IL DIRETTORE GENERALE per i beni archeologici - Servizio IV Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato; Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507; Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997; Vista la nota n. 20605 del 17 luglio 2002 della Soprintendenza per i beni archeologici di Pompei con relativo allegato con la quale si propone l'introduzione, in via sperimentale, di una riduzione nel prezzo di vendita dei biglietti d'ingresso ai siti di Pompei ed Ercolano riservata agli operatori turistici che acquistino in prevendita quote di biglietti superiori a diecimila unita'; Viste in allegato 1 alla medesima nota le modalita' operative proposte per la realizzazione dell'iniziativa; Sentito il Comitato per i biglietti di ingresso musei che nella riunione del 18 luglio 2002 ha espresso parere favorevole; Decreta: Agli operatori turistici accreditatisi presso la Soprintendenza per i beni archeologici di Pompei, viene concesso, con le modalita' di cui all'allegato 1 in premesse, il beneficio di una riduzione per l'acquisto in prevendita di quantita' di biglietti d'ingresso superiori a diecimila unita' nel corso dell'anno solare con eccezione per la rimanente parte dell'anno 2002 che sara' cumulabile con il successivo anno 2003. La riduzione di cui sopra viene concessa nelle misure seguenti: 2,5% tra 10.001 e 50.000 biglietti; 3% tra 50.001 e 100.000 biglietti; 3,5% per la parte oltre i 100.000 biglietti. Il presente decreto sara' inviato alla registrazione degli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 19 luglio 2002 Il direttore generale: Proietti Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 120 |