Gazzetta n. 222 del 21 settembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2002, n. 207
Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l'articolo 35, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e l'articolo 38, il quale istituisce l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare il comma 6 dell'articolo 10;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale, ed in particolare il comma 2, dell'articolo 2, con il quale sono state apportate modificazioni al comma 4 del citato articolo 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, occorre procedere all'emanazione, nelle forme previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, in conformita' ai principi e ai criteri direttivi definiti dallo stesso articolo 8 e dalle disposizioni introdotte dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 12 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 21 marzo 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 marzo e 22 aprile 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' approvato l'unito statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, composto di diciannove articoli e visitato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addi' 8 agosto 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 120



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e' riportato nelle note
alle premesse.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
- Si riportano il testo degli articoli 8, 9, 35 e 38
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
"Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'Agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'Agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'Agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'Agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'Agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione
degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il Ministro competente e il direttore
generale dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al Ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero competente; attribuzione altresi' all'Agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'Agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del Ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del Ministro competente di concerto con quello del
Tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'Agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'Agenzia e approvati dal Ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'Agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del Ministro
competente, di concerto con quello del Tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'Agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.".
"Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai Ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
art. 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono
coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.".
"Art. 35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e
del territorio; identificazione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio con riferimento ai valori
naturali e ambientali; difesa del suolo e tutela delle
acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti,
inquinamento e rischio ambientale; promozione di politiche
di sviluppo sostenibile; risorse idriche.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri
dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi'
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero
delle politiche agricole in materia di polizia forestale
ambientale.".
"Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del Servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita'
indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'Agenzia.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 reca:
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
- Il comma 6 dell'art. 10 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario),
e' il seguente:
"6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le
funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione
di quelle attribuite al Servizio idrografico e mareografico
ed al Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto
previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.".
- L'art. 12 della legge 6 luglio 2002, n. 137 recante
delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di
enti pubblici, e' il seguente:
"Art. 12 (Trasferimento di uffici all'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1.
All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici di cui all'art. 38 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono
trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e
finanziarie, gli uffici biblioteca e documentazione gia'
assegnati, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito
dell'Ufficio per il sistema informativo unico, al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.".



 
STATUTO DELL'AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI
TECNICI

Art. 1.
Natura e sede dell'Agenzia
1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici (A.P.A.T.), istituita dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, negli articoli seguenti indicata con la denominazione: "Agenzia", ha sede in Roma.
2. L'Agenzia e' dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente statuto.
3. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, lettera i), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed e' sottoposta al controllo della Corte dei conti.
 
Art. 2.
Competenze e fini istituzionali
1. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo. In tale ambito, essa svolge in particolare:
a) le funzioni tecnico-scientifiche concernenti la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' le altre a carattere tecnico operativo o di controllo assegnate all'Agenzia medesima con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito della normativa vigente;
b) le funzioni tecnico-scientifiche concernenti il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli l e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni altro compito a supporto dello Stato per le funzioni di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) le funzioni relative al coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni;
2. L'Agenzia svolge altresi' le funzioni e le attribuzioni gia' di competenza dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici, degli Uffici di biblioteca e documentazione dell'Ufficio per il Sistema informativo unico (SIU), ad eccezione di quelle del Servizio dighe, del Servizio sismico e dei rimanenti Uffici per il Sistema informativo unico (SIU) dello stesso Dipartimento.



