locali alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) riferisce dei controlli effettuati al collegio dei revisori regionale, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente.
3. Il revisore provinciale dura in carica quattro anni e puo' essere confermato.
4. Il compenso viene determinato con le modalita' indicate all'articolo 27, comma 4.
 
Art. 42.
Direttore provinciale

1. Il direttore provinciale, scelto tra le professionalita' esistenti nella pianta organica dell'Ente, provvede agli atti di gestione nell'ambito provinciale.
 
Art. 43.
Definizione

1. I comitati locali costituiscono articolazioni decentrate dei comitati provinciali, operano con autonomia organizzativa ed amministrativa nell'ambito del coordinamento dei comitati provinciali, al cui controllo di legittimita' e di rispondenza agli interessi dell'associazione sono soggetti.
2. L'istituzione dei comitati locali e' disposta dal consiglio direttivo nazionale per ambiti territoriali omogenei nell'ambito della provincia, su proposta del consiglio direttivo provinciale.
 
Art. 44.
Organi del comitato locale

1. Sono organi del comitato locale:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo locale;
c) il presidente del comitato locale.
 
Art. 45.
Assemblea locale

1. L'assemblea e' costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale; si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il consiglio direttivo locale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea e' convocata dal presidente del comitato locale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa e' validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
2. L'assemblea locale:
a) elegge il presidente del comitato locale;
b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo locale;
c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del comitato locale;
d) adotta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
 
Art. 46.
Consiglio direttivo del comitato locale

1. Il consiglio direttivo e' composto da:
a) il presidente e fino a sei membri eletti dall'assemblea con modalita' tali da garantire la presenza delle componenti volontaristiche operanti nel territorio locale;
b) un rappresentante designato dal comune o dai comuni presenti nel territorio di competenza;
c) un rappresentante dei soci benemeriti e uno dei soci onorari residenti nel territorio eletti dall'assemblea locale.
2. Il consiglio direttivo locale:
a) elegge il vice presidente nella sua prima seduta;
b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato locale, in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale, dal consiglio direttivo regionale e dal consiglio direttivo provinciale;
c) predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del comitato per l'adozione da parte dell'assemblea;
d) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'Associazione in ambito locale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, regionale e provinciale, riferendone al comitato provinciale.
3. Il consiglio direttivo locale dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
 
Art. 47.
Presidente del comitato locale

1. Il presidente del comitato locale convoca e presiede le adunanze del consiglio e cura i rapporti con le autorita' locali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.
 
Art. 48.
Requisiti per la costituzione

1. I requisiti per la costituzione dei comitati locali sono stabiliti dal consiglio direttivo regionale in un numero annuale minimo di soci, appartenenti ad almeno due componenti volontaristiche, e nella disponibilita' di risorse economiche sufficienti al funzionamento.
 
Art. 49.
Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della Croce rossa italiana e' unico ed indivisibile ed e' destinato all'assolvimento degli scopi istituzionali; le risorse di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono vincolate alle destinazioni ivi previste.
2. Costituiscono entrate dell'Associazione:
a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato;
b) le quote dei soci;
c) le provvidenze previste per le associazioni di volontariato;
d) donazioni, legati, eredita' e lasciti in genere;
e) le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;
f) i proventi delle attivita' espletate;
g) i redditi patrimoniali;
h) le sovvenzioni e gli aiuti di istituzioni estere;
i) i proventi derivanti da attivita' di sponsorizzazione con aziende nazionali e internazionali, poste in essere sotto l'egida di organismi del movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa.



Nota all'art. 49:
- Per il testo degli articoli 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, si veda
le note all'art. 14.



 
Art. 50.
Gestione finanziaria

1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente statuto il consiglio direttivo nazionale adotta un regolamento per la gestione finanziaria, cui devono uniformarsi tutte le articolazioni territoriali, ispirato ai seguenti criteri e principi:
a) adozione del bilancio pluriennale, nonche' del bilancio preventivo annuale relativo all'esercizio successivo, in termini di competenza, correlato da una relazione programmatica ed osservando i principi di unita', universalita', integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita';
b) conformazione dei documenti di bilancio che ne consenta la lettura per programmi, servizi ed interventi;
c) tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo e responsabilita', che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
d) trasparenza e conoscenza dei risultati delle gestioni periferiche consolidate nel bilancio generale;
e) divieto a tutti i livelli di gestione di entrate e spese che non siano iscritte in bilancio;
f) introduzione del controllo di gestione, inteso quale verifica dei mezzi finanziari acquisiti, dei costi dei singoli fattori produttivi, dei risultati qualitativi e quantitativi ottenuti, degli obiettivi raggiunti.
3. I comitati regionali, provinciali e locali sono assoggettati alla disciplina vigente per le associazioni di volontariato solo per la gestione delle entrate di cui al comma 5.
4. La gestione finanziaria della Croce rossa e' unica ed il relativo bilancio di previsione, unitamente al conto consuntivo, e' sottoposto all'approvazione del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' del Ministero della difesa per quanto attiene ai fondi erogati per i servizi ausiliari delle Forze armate; ad essi vanno trasmessi altresi' le relazioni del collegio dei revisori centrale e una relazione annuale sull'attivita' svolta dalla Croce rossa.
5. Le entrate derivanti da raccolte di fondi e da oblazioni finalizzate al finanziamento di iniziative specifiche o particolari interventi di soccorso o di assistenza devono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi per i quali sono state acquisite.
6. Qualora l'Associazione si avvalga di soggetti terzi per gestire l'attivita' di cui al comma 5, il compenso previsto per tale servizio, comprensivo di ogni voce e titolo, non puo' superare il 30 per cento delle somme raccolte; il ricorso a terzi e' comunque condizionato alla convenienza e validita' dell'operazione.
 
Art. 51.
Controllo degli atti amministrativi delle unita' periferiche

1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di disposizione del patrimonio, sui documenti di bilancio e sulle convenzioni, contratti ed accordi che comportino un onere economico per l'Associazione e' effettuato dal collegio centrale dei revisori e, rispettivamente, dal collegio regionale dei revisori sugli atti dei comitati regionali e dal revisore provinciale sugli atti dei comitati provinciali e locali.
2. Al fine di consentire il controllo di cui al comma 1, gli atti sono trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione all'organo di revisione competente e diventano efficaci qualora non intervengano rilievi di legittimita' nei successivi venti giorni.
3. I comitati trasmettono altresi' periodicamente all'organo di revisione competente l'elenco degli altri atti adottati. Analogo elenco e' trasmesso al consiglio direttivo nazionale affinche' proceda, tramite il competente ufficio, alla funzione di valutazione e controllo strategico.
 
Art. 52.
Rappresentanza e difesa in giudizio

1. La Croce rossa italiana puo' agire in giudizio per la difesa degli interessi rappresentati e puo' altresi' costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali interessi.
2. L'Associazione della Croce rossa italiana si avvale della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
 
Art. 53.
Membri esterni negli organi collegiali

1. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione di membri esterni in organi collegiali, i medesimi organi possono iniziare la propria attivita'.
 
Art. 54.
Regolamenti

1. Entro centottanta giorni dall'approvazione del presente statuto, il consiglio direttivo nazionale sottopone a revisione e adotta i regolamenti delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana, con esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate, al fine di armonizzarli con le norme del presente statuto.
2. In particolare, i regolamenti dovranno adeguarsi ai seguenti principi:
a) trasparenza e razionalita' della struttura organizzativa, che consenta di allocare i poteri di gestione e le conseguenti responsabilita';
b) sistema contabile coordinato con quello associativo, secondo i principi di cui all'articolo 50 del presente statuto;
c) gestione delle attivita' coordinate con la programmazione della Croce rossa ai diversi livelli, sulla base di protocolli di intesa per settori di attivita' appositamente stipulati con i rispettivi comitati.
3. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente statuto il consiglio direttivo nazionale disciplina con appositi regolamenti:
a) le procedure per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto della normativa comunitaria;
b) le modalita' e i criteri per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di cui all'articolo 3 del presente statuto;
c) l'organizzazione degli uffici, l'attribuzione della titolarita' dei medesimi, la dotazione organica e le norme sul personale e le collaborazioni esterne, attuando i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo la possibilita' di ricorrere a forme straordinarie di collaborazione solo al fine di acquisire professionalita' non presenti nell'organico dell'Associazione, ovvero in presenza di documentate circostanze imprevedibili ed eccezionali e comunque non oltre una soglia percentuale annualmente determinata;
d) la costituzione, composizione e funzionamento del servizio di valutazione e controllo strategico secondo i principi posti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
e) l'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) le modalita' di conferimento delle borse di studio;
g) le procedure elettorali di cui all'articolo 13 del presente statuto.
4. Il regolamento di cui all'articolo 50 del presente statuto e' inviato per l'approvazione al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze. I regolamenti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) sono soggetti all'approvazione del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Gli altri regolamenti di cui al comma 3, lettere f) e g) sono approvati dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Eventuali osservazioni e rilievi devono intervenire da parte dei predetti Ministeri entro sessanta giorni dalla ricezione dei testi; in difetto, i regolamenti si intendono approvati.



Note all'art. 54:
- Il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, reca
le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- Il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999,
reca il "Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59".
- L'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e' il
seguente:
"Art. 11 (Ufficio relazioni con il pubblico). - (art.
12, commi da 1 a 5-ter del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituti dall'art. 7 del decreto legislativo n.
546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 3 del
decreto-legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni
della legge n. 273 del 1995).
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire
la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni, individuano,
nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni
con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e
allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
aspetti organizzativi e logistiche nel rapporto con
l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche
delle singole amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti
con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni,
non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a
carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere
iniziative volte, anche con il supporto delle procedure
informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico,
alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e
all'incremento delle modalita' di accesso informale alle
informazioni in possesso dell'Amministrazione e ai
documenti amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione
dell'Amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia
dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai
fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo
personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e
nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi
di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi
del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica,
ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il
Dipartimento annualmente individua le forme di
pubblicazione".



 
Art. 55.
Vigilanza

1. La vigilanza sulla Croce rossa italiana e' esercitata dal Ministero della salute direttamente o attraverso soggetti appositamente delegati.
2. La Croce rossa italiana invia al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' al Ministero della difesa, entro dieci giorni dalla adozione, i bilanci preventivi e i conti consuntivi, le relazioni del collegio nazionale dei revisori, il piano di programma annuale e pluriennale e, al termine dell'anno di esercizio, una relazione sull'attivita' svolta e gli obiettivi raggiunti.
 
Art. 56.
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro tre mesi dalla approvazione del presente statuto sono indette nuove elezioni di tutti gli organi associativi.
2. Gli organi eletti alla data di approvazione del presente statuto restano in carica con poteri di ordinaria amministrazione sino alla costituzione dei nuovi organi.
 
Art. 57
Commissariamento

1. In caso di impossibilita' di funzionamento dell'ente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e' nominato un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il commissario puo' rimanere in carica per non piu' di dodici mesi, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi
 
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