Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2002 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA |
DECRETO RETTORALE 4 settembre 2002 |
Regolamento per l'individuazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 2, comma 2; Ravvisata la necessita' di dotarsi di un proprio regolamento in attuazione della sopracitata normativa; Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 1 agosto 2002, con la quale e' stato approvato il regolamento per l'individuazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 e le allegate tabelle;
Decreta: Art. 1. E' emanato il "Regolamento per l'individuazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990", nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale. |
| Art. 2. Il sopracitato regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Potenza, 4 settembre 2002 Il rettore: Lelj Garolla Di Bard |
| Allegato A
Regolamento per l'individuazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione (art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241)
Capo I
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art. 1.
Oggetto
1. L'Universita' degli studi della Basilicata, in seguito denominata Universita' o Ateneo o amministrazione, impronta la propria attivita' amministrativa a criteri di economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza uniformandosi ai principi ed alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia, in particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Il presente regolamento stabilisce, per ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Universita', il termine entro il quale esso deve concludersi, l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonche' dell'adozione del provvedimento finale, il funzionario responsabile del singolo procedimento. 3. Per "unita' organizzativa" si intende, ai fini del presente regolamento, la struttura dell'amministrazione dell'Universita' ovvero la struttura didattica, scientifica e di servizio competente allo svolgimento del procedimento o alla formazione definitiva del provvedimento, ovvero a detenerlo stabilmente.
Art. 2.
Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, che siano di competenza degli organi e degli uffici dell'Universita'. 2. Detti procedimenti devono concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato nel termine stabilito per ciascun tipo di procedimento nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. 3. I procedimenti eventualmente non elencati, con il relativo termine finale, nelle predette tabelle, devono concludersi nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di parte o dall'avvio d'ufficio, ove un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento. 4. Per i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, i termini di cui ai commi precedenti iniziano a decorrere da tale data.
Art. 3.
Decorrenza del temine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione dell'Universita' abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Universita', della richiesta o della proposta.
Art. 4.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziative di parte 1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza da parte dell'unita' organizzativa. 2. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante tempestivamente o comunque entro trenta giorni, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. 3. Al ricevimento della domanda, ove richiesto dall'interessato, l'ufficio competente rilascia una ricevuta. Per le richieste o domande inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
Art. 5.
Pubblicita' del procedimento amministrativo e partecipazione degli interessati 1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento, nonche' ai soggetti individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio e, su esplicita richiesta, a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante. Nella comunicazione deve essere indicato: a) l'unita' organizzativa alla quale e' affidato il procedimento; b) il responsabile del procedimento; c) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti; d) il termine entro il quale presentare eventuali memorie e documenti. 2. E' data facolta' ai destinatari di tale comunicazione di intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 241/1990. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari alla meta' di quello fissato per la durata del procedimento. Nel caso in cui per particolari motivate esigenze il procedimento debba concludersi prima del termine fissato, il responsabile comunichera' agli interessati il termine piu' breve e quello concesso per presentare le predette memorie e documenti. 3. Se per il rilevante numero dei destinatari e/o per l'indeterminatezza degli stessi, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno essere effettuate, a seconda dei casi, mediante avvisi pubblici affissi all'Albo dell'Universita' e/o circolari indirizzate a tutte le unita' organizzative dell'Ateneo con l'esposizione delle ragioni che giustificano la deroga.
Art. 6.
Termine finale del procedimento 1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data di effettuazione della comunicazione. Nel caso che talune fasi del procedimento siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Universita' si applica quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990. 2. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale. 3. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rigetto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'Amministrazione puo' adottare la propria determinazione esplicita. 4. L'unita' organizzativa competente non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. In ogni caso, qualora il responsabile del procedimento ritenesse non potersi concludere il procedimento medesimo nei termini previsti, dovra' informare tempestivamente i propri superiori, illustrando i motivi dell'impossibilita' a provvedere e/o le ragioni del ritardo e dare tempestiva comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbano intervenirvi, indicando un nuovo termine normalmente di durata non superiore a quello previsto in via ordinaria dal presente regolamento. 5. L'acquisizione in via facoltativa od obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di altre pubbliche amministrazioni comporta la sospensione del termine previsto per la conclusione del procedimento. In tal caso il responsabile del procedimento e' tenuto ad informare gli interessati. 6. Qualora il parere obbligatorio o facoltativo richiesto non sia stato comunicato nei termini previsti dall'art. 16 della legge n. 241/1990, l'Amministrazione puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, eccetto per i pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 7. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione del procedimento finale debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche a organismi dell'Universita' o di altra Amministrazione pubblica dotati di adeguata qualificazione tecnica.