Note all'art. 2:
- L'art. 01 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496
recante: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente", convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e' il
seguente:
"Art. 01 (Attivita' tecnico-scientifiche per la
protezione dell'ambiente). - 1. Ai fini del presente
decreto, le attivita' tecnico-scientifiche connesse
all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione
dell'ambiente consistono:
a) nella promozione, nei confronti degli enti
preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi
dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle
condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela
degli ecosistemi;
b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata,
e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla
situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione
del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in
raccordo con i Servizi tecnici nazionali;
c) nella elaborazione di dati e di informazioni di
interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato
dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di
programmi di divulgazione e formazione in materia
ambientale;
d) nella formulazione alle autorita' amministrative
centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i
limiti di accettabilita' delle sostanze inquinanti; gli
standard di qualita' dell'aria, delle risorse idriche e del
suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di
campionamento e di analisi dei limiti di accettabilita' e
degli standard di qualita'; le metodologie per il
rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo
dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio
nonche' gli interventi per la tutela, il risanamento e il
recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette,
dell'ambiente marino e costiero;
e) nella cooperazione con l'Agenzia europea
dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunita'
europee (EUROSTAT), nonche' con le organizzazioni
internazionali operanti nel settore della salvaguardia
ambientale;
f) nella promozione della ricerca e della diffusione
di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e
sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al
fine dell'esercizio delle funzioni relative alla
concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e
all'attivita' di auditing in campo ambientale;
g) nella verifica della congruita' e della efficacia
tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale
nonche' nella verifica della documentazione tecnica, che
accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle
leggi vigenti in campo ambientale;
h) nei controlli di fattori fisici, chimici e
biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque
e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
i) nell'attivita' di supporto tecnico-scientifico
agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione
dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attivita'
produttive;
l) nei controlli ambientali delle attivita' connesse
all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in
materia di protezione dalle radiazioni;
m) negli studi e nelle attivita' tecnico-scientifiche
di supporto alla valutazione di impatto ambientale;
n) in qualsiasi altra attivita' collegata alle
competenze in materia ambientale.
2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di
controllo e quelle amministrative di interesse nazionale
spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi
tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti,
di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro e di igiene e sanita' pubblica, al
Servizio sanitario nazionale.
3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
di cui all'art. 1 e le agenzie regionali e delle province
autonome di cui all'art. 03, ciascuna nell'ambito delle
attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a
prevedere forme di consultazione delle associazioni
imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni
sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente
articolo.".
- La legge 18 maggio 1989, n. 183 reca: "Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1989,
n. 120 supplemento ordinario. L'art. 1 e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita' della legge). - 1. La presente legge
ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il
risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del
patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo
economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad
essi connessi.
2. Per il conseguimento delle finalita' perseguite
dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge
ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di
programmazione e pianificazione degli interventi, di loro
esecuzione, in conformita' alle disposizioni che seguono.
3. Ai fini della presente legge si intende:
a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo,
gli abitati e le opere infrastrutturali;
b) per acque: quelle meteoriche, fluviali,
sotterranee e marine;
c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i
torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi
idrici;
d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le
acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai,
defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato
corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonche'
il territorio che puo' essere allagato dalle acque del
medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali
con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente;
qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di
piu' corsi di acqua, esso si intende ricadente nel bacino
idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la
superficie maggiore;
e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico,
quale definito dalla competente autorita' amministrativa.
4. Alla realizzazione delle attivita' previste al comma
1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato,
le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, le
comunita' montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e
quelli di bacino imbrifero montano.
5. Le disposizioni della presente legge costituiscono
norme fondamentali di riforma economicosociale della
Repubblica nonche' principi fondamentali ai sensi dell'art.
117 della Costituzione.".
- L'art. 4 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 e'
il seguente:
"Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il
Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei
Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d),
e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva
con proprio decreto:
a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i
criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita'
di cui agli articoli 2 e 3, nonche' per la verifica ed il
controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento
e di quelli di gestione;
b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di
rilievo nazionale e interregionale;
c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il
Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art.
6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici;
d) il programma nazionale di intervento, di cui
all'art. 25, comma 3;
e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in
caso di persistente inattivita' dei soggetti ai quali sono
demandate le funzioni previste dalla presente legge,
qualora si tratti di attivita' da svolgersi entro termini
essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla
natura degli interventi;
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel
settore disciplinato dalla presente legge.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del
suolo. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del
Comitato stesso, e' composto dai Ministri dei lavori
pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste,
per il coordinamento della protezione civile, per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali e per i beni
culturali e ambientali.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta
vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti
di indirizzo e di coordinamento delle loro attivita'.
Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema
di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25,
comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli
altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone
l'attuazione.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria
tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture
delle amministrazioni statali competenti.
4-bis. I principi degli atti di indirizzo e
coordinamento di cui al presente articolo sono
preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i
reparti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.".
- L'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 e' il seguente:
"Art. 88 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi
dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
b) alla programmazione ed al finanziamento degli
interventi di difesa del suolo;
c) alla determinazione di criteri, metodi e standard
di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla
definizione di modalita' di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel
settore, nonche' indirizzi volti all'accertamento, ricerca
e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle
condizioni generali di rischio; alla valutazione degli
effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei
programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel
settore della difesa del suolo;
d) alle direttive generali e di settore per il
censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la
disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle
acque dall'inquinamento;
e) alla formazione del bilancio idrico nazionale
sulla scorta di quelli di bacino;
f) alle metodologie generali per la programmazione
della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle
linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse
idriche;
g) alle direttive e ai parametri tecnici per la
individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con
finalita' di prevenzione delle emergenze idriche;
h) ai criteri per la gestione del servizio idrico
integrato come definito dall'art. 4 della legge 5 gennaio
1994, n. 36;
i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi
che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale
ottimale di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, nonche' ai criteri ed agli indirizzi per la
gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e
di accumulo per usi diversi da quello potabile;
l) alla definizione di meccanismi ed istituti di
conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio
tariffario;
m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione
dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il
fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di
acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori
di riferimento dei bacini idrografici;
n) ai compiti fissati dall'art. 17 della legge
5 gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle
iniziative per la realizzazione delle opere e degli
interventi di trasferimento di acqua;
o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale
dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi
idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'art. 30
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto
disposto dall'art. 29, comma 3;
p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico
anche volte a garantire omogeneita', a parita' di
condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione
di acqua, secondo i principi stabiliti dall'art. 1 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri
e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto
dall'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
r) alla definizione del metodo normalizzato per
definire le componenti di costo e determinare la tariffa di
riferimento del servizio idrico;
s) alle attivita' di vigilanza e controllo indicate
dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
t) all'individuazione e delimitazione dei bacini
idrografici nazionali e interregionali;
u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di
mancata istituzione da parte delle regioni delle autorita'
di bacino di rilievo interregionale di cui all'art. 15,
comma 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' dei
poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19,
comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
v) all'emanazione della normativa tecnica relativa
alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento
e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e
capacita' di invaso;
z) alla determinazione di criteri, metodi e standard
volti a garantire omogeneita' delle condizioni di
salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;
aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la
difesa delle coste;
bb) [alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto
pugliese].
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate
sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le
funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono
esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.



