Gazzetta n. 220 del 19 settembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 22 agosto 2002 |
Partecipazione azionaria della Simest, per conto del Ministero delle attivita' produttive, in imprese costituite o da costituire in Paesi del bacino del Mediterraneo. |
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IL DIRETTORE GENERALE del servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attivita' produttive - Divisione II Vista la legge 7 agosto l990, n. 241, ed in particolare, l'art. 12, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi, ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante "disposizioni in materia di commercio estero" ed in particolare l'art. 25 dello stesso a norma del quale dal 1 gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo viene attribuita alla Simest S.p.a.; Visto l'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 che introduce modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione della Simest S.p.a. a societa' ed imprese all'estero; Vista la delibera del CIPE n. 14 del 15 febbraio 2000 concernente il riparto, per il 2000-2002, delle risorse per le aree depresse del territorio nazionale con la quale sono stati assegnati al Ministero del commercio con l'estero 50 miliardi di lire (Euro 25.822.844,96) da destinare alla realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione delle PMI nell'ambito delle predette aree; Visto il decreto ministeriale n. 67226/2000 con cui e' stato istituito nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2000, nell'ambito dell'unita' previsionale 5.2.1.4. "aree depresse" del centro di responsabilita' "Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attivita' produttive" il capitolo n. 7460 "somme da erogare per la realizzazione di progetti destinati all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese delle aree depresse del territorio nazionale", con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari a 25 miliardi di lire (Euro 12.911.422,48); Visto l'art. 8, comma 1, lettera c), della legge 28 luglio 1999, n. 266, il quale prevede che, nel triennio 1999-2001, le giacenze sul Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987, vengano impiegate dal Ministero del commercio con l'estero per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, nel quadro degli interventi disciplinati dal decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato; Visto il decreto ministeriale n. 10118/2001 con cui e' stata apportata nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2001, una variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, di 20 miliardi di lire (Euro 10.329.137,98) a valere sul capitolo n. 7450 "somme da destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo"; Vista la delibera n. 20/2002 del 28 marzo 2002 con cui il CIPE, a modifica di quanto stabilito con la delibera n. 14/2000 sopra citata, ha destinato l'importo di 50 miliardi di lire (Euro 25.822.844,96) al finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo da parte di imprese ubicate nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, del Mezzogiorno con priorita' per le piccole e medie imprese; Vista la stessa delibera n. 20/2002 che ha previsto la possibilita' per questo Ministero di destinare al finanziamento delle predette operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo da parte di imprese italiane, l'ulteriore importo di Euro 10.329.137,98, gia' stanziato nel proprio stato di previsione per l'anno finanziario 2001, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge 28 luglio 1999, n. 266 summenzionata; Tenuto conto che la riduzione del 20 per cento decisa dal Ministero dell'economia e delle finanze sui residui di stanziamento al 31 dicembre 2001 e' stata effettuata in sede di chiusura di esercizio 2001; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Simest, con cui e' stata valutata positivamente la proposta avanzata dal Ministero attivita' produttive di affidare alla societa' la gestione degli stanziamenti per sostenere gli investimenti in particolare di imprese delle regioni meridionali nei Paesi del bacino del Mediterraneo; Decreta: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente decreto, si intendono per: Stanziamento: importo complessivo pari a Euro 34.139.350,40 trasferiti alla Simest S.p.a. con il presente decreto e per le finalita' qui stabilite. Imprese destinatarie: Imprese aventi stabile organizzazione in una delle regioni meridionali italiane e nelle altre "aree depresse" del Paese, che, anche in associazione con altre imprese aventi stabile organizzazione in Italia, acquisiscano quote di capitale di rischio in societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi del bacino del Mediterraneo; Investimento: acquisizione, da parte delle imprese destinatarie anche in associazione con altre imprese aventi stabile organizzazione in Italia, ovvero da parte di imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea e controllate da imprese destinatarie, di quote di capitale di rischio di un'impresa costituita o da costituire in uno dei Paesi del bacino del Mediterraneo; Intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere sullo stanziamento di cui all'art. 2 del presente decreto e per conto di detto Ministero, di proprieta' del Ministero delle attivita' produttive, Dipartimento per l'internazionalizzazione, fino al ventiquattro per cento di quote del capitale di rischio in societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi del bacino del Mediterraneo; Intervento Simest S.p.a.: acquisizione, da parte della Simest S.p.a. in nome e per conto proprio a valere e nei limiti previsti dalla legge n. 100/1990 e successive modifiche, di quote di capitale di quote di capitale di rischio di un'impresa costituita o da costituire in uno dei Paesi del bacino del Mediterraneo da parte delle imprese destinatarie anche in associazione con altre imprese aventi stabile organizzazione in Italia; Comitato: il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con il presente decreto. Ministero: il Ministero delle attivita' produttive. Dipartimento: Dipartimento per l'internazionalizzazione del Ministero delle attivita' produttive. Soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, cui e' stata anche attribuita la gestione degli interventi agevolativi finanziati con le disponibilita' dei fondi presso di essa trasferiti ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. |
| Art. 2. Stanziamento 1. La somma di Euro 34.139.350,40, nelle disponibilita' del Servizio per il coordinamento strumenti e studi per l'internazionalizzazione delle imprese, capitoli n. 8319 e n. 8311, deve essere trasferita in base al presente decreto al soggetto gestore, e utilizzata da quest'ultimo per conto del Ministero, con finalita' di interventi di "venture capital" e/o per l'acquisizione di partecipazioni societarie fino al ