Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 28 giugno 2002 |
Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2002. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ed IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali; Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica; Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini; Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini; Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini; Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennita' di abbattimento dei bovini infetti; Visti i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini; Visto il decreto interministeriale 1 marzo 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001) concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 2001 per la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina; Considerato che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina non prevedono attivita' di controllo negli allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per la tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano di sorveglianza da parte delle regioni; Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento; Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale; Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2002 della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi; Visti il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la nota n. 20071 del 5 febbraio 2002; Decreta: Art. 1. 1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in Euro 345,15 con decorrenza 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002. 2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in Euro 633,03 con decorrenza 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2002. 3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in Euro 366,85 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002. 4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in Euro 672,30 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2002. 5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi. 6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti. |
| Art. 2. 1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1999 in Euro 74,89 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002. 2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 2001 in Euro 90,38 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002. |
| Art. 3. 1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. Roma, 28 giugno 2002 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 97 |
| Allegato 1
----> Vedere allegato di pag. 16 <---- |
| Allegato 2
----> Vedere allegato di pag. 17 <---- |
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