 
Art. 3.
Organi dell'Agenzia
1. Sono organi dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori.
 
Art. 4.
Direttore generale
1. L'incarico di Direttore generale dell'Agenzia e' conferito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale.
2. Il Direttore generale dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
3. Il Direttore generale e' responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia, adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari al fine di assicurare la continuita' delle funzioni istituzionali dell'Agenzia ed il raggiungimento dei suoi obiettivi, in attuazione delle direttive ed indirizzi del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Cura i rapporti con le istituzioni, ed in particolare con l'Agenzia europea per l'ambiente (AEA).
4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) predispone i bilanci e i rendiconti dell'Agenzia;
b) adotta i programmi di attivita' per dare attuazione alle direttive dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, stabilendo i conseguenti indirizzi gestionali dell'Agenzia;
c) definisce l'articolazione delle strutture operative dell'Agenzia;
d) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
e) svolge funzioni di direzione e coordina le strutture dell'Agenzia, stabilendo, in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, gli indirizzi generali dell'attivita' dell'Agenzia e quelli particolari per lo svolgimento delle sue diverse funzioni istituzionali, e ne verifica l'attuazione, con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica dell'Agenzia agli indirizzi impartiti;
f) adotta gli atti per l'utilizzazione del personale, secondo criteri di efficienza ed efficacia;
g) adotta i decreti di cui all'articolo 11 dello statuto;
h) stipula la convenzione con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui all'articolo 7, comma 3;
i) stipula accordi e convenzioni di carattere generale e programmatico con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10;
l) nomina collaboratori esterni, esperti in materie tecnico-scientifiche, giuridiche e amministrative, con contratto di collaborazione occasionale e/o continuativa, nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia e comunque non oltre un contingente numerico da definire nella pianta organica dello statuto.
5. All'incarico di Direttore generale si applicano le incompatibilita' previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. L'incarico di Direttore generale cessa in caso di risoluzione consensuale del rapporto e puo' essere revocato esclusivamente nelle ipotesi di responsabilita' per l'accertata inosservanza delle direttive generali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, definiti nella convenzione di cui all'articolo 7, comma 3.



Note all'art. 4:
- L'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e' il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Per il conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il
passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si
tiene conto della natura e delle caratteristiche dei
programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita'
professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai
risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il
criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'art. 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca di cui
all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo
ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24,
comma 2.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.".
- L'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e' il seguente:
"Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). (Art. 58 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge
n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993,
poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995,
convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995,
e, infine, dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80 del
1998 nonche' dall'art. 16 del decreto legislativo n. 387
del 1998). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici
la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli
60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche',
per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1, commi 57 e
seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano
ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267,
comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9, commi l e 2, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono
tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi
della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di
quarantacinque giorni e si prescinde dall'intesa se
l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio non si pronunzia entro dieci giorni dalla
ricezione della richiesta di intesa da parte
dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine
per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per
incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si
intende accordata; in ogni altro caso, si intende
definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti
pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a
comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di
buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.".
- L'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88 recante: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE,
relativa all'abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili" e' il seguente:
"Art. 1 (Registro dei revisori contabili). - 1. E'
istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il
registro dei revisori contabili.
2. L'iscrizione nel registro da' diritto all'uso del
titolo di revisore contabile.".



 
Art. 5.
Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori dell'Agenzia e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed e' cosi' composto:
a) due membri effettivi ed uno supplente, di cui uno con funzioni di presidente scelti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, o tra soggetti in possesso di specifica professionalita' ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e predispone una relazione sui bilanci e sui rendiconti dell'Agenzia, che e' trasmessa al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro dell'economia e delle finanze in allegato agli stessi atti.
4. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni, ovvero sino alla scadenza del mandato del Direttore generale, ed i singoli componenti possono essere riconfermati. Ai membri compete un'indennita' determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Qualora uno dei componenti del collegio cessi dall'incarico prima della scadenza, viene sostituito con le stesse modalita' del componente cessato e dura in carica fino alla scadenza originaria del componente sostituito.
 
Art. 6.
Comitato
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, il Comitato direttivo dell'Agenzia, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' cosi' composto:
a) due membri designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Comitato direttivo coadiuva il Direttore generale, il quale partecipa alle riunioni coordinandone i lavori, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dal presente statuto. Nell'esercizio di tale compito, il Comitato e' sentito in materia di:
a) bilanci e rendiconti dell'Agenzia;
b) atti di programmazione delle attivita' previsti dall'articolo 7;
c) decreti relativi al funzionamento dell'Agenzia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 11;
d) atti convenzionali da stipularsi ai sensi dell'articolo 10;
e) qualsiasi altra questione il Direttore generale ritenga opportuno sottoporre alle sue valutazioni.
3. Le modalita' di convocazione e di svolgimento delle riunioni del Comitato sono disciplinate con apposito decreto, emanato ai sensi dell'articolo 11 dal Direttore generale dell'Agenzia, sentito lo stesso Comitato direttivo.
4. Il Comitato direttivo dura in carica cinque anni, ovvero fino alla scadenza del mandato del Direttore generale ed i singoli componenti possono essere riconfermati. Ai membri compete un'indennita' determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il Comitato e' sentito per tutti gli atti che coinvolgano le regioni e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 7.
Programmazione delle attivita'
1. L'Agenzia opera sulla base di un programma triennale di attivita', aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorita' e risorse in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Il programma comprende altresi' la programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Agenzia.
2. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali sono comunicati alla Conferenza delle regioni e provincie autonome e trasmessi per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il programma e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati.
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia stipula un'apposita convenzione di durata triennale con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nella quale sono definite le linee prioritarie di azione nel campo della protezione dell'ambiente, della tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo e i risultati attesi nell'arco temporale di riferimento. In tale convenzione sono altresi' definiti:
a) contenuti e modalita' di esercizio dell'attivita' di consulenza e supporto al Ministero prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 4 dicembre 1996, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;
b) entita' e modalita' di erogazione di ulteriori finanziamenti riconoscibili all'Agenzia, a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per la realizzazione di speciali iniziative rientranti nella sua sfera di ordinaria operativita';
c) strategie per il miglioramento dei servizi;
d) modalita' di monitoraggio da parte del Ministero dei fattori gestionali interni dell'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse, nonche' per la verifica dei risultati di gestione;
e) eventuali funzioni di rappresentanza a livello internazionale e comunitario attribuite all'Agenzia nei settori di sua diretta competenza;
f) i criteri per l'erogazione della quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;
g) entita' e modalita' di erogazione alle Agenzie regionali o provinciali di finanziamenti assegnati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e relative modalita' di controllo dell'uso di dette risorse e dei risultati conseguiti.
4. L'Agenzia trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sulla attivita' svolta nel corso dell'anno precedente, nella quale sono specificamente illustrate le principali iniziative poste in essere e i piu' rilevanti risultati conseguiti nei diversi ambiti funzionali di propria competenza, in rapporto alle priorita' ed agli obiettivi fissati. Nella stessa relazione sono evidenziati gli eventuali scostamenti verificatisi e le cause che li hanno determinati.
 
Art. 8.
Strutture operative
1. L'organizzazione dell'Agenzia e' articolata in dipartimenti, servizi, settori ed uffici. Per particolari esigenze funzionali o tipologie di intervento, possono essere assegnati incarichi temporanei di coordinamento di attivita' e progetti all'interno degli uffici.
2. Sono istituiti i seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento difesa del suolo;
b) Dipartimento tutela delle acque interne e marine;
c) Dipartimento stato dell'ambiente e metrologia ambientale;
d) Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale;
e) Dipartimento difesa della natura;
f) Dipartimento per le attivita' bibliotecarie, documentali e per l'informazione;
g) Dipartimento servizi generali e gestione del personale.
3. Sono istituiti i seguenti Servizi interdipartimentali:
a) Servizio per gli affari giuridici;
b) Servizio per le emergenze ambientali;
c) Servizio per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attivita' ispettive;
d) Servizio per l'amministrazione e la pianificazione delle attivita';
e) Servizio per le certificazioni ambientali;
f) Servizio informativo ambientale.
4. Dipendono dal Direttore generale i Servizi interdipartimentali di cui al comma 3, il Servizio interno di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 12 e la segreteria.
5. Il Direttore generale ripartisce la dotazione organica del personale non dirigente dell'Agenzia determinando i relativi contingenti complessivi attribuiti a ciascuna delle strutture dell'Agenzia, nonche' la loro dislocazione interna, e ripartisce il personale ad esse assegnato in conformita' alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
6. Con decreto del Direttore generale, approvato dal Ministro, possono essere disposti, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche dell'Agenzia, gli ulteriori adeguamenti organizzativi che si rendano necessari, per garantire l'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali alla stessa Agenzia attribuite, ferma restando la ripartizione in Dipartimenti e servizi.
7. Gli incarichi di livello dirigenziale generale di Direttore di dipartimento, nonche' quelli di responsabile di servizio e delle altre strutture dell'Agenzia di livello dirigenziale non generale, sono conferiti ai sensi della normativa vigente su proposta del Direttore generale. I Direttori di Dipartimento ed i responsabili di Servizi interdipartimentali sono responsabili nei confronti del Direttore generale dell'attivita' svolta, con particolare riferimento agli obiettivi fissati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nelle forme previste dal presente statuto. Le modalita' per l'esercizio delle loro funzioni, compiti, prerogative e relative deleghe sono stabiliti con decreto del Direttore generale, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Trascorsi trenta giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, il decreto si intende approvato.
 
Art. 9.
Indirizzo e vigilanza
1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita i poteri di indirizzo e di vigilanza sull'Agenzia secondo le disposizioni generali dettate dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, acquisendo dall'Agenzia ogni provvedimento, atto, dato e notizia che risulti utile a tale fine. Nell'esercizio di tali poteri svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) emana direttive con l'indicazione degli obiettivi e delle priorita' da raggiungere nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia, nonche' direttive specifiche su aspetti dell'attivita' dell'Agenzia rilevanti ai fini del raggiungimento di tali obiettivi e priorita';
b) approva i programmi di attivita' dell'Agenzia, verificandone la rispondenza alle direttive di cui alla lettera a);
c) approva i bilanci e i rendiconti dell'Agenzia, secondo le modalita' definite al comma 2;
d) puo' disporre in ordine ad ispezioni e controlli su materie di competenza dell'Agenzia o, di volta in volta, ad essa richieste dal Ministro competente per il tramite del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), i bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'Agenzia sono inviati per l'approvazione, assieme alla relazione del Collegio dei revisori ad essi relativa, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni, essi si intendono approvati.



Note all'art. 9:
- L'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e' il seguente:
"Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita). (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto
legislativo n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
- L'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e' il seguente:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). (Art. 14
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4,
comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di Governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinano pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".



 
Art. 10.
Rapporti convenzionali
1. Nei settori di propria competenza l'Agenzia svolge, su base convenzionale, attivita' di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto alle altre pubbliche amministrazioni, secondo le forme e le modalita' definite con apposite convenzioni quadro approvate, previo parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 26 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta del Direttore generale, previa individuazione, da parte dello stesso Direttore generale, dei servizi soggetti a tali forme di intervento e predisposizione dei corrispettivi ove non sussistano specifiche disposizioni.
2. Con specifiche convenzioni sono disciplinate le modalita' per il coordinamento delle attivita' dell'Agenzia con quelle poste in essere nei settori di sua competenza dall'istituto geografico militare, dall'istituto idrografico della Marina, dal Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, dal Corpo forestale dello Stato, dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Nota all'art. 10:
- Il comma 26 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario, e'
il seguente:
"26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che
preveda il parere del Consiglio di Stato in via
obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'art.
2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'art.
33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.".



