IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1984, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 46, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 17 maggio 1998, n. 144, come modificato dall'art. 62, com-ma 4, lettera b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con i quali e' stata disposta la corresponsione di una indennita' pari al trattamento staordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, per gli anni 1999, 2000, nei confronti dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto, per effetto della crisi causata nelle attivita' connesse con i flussi internazionali di traffico interrotto, per la chiusura del traforo del Monte Bianco; Visto l'art. 1, comma 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, con il quale la predetta indennita' e' stata prorogata sino al 31 agosto 2001; Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, ed in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b) e commi 2, 3 e 4; Visto l'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Vista la richiesta della commissione regionale per l'impiego della Valle d'Aosta del 14 marzo 2002 mirante alla proroga della citata indennita' per un numero massimo di cinquanta lavoratori sino al 31 marzo 2002, gia' erogata sino al 31 agosto 2001; Ritenuto di poter concedere la proroga dell'indennita' di cui trattasi sino al 31 marzo 2002, in favore di cinquanta lavoratori; Decreta: Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) e commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, ed ai sensi dell'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' prorogata la corresponsione dell'indennita' di cui all'art. 1, comma 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore di un numero massimo di cinquanta lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1 settembre 2001 al 31 marzo 2002. La misura della predetta indennita' e' ridotta del 20%. Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di Euro 258.228,44 (pari a L. 500.000.000) ai sensi dell'art. 2, comma 4 del citato decreto-legge n. 158/2001, convertito, senza modificazioni dalla legge n. 248/2001 sino al 31 dicembre 2001 e nel limite di Euro 193.671,33 (pari a L. 375.000.000) ai sensi dell'art. 52, comma 46 della citata legge n. 448/2001 sino al 31 marzo 2002, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 2002
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 60 |