Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 9 settembre 2002
Modalita' di applicazione dell'art. 4, comma 4 del decreto ministeriale 3 luglio 2002, concernente il piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2002.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PESCA E L'ACQUACOLTURA
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2002, recante piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2002;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2002, recante le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 2002;
Visto in particolare l'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 luglio 2002, che prevede che, nel periodo compreso tra l'8 luglio 2002 ed il 16 ottobre 2002, nell'ambito dei compartimenti marittimi per i quali e' disposta l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca, e' interdetta la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 5 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a 70 metri;
Vista la circolare 24 luglio 2002, esplicativa della normativa relativa al fermo pesca 2002;
Viste le osservazioni delle capitanerie di porto dell'Adriatico a seguito delle proposte formulate dalle commissioni consultive locali della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, con il quale sono state delegate al sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse idriche marine;
Considerato che per quanto concerne la sicurezza della navigazione, le unita' della piccola pesca, con licenza entro le 6 miglia, in determinate condizioni meteomarine avverse, in concomitanza con l'approssimarsi della stagione autunnale, potrebbero trovarsi in situazioni di pericolo;
Ritenuto opportuno concedere ai capi dei compartimenti marittimi la possibilita', per motivi di sicurezza, derogare al disposto dell'art. 4, comma 4, per le unita' da pesca con licenza entro le 6 miglia;
Decreta:
1. I capi dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, valutate le realta' locali e sentite le commissioni consultive locali per la pesca marittima, previa comunicazione alla Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, possono, con specifica ordinanza, derogare ai limiti previsti dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 luglio 2002, citato in premessa, per le sole unita' con stazza lorda inferiore a 10 t.s.l. abilitate alla pesca costiera locale entro 6 miglia dalla costa.
2. Tale deroga potra' essere concessa dal 9 settembre 2002 fino al 16 ottobre 2002, termine previsto dal decreto ministeriale 3 luglio 2002.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 settembre 2002
Il Sottosegretario di Stato delegato
per la pesca e l'acquacoltura
Scarpa Bonazza Buora
 
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