 
Art. 11.
Organizzazione e funzionamento
1. L'Agenzia stabilisce le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge, del presente statuto e nei limiti delle proprie risorse finanziarie.
2. Con decreto del Direttore generale sono, altresi', disciplinate le modalita' di esercizio delle funzioni ispettive di cui all'articolo 18.
3. Il Direttore generale adotta, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, il regolamento di contabilita' e per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, i regolamenti si intendono approvati.
4. I decreti previsti dal presente statuto sono adottati dal Direttore generale sentite le Organizzazioni sindacali.
 
Art. 12.
Servizio interno di monitoraggio e valutazione
1. Per il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dall'Agenzia, e' istituito dal Direttore generale, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Servizio interno di monitoraggio e valutazione, composto da dirigenti e da esperti anche estranei all'Agenzia stessa ed alla pubblica amministrazione. Il Servizio ha il compito di verificare l'efficacia, l'efficienza ed l'economicita' dell'azione dei dipartimenti, servizi, settori ed uffici dell'Agenzia, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. Il Servizio di cui al comma 1 risponde del suo operato esclusivamente e direttamente al Direttore generale. Ad esso e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche dell'Agenzia, un apposito contingente di personale.
3. Con decreto del Direttore generale sono definite la composizione e le modalita' di funzionamento del Servizio. Il trattamento economico da corrispondere ai componenti esterni e' stabilito, su proposta del Direttore generale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica.



Nota all'art. 12:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca:
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999,
n. 193.



 
Art. 13.
Consiglio federale
1. Al fine di promuovere lo sviluppo coordinato del sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, e' istituito presso l'Agenzia un Consiglio federale, presieduto dal Direttore generale dell'Agenzia, composto dai legali rappresentanti delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, istituite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
2. Il Consiglio federale svolge funzioni consultive nei confronti del Direttore generale e del Comitato direttivo e si riunisce almeno tre volte all'anno, ovvero su richiesta del Direttore generale dell'Agenzia.
3. Il Consiglio federale e' sentito in occasione dell'assunzione dei seguenti atti:
a) convenzione tra l'Agenzia ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con particolare riguardo all'assegnazione dei finanziamenti alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) ed ai relativi controlli sull'uso delle risorse;
b) direttive di cui all'articolo 14 in merito alle metodologie tecnico-operative per l'esercizio delle attivita' delle ARPA.
c) funzioni di coordinamento dell'Agenzia nei confronti delle ARPA;
d) regolamento di funzionamento interno dello stesso Consiglio federale.
4. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante delle Regioni, designato dalla Conferenza dei Presidenti in relazione alle materie trattate.
 
Art. 14.
Rapporti con le Agenzie regionali e delle province autonome
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 4, e dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e fino al definitivo assetto della materia, i rapporti tra le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, istituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, restano disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 03, comma 5, e dell'articolo 1, comma 1, lettera a), dello stesso decreto.
2. A tale fine, l'Agenzia prevede nel programma triennale le attivita' dirette a coordinare, promuovere e rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie tecnico-operative per l'esercizio delle attivita' proprie delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' degli altri organismi even-tualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni. Le attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome concernono:
a) l'adozione di criteri di regolarita' e di omogeneita' delle misure in campo ambientale per la convalida dei dati;
b) l'elaborazione delle metodologie per le attivita' di raccolta e di convalida dei dati e per la realizzazione di reti di monitoraggio in applicazione della normativa vigente;
c) l'elaborazione e la diffusione di criteri, metodi e linee guida per le attivita' di controllo e protezione ambientale.
3. Per il piu' efficace espletamento delle proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, l'Agenzia stipula, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedano la specializzazione di strutture tecniche delle Agenzie regionali e delle province autonome, nonche' degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni, l'assistenza tecnica alle Agenzie medesime ed il supporto tecnico di queste ultime all'Agenzia.



