Gazzetta n. 222 del 21 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 settembre 2002
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave".

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1968 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Soave" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto direttoriale 29 ottobre 2001 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave in data 11 agosto 1999 intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata "Soave" e nell'ambito di detto disciplinare di produzione, il riconoscimento della sottozona "Colli Scaligeri" ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2002;
Considerato che sono pervenute, nei modi e nei termini previsti, istanze da parte dell'Associazione degli industriali della provincia di Verona, dalla Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.a., Cossano Belbo (Cuneo), dalla casa vinicola Bennati S.p.a., Cazzano di Tramignana (Verona), dal produttore Leonildo Pieropan, Soave (Verona) intese ad ottenere:
a) variazioni al disposto del comma 3 dell'art. 5 con riferimento ai termini di commercializzazione dei vini;
b) variazioni al comma 4 dell'art. 7 per quanto attiene alle modalita' di confezionamento dei vini;
c) osservazioni in merito all'aumento di produzione della resa uva/ha dei vini di che trattasi;
Preso atto dell'avviso favorevole espresso dal Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave circa la variazione proposta al disposto del comma 3 dell'art. 5 del disciplinare di produzione di che trattasi con riferimento ai termini di commercializzazione dei vini della denominazione di origine controllata "Soave";
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nel corso della riunione del 24 e 25 luglio 2002 di doversi accogliere la sola proposta di modifica dei termini di commercializzazione del prodotto di cui sopra;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Soave", in conformita' al parere espresso dal Comitato soprarichiamato;

Decreta:

Art. 1.
1.1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.
 
Art. 2.
1.1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata "Soave", provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti "Soave", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
1.2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2002, nell'albo dei vigneti previsto dall'art. l5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Veneto, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
1.3. In deroga all'ultimo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto e fino a tre anni dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio i vigneti in cui siano gia' presenti, alla data di pubblicazione del presente decreto, percentuali di vitigni delle varieta' Trebbiano, raccomandate e autorizzate per la provincia di Verona, diverse da quelle indicate in tale comma, purche' non superino il totale del 15%.
1.4. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produtori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.
 
Art. 3.
1.1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Soave", e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2002
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
Allegato Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Soave"

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" Classico e' riservata ai vini "Soave" (anche con la specificazione della sottozona Colli Scaligeri), "Soave" spumante e "Soave" Classico, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
2. Il vino a denominazione di origine controllata "Soave" puo' essere accompagnato dal riferimento della sottozona "Colli Scaligeri" a condizione che il vino cosi' designato provenga da detta zona di produzione e risponda ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. I vini a denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" Classico devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Garganega per almeno il 70%, e per il rimanente da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay.
In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%, possono altresi' concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, non aromatici, autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.

Art. 3.

1. A - Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Ronca', Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.
Tale zona e' cosi' delimitata:
a sud, ad iniziare dal lato occidentale, parte dal centro abitato di San Martino Buon Albergo e segue la statale n. 11 fino alla localita' di S. Pietro. Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e da qui segue l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 fino a ritornare sulla statale n. 11 seguendo la strada comunale che attraversa con un cavalcavia la ferrovia Milano-Venezia; da qui la delimitazione coincide con la statale n. 11 sino al ponte sul fiume Alpone in prossimita' dello zuccherificio di San Bonifacio da dove si inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino a intersecare l'autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita la zona sita in comune di San Bonifacio sino al confine con la provincia di Vicenza. La delimitazione coincide con il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Ronca' e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le localita' Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per localita' Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla localita' Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale localita' si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.
Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.
Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.
Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).
Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della localita' Mormontea fino a raggiungere in prossimita' del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimita' della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue passando di poco a sud di S. Rocco, Ca' Brusa' e prosegue poi verso sud per la strada che passando per l'Arcandole raggiunge San Martino Buon Albergo da dove e' iniziata la delimitazione.
B - Le uve atte a produrre il vino "Soave" Classico devono essere prodotte nella zona riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 16 dicembre 1931), che comprende in parte il territorio dei comuni di Soave e Monteforte d'Alpone ed e' cosi' delimitata:
partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core', giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonche', l'abitato di Costalunga.
A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguane, che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pie', del Monte Foscarino e del Monte Cercene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.
C - Le uve atte a produrre i vini "Soave" designati con la specificazione aggiuntiva della sottozona "Colli Scaligeri" devono essere prodotte nella zona che e' cosi' delimitata:
partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in localita' San Rocco, da qui scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palu' e poi fino a Casette in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima localita' si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli nel comune di Lavagno.
Si prosegue per localita' Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, Casoni fino ad incrociare a quota 104 la strada per Lione, Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti. Da qui si prosegue verso est fino a localita' Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San Zeno poi verso est fino a localita' Ceriani, da qui si prosegue in localita' Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di localita' Naronchi e poi a sud per localita' San Pietro, sempre costeggiando la strada si arriva a nord in localita' Pontesello e Caneva fino ad Orgnano. Da Orgnano si procede verso nord-est seguendo l'unghia del monte, si arriva a San Vittore. Da qui la strada punta a nord per localita' Molini fino ad arrivare in comune di Cazzano di Tramigna in localita' Cantina Sociale. Attraverso la provinciale si prede la strada a sud per localita' Canova, fino ad arrivare in comune di Soave localita' Costeggiola. Risale verso nord est seguendo il confine del Soave Classico per localita' Casa Nui, Villa Visco, valle Crivellara continuando poi verso est sempre costeggiando la zona classica per Meggiano e Ca' Vecchie. La delimitazione riprende proseguendo a nord per localita' i Motti in comune di Montecchia di Crosara proseguendo per localita' Castello, passando per il centro di Montecchia toccando localita' Biondari fino a localita' Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in Comune di Ronca' a est passando per localita' Prandi giungendo fino al centro abitato di Ronca', da qui si prende in direzione Vittori e a sud localita' Momello, Binello fino ad arrivare in localita' Calderina al limite con il comune di Gambellara. La delimitazione segue il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Ronca' e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le localita' Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per localita' Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla localita' Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale localita' si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.
Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.
Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.
Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).
Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della localita' Mormontea fino a raggiungere in prossimita' del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimita' della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S. Rocco.
Fanno parte di detta zona anche i rilievi collinari del monte Rocca e del monte Gazzo in comune di Caldiero e del monte Bisson in comune di Soave cosi' delimitati su cartografia scala 1:2.000, che si allega:
delimitazione "Monte Gazzo"-"Monte Rocca" - Comune di Caldiero.
Partendo dalla Statale Padana n. 11 all'altezza delle terme di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a sinistra seguendo l'unghia di collina che delimita il Monte Rocca fino ad incontrare la strada comunale. Si prende a sinistra verso il centro di Caldiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi subito per proseguire verso nord seguendo la quota fino a giungere alla ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all'inizio della delimitazione.
Delimitazione "Monte Bisson" - Comune di Soave.
Partendo all'altezza del capitello in localita' Fornello e proseguendo in senso orario verso nord si continua sulla strada comunale del Bisson, fino all'incrocio della strada che porta all'abitato di San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra seguendo l'unghia del monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in localita' Fornello in comune di Colognola ai Colli.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata "Soave" e "Soave" Classico devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, o a pergola unilaterale semplice o pergoletta veronese mono o bilaterale.
Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e allevati a pergola veronese e' fatto obbligo la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro.
E' fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.
3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" Classico ed il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere il seguente:

=====================================================================
| | Titolo alc. vol. nat.
Tipologia |Prod. max uva/ha T| minimo ===================================================================== "Soave" | 15 | 9,50 --------------------------------------------------------------------- "Soave" Classico | 14 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- "Soave" Colli Scaligeri| 14 | 10,00

Le uve destinate alla produzione del tipo spumante, possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol., a quelli sopra specificati purche' la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La regione Veneto, su richiesta motivata delle Organizzazioni di categoria interessate e del Consorzio di tutela vini Soave e Recioto di Soave, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
5. Le uve raccolte nelle unita' vitate omogenee coltivate con le varieta' Garganega, Pinot bianco e Chardonnay iscritti negli albi della denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" Classico sono utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini designati con la denominazione di origine controllata dei vini "Garda" alle condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini "Soave" anche con la specificazione aggiuntiva della sottozona devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, lettera a).
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona e nel territorio amministrativo dei comuni di Gambellara e Montebello, in provincia di Vicenza.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Soave" Classico devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dal precedente art. 3, lettera b).
Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta dei conduttori delle superfici vitate iscritte agli appositi albi camerali e previa istruttoria della regione Veneto, nelle proprie cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui sono soci situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno del territorio amministrativo dei comuni rientranti in tutto o in parte nelle zone delimitate di cui al precedente art. 3, lettera a) del disciplinare "Soave".
2. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per la tipologia spumante la resa e' calcolata al netto dei prodotti aggiunti per la presa di spuma.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e puo' essere preso in carico come IGT.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
3. I vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere immessi al consumo dopo il 1 dicembre dell'anno della vendemmia; il vino "Soave" Classico e i vini "Soave" designati con la specificazione della sottozona devono essere immessi al consumo dopo il 1 febbraio dell'anno successivo alla vendemmia.
4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
5. I mosti e vini a denominazione di origine controllata "Soave" possono essere elaborati nella versione spumante, attuando esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale.
6. Le operazioni di elaborazione dei vini spumanti devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto.
7. E' consentito l'arricchimento alle condizioni e nelle modalita' previste dalle normative nazionali e comunitarie.
8. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Soave" Superiore prima dell'immissione al consumo puo' essere designato con la denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" Classico sempre che il vino abbia i requisiti previsti per detta denominazione di origine controllata.

Art. 6.

1. Il vino a denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" Classico all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: A) "Soave" e "Soave" Classico:
colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;
odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
sapore: asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol. per il "Soave" e 11,50% vol per il "Soave" Classico e per "Soave" Colli Scaligeri;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l per il "Soave" e 18,0 g/l per il "Soave" Classico e per "Soave" Colli Scaligeri. B) "Soave" spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo brillante;
odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo nei tipi extra brut o brut o extra dry o dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
I vini di cui al presente articolo, possono essere talvolta elaborati secondo la pratica tradizionale anche in recipienti di legno.
2. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "riserva", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" Classico e "Soave" Colli Scaligeri e' obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
3. I vini a denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" Classico devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.
4. Fino a 5 litri e' obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri e' consentito l'uso del tappo a vite.
5. Per i vini a denominazione di origine controllata "Soave" Classico e "Soave" Colli Scaligeri sono consentite, in osservanza alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore, quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari.
Per detti vini e', altresi', consentito il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, in conformita' al disposto del decreto ministeriale del 22 aprile 1992.
 
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