Art. 7.
Altri casi di sospensione del termine Oltre ai casi indicati nell'articolo precedente, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso: a) se per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento; b) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre amministrazioni che sono indispensabili per il procedimento.
Capo II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 8.
Unita' organizzativa responsabile del procedimento 1. Le unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, sono le aree e gli uffici, siano essi inseriti o meno in una ripartizione, nonche' le strutture didattiche, scientifiche e di servizio nelle quali si articola l'Universita'.
Art. 9.
Responsabile del procedimento 1. Sulla base delle competenze attribuite per materia alle singole "unita' organizzative" cosi' come risultano indicate nelle tabelle allegate, la persona preposta a capo di ogni singola unita' organizzativa e' responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale concernente il relativo provvedimento finale da adottarsi. Analoga responsabilita' e' attribuita ai preposti ad unita' organizzative, a titolo di supplenza o di vicarieta'. In caso di assenza o impedimento dei soggetti, come sopra preposti all'unita' organizzativa, analoga responsabilita' e' attribuita al soggetto presente nella medesima unita' e rivestente la qualifica piu' alta, ovvero a quello con maggiore anzianita' nella stessa. Nel caso in cui un ufficio e' a sua volta inserito in un'area, il dirigente della ripartizione, sentito il responsabile dell'area, affida la responsabilita' di alcuni procedimenti al responsabile dell'ufficio o, in casi particolari, ad altri dipendenti aventi responsabilita' di settore o di idonea categoria professionale. Nel caso in cui un ufficio dipenda direttamente dalla ripartizione, il dirigente della stessa, puo' in casi particolari, sentito il responsabile dell'ufficio, affidare la responsabilita' di alcuni procedimenti ad altri dipendenti aventi responsabilita' di settore o di idonea categoria professionale. Per i procedimenti di competenza dei Dipartimenti, responsabile del procedimento e' il segretario amministrativo. Per le strutture didattiche e di servizio e per le altre strutture di ricerca, il direttore delle medesime affida la responsabilita' del procedimento a dipendenti di idonea categoria professionale. Sia il direttore del Dipartimento sia il direttore delle predette strutture sono, in ogni caso, competenti per l'adozione del provvedimento finale. 2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento. In particolare il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione delle conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; d) propone l'acquisizione dei pareri consultivi o delle valutazioni tecniche indicate negli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241; e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; f) trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale. Inoltre e' tenuto: all'acquisizione d'ufficio dei documenti gia' in possesso dell'Amministrazione ed all'accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita' che la stessa amministrazione o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare; all'applicazione della normativa vigente in materia di autocertificazione; ad istituire i procedimenti relativi all'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. 3. I dirigenti, responsabili delle ripartizioni, adottano il provvedimento finale, tranne nei casi in cui lo stesso e' di competenza del direttore amministrativo o del rettore; coordinano le attivita' dei responsabili dei procedimenti ed esercitano il potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 165/2001. Lo stesso potere di coordinamento e di sostituzione hanno il direttore di Dipartimento e i direttori delle strutture didattiche e di servizio e delle altre strutture di ricerca, nei confronti dei responsabili dei procedimenti delle relative strutture.
Art. 10.
Procedimenti di competenza di uffici 1. Quando un procedimento e' gestito in sequenza successiva da due o piu' aree o uffici, il responsabile della fase iniziale e', salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati, informandoli anche delle strutture che interverranno successivamente nel procedimento. 2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso gli uffici e i servizi competenti, dando impulso all'azione amministrativa. 3. In particolare, il responsabile del procedimento concorda per tipi di procedimento o per singoli procedimenti con le aree e gli uffici competenti nelle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuno sollecitandone, ove occorra, il rispetto. 4. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilita', il responsabile del procedimento e' responsabile limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi. 5. Il direttore amministrativo puo' stabilire le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi ed e' competente a risolvere gli eventuali conflitti di competenza tra le diverse unita' organizzative qualora le stesse afferiscano a strutture non dirette da un unico dirigente.
Capo III
Art. 11.
Modifiche del presente regolamento 1. Entro due anni dalla data in vigore del presente regolamento, e successivamente almeno ogni tre anni, l'Universita' verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta le modificazioni ritenute necessarie con le medesime modalita' e forme del presente regolamento.
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