Nota all'art. 14:
- L'art. 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496
e' il seguente:
"Art. 03 (Agenzie regionali e delle province autonome).
- 1. Per lo svolgimento delle attivita' di interesse
regionale di cui all'art. 01 e delle ulteriori attivita'
tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo
ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime
regioni e province autonome con proprie leggi, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, istituiscono
rispettivamente Agenzie regionali e provinciali,
attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali
le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le
attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi
multizonali di prevenzione, nonche' il personale,
l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle
unita' sanitarie locali adibiti alle attivita' di cui
all'art. 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno
autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e
sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta
provinciale o regionale.
2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per
le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma
1, personale gia' in organico presso di esse o presso enti
finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono
ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i
trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse
regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve
essere condotta una ricognizione, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, che sulla base di parametri quali la
densita' di popolazione, la densita' di sorgenti
inquinanti, la presenza di recettori particolarmente
sensibili, la densita' di attivita' produttive ed agricole,
permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale
per l'area di competenza delle Agenzie regionali e di
strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale,
finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro
articolazioni.
3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei
all'attivita' di prevenzione, di vigilanza e di controllo
ambientali, nonche' di coordinamento con l'attivita' di
prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in
settori tecnici corrispondenti alle principali aree di
intervento e articolate in dipartimenti provinciali o
subprovinciali e in servizi territoriali.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con le leggi di cui al comma 1, provvedono a
definire l'organizzazione nonche' la dotazione tecnica e di
personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con
l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario,
delle disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, per le parti non in contrasto con il decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. Esse
stabiliscono le modalita' di consulenza e di supporto
all'azione delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali
dell'Agenzia e fissano le modalita' di integrazione e di
coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di
attivita' con i servizi delle unita' sanitarie locali.
5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano
con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di
cui all'art. 1, cui prestano, su richiesta, supporto
tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3
del medesimo art. 1. In attesa dell'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle
Agenzie di cui al presente articolo e' confermato il
trattamento giuridico ed economico in godimento.
6. Le agenzie regionali per lo svolgimento delle
proprie attivita' istituzionali si avvalgono delle sezioni
regionali dell'Albo di cui all'art. 10 del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. I rapporti fra le
Agenzie e le sezioni regionali del predetto Albo sono
regolati dall'accordo di programma di cui al comma 6
dell'art. 1 del presente decreto.".



 
Art. 15. Sistema integrato di informazione e monitoraggio dell'ambiente e del
territorio
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, l'Agenzia pone in essere gli adempimenti necessari all'integrazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, con il sistema cartografico nazionale, procedendo poi all'integrazione con i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA), che insieme al sistema informativo ambientale nazionale costituiscono la rete SINANET.
2. Nella gestione del sistema integrato di cui al comma 1, l'Agenzia pone in essere, in collaborazione con le Amministrazioni statali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri soggetti pubblici, le integrazioni ed i coordinamenti necessari, al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative da questi poste in essere in detto ambito ed il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'Agenzia.
3. L'Agenzia acquisisce informazioni presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti pubblici territoriali e locali e le societa' per azioni operanti in regime di concessione esclusiva che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, che gliele trasmettono, secondo specifiche fornite dall'Agenzia stessa in relazione al tipo delle medesime, nel rispetto della normativa vigente e del livello di riservatezza che l'informazione comporta, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo.
4. L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese avviene secondo le modalita' stabilite nell'accordo di programma da stipulare con l'unioncamere di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nel rispetto della normativa vigente.
5. Tali attivita' sono svolte in collaborazione con le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso gruppi di lavoro. Gli schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo.
6. Per l'ulteriore implementazione e sviluppo del sistema integrato di cui al comma 1, l'Agenzia predispone un programma di attivita' che tenga conto delle esigenze funzionali proprie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonche' delle iniziative adottate a livello nazionale e locale relative a sistemi informativi di interesse ambientale. Il programma e' trasmesso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, il programma si intende approvato.
 
Art. 16.
Fonti di finanziamento
1. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni le cui competenze sono attribuite all'Agenzia ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) mediante gli introiti derivanti dalle prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di privati, ai sensi dell'articolo 10;
c) mediante finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il fondo di cui al comma 1, lettera c), e' allocato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e suddiviso in capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento ed alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.



Nota all'art. 16:
- La legge 5 agosto 1978, n. 468 reca: "Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 agosto 1978, n. 233. L'art. 10 e' stato abrogato
dall'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 362.



 
Art. 17.
Personale
1. In attuazione dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'organico dell'Agenzia e' determinato secondo l'allegata tabella "A".
2. La pianta organica dell'Agenzia e' definita con decreto del direttore generale nei limiti dell'organico di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il decreto e' sottoposto all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la funzione pubblica. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, il decreto si intende approvato.
3. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia fissato e ripartito rispettivamente con commi 1 e 2, si provvede nell'ordine:
a) mediante inquadramento del personale delle strutture trasferite ed individuate all'art. 2, comma 2;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) a completamento della pianta organica, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
4. L'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' di organico, puo' avvalersi di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, allocato a tale fine in posizione di comando, distacco o aspettativa secondo i rispettivi ordinamenti.
5. Il personale dell'Agenzia puo' essere posto in posizione di comando o distacco presso altre amministrazioni pubbliche.
6. All'individuazione del comparto di contrattazione collettiva da applicarsi al personale di cui alle lettere a) e b) del comma 3, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alla definizione delle tabelle di equiparazione e delle relative procedure di inquadramento, si provvede in sede di contrattazione collettiva nazionale od integrativa, ai sensi delle specifiche previsioni del C.C.N.L.



