Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2002 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 14 giugno 2002 |
Modifiche alla delibera CIPE del 5 agosto 1998, recante direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. (Deliberazione n. 47/2002). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che istituisce il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e turismo e che affida a questo Comitato la definizione dei progetti strategici da realizzare nonche' dei criteri e delle modalita' per la gestione del cofinanziamento nazionale, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'art. 52, commi 79 e 80, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che prevede modifiche alle disposizioni previste dal citato art. 16, comma 1, della legge n. 266/1997 e dalle norme di attuazione; Vista la propria delibera 5 agosto 1998, n. 100 (Gazzetta Ufficiale n. 269/1998), recante direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266; Ritenuto di dover modificare la predetta delibera n. 100/1998, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52, commi 79 e 80, della legge n. 448/2001; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome reso in data 18 aprile 2002; Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: 1. Il punto 5.1 della delibera 5 agosto 1998, n. 100/1998, e' sostituito dal seguente: "Il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo, istituito con l'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, interviene, nel limite delle risorse a disposizione di cui al punto 5.2, a cofinanziamento dei programmi attuativi regionali approvati ai sensi del successivo punto 6, in misura non superiore al 90% della quota pubblica complessiva di finanziamento degli interventi previsti, aumentata al 95% per le regioni operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999. Le regioni hanno facolta', a partire dagli stanziamenti sull'esercizio 2000, di applicare le medesime percentuali di cui al presente punto anche ai programmi gia' presentati. I programmi che non prevedono il cofinanziamento delle regioni non sono presi in considerazione". Roma, 14 giugno 2002 Il Presidente delegato: Tremonti |
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