Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 12 settembre 2002 |
Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante "Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: "Trasformazione in societa' per azioni dell'Ente Poste Italiane" (deliberazione n. 244/97); Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2 e 6; Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000; Visto il decreto 18 aprile 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: "Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2002; Ritenuto necessario ridefinire scadenze e rendimenti dei buoni fruttiferi postali, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000, parte prima; Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. Istituzione della nuova serie 1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la sigla "A5". 2. A decorrere dalla medesima data non sono piu' sottoscrivibili, pena la nullita', i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla "A4", istituita con decreto 18 aprile 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze - Capo primo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 101 del 2 maggio 2002. |
| Art. 2. Taglio e importo massimo sottoscrivibile 1. I buoni della nuova serie "A5" rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000. 2. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli. 3. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro. |
| Art. 3. Prezzo di emissione 1. I buoni postali fruttiferi della nuova serie "A5" sono emessi al valore nominale. |
| Art. 4. Durata e interessi 1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie "A5" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione. 2. Non e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione. 3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata. 4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste Italiane S.p.A. |
| Art. 5. Istituzione della nuova serie 1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "AA5" che non potra' essere emessa oltre il 31 dicembre del 2002. 2. A decorrere dalla medesima data non sono piu' sottoscrivibili, pena la nullita', i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla "AA4", istituita con decreto 18 aprile 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze - Capo secondo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2002. |
| Art. 6. Taglio e importo massimo sottoscrivibile 1. I buoni della nuova serie "AA5" rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000. 2. I buoni non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per gli importi di 250 euro e multipli. 3. I buoni fruttiferi postali della serie in emissione possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro. |
| Art. 7. Prezzo di emissione 1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie "AA5" sono emessi al valore nominale. |
| Art. 8. Durata e interessi 1. I buoni fruttiferi postali della serie "AA5" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. 2. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione e' riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto. 3. Qualora venga richiesto il rimborso dei buoni fruttiferi postali della presente serie prima del termine, gli interessi sono corrisposti e calcolati secondo le modalita' dei buoni fruttiferi postali della serie "A5", applicando i tassi di interesse previsti per la medesima serie diminuiti di 25 centesimi. Non e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 settembre 2002 Il Ministro: Tremonti |
| Allegato TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA "A5" Saggio di interesse lordo - 1° anno.... 3,00% 2° anno.... 3,75% 3° anno.... 4,25% 4° anno.... 4,25% 5° anno.... 4,25% 6° anno.... 4,90% 7° anno.... 4,90% 8° anno.... 4,90% 9° anno.... 4,90% 10° anno.... 5,50% 11° anno.... 5,50% 12° anno.... 5,50% 13° anno.... 5,50% 14° anno.... 5,50% 15° anno.... 5,75% 16° anno.... 5,75% 17° anno.... 5,75% 18° anno.... 5,75% 19° anno.... 5,75% 20° anno.... 5,75%
La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. |
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