Nota all'art. 17:
- L'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e' il seguente:
"Art. 45 (Trattamento economico). (Art. 49 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23
del decreto legislativo n. 546 del 1993). - 1. Il
trattamento economico fondamentale ed accessorio e'
definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parita' di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri
obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori
collegati:
a) alla produttivita' individuale;
b) alla produttivita' collettiva tenendo conto
dell'apporto di ciascun dipendente;
c) all'effettivo svolgimento di attivita'
particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose
o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la
valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun
dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla
contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei
trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici
accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero
presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
e le istituzioni culturali e scolastiche, sono
disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi
prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre
pertinenti normative di settore del Ministero degli affari
esteri.".



 
Art. 18.
Funzioni ispettive e controlli
1. L'Agenzia esercita funzioni ispettive nelle materie di propria competenza, nei limiti definiti dalla vigente normativa. Esercita, altresi', sempre nei limiti della vigente normativa, funzioni di monitoraggio e di controllo su indicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per il tramite del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il personale destinato all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e' individuato, per ciascuna area funzionale, dal direttore generale dell'Agenzia, il quale dispone altresi' singole ispezioni.
3. Gli ispettori dell'Agenzia sono muniti di documento di riconoscimento, sul quale e' indicato il settore di attivita' dell'Agenzia al quale si riferisce la funzione di vigilanza e di controllo del singolo ispettore.
4. Gli ispettori dell'Agenzia svolgono le proprie funzioni di vigilanza secondo le modalita' e con le attribuzioni stabilite dal decreto di cui all'articolo 11, comma 2), e in conformita' alle disposizioni che disciplinano i rispettivi settori di attivita'.
 
Art. 19.
Disposizioni finali e transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto e' trasferito all'Agenzia tutto il personale in servizio presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, ivi incluso il personale degli uffici biblioteca e documentazione di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 2002, n. 137, nonche' presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quello del Servizio dighe, del Servizio sismico e dell'ufficio per il Sistema informativo unico (SIU) dello stesso Dipartimento.
2. Ove non siano gia' pervenuti alla loro naturale scadenza, i contratti stipulati per il conferimento o lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso le strutture di cui al comma 1, cessano di avere efficacia alla data di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto sono altresi' trasferite all'Agenzia tutte le dotazioni strumentali, tecniche e finanziarie in utilizzo e di competenza delle strutture di cui al comma 1.
4. Relativamente al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e ai relativi servizi trasferiti all'Agenzia, tra le dotazioni finanziarie da trasferire all'Agenzia medesima rientrano le risorse iscritte nell'ambito delle unita' previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici nazionali" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell'Agenzia, al personale trasferito all'Agenzia e di cui al comma 1, e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi, applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Fino alla nomina dei direttori di dipartimento, di cui all'articolo 8, comma 2, con l'attribuzione e definizione delle relative competenze, ed alla attuazione dei decreti disciplinanti l'organizzazione dell'Agenzia, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, sono esercitate in via diretta dal direttore generale.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto, l'Agenzia succede in tutti i rapporti attivi e passivi di cui siano titolari le amministrazioni in essa confluite, con poteri commissariali.
8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di contabilita' previsto dall'articolo 11, comma 3, all'attivita' dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento di amministrazione e contabilita' degli enti pubblici non economici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
9. Entro quaranta giorni dalla sua nomina, il Direttore generale dell'Agenzia richiede al presidente del Tribunale civile di Roma la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Tale relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.
10. L'eventuale trasferimento di ulteriori funzioni e strutture all'Agenzia sara' attuato e disciplinato in conformita' delle disposizioni contenute nel presente statuto.
Visto, Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli



Note all'art. 19:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696 reca: "Approvazione del nuovo
regolamento per la classificazione delle entrate e delle
spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1980, n. 18,
supplemento ordinario.
- L'art. 64 del codice di procedura civile e' il
seguente:
"Art. 64 (Responsabilita' del consulente). - Si
applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice
penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono
richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con
l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35
del codice penale. In ogni caso e dovuto il risarcimento
dei danni causati alle parti.".



 
Tabella "A"
(prevista dall'articolo 17, comma 1) Organico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi
tecnici
Funzioni di livello dirigenziale generale n. 7;
Funzioni di livello dirigenziale n. 64;
Personale delle aree funzionali n. 1.296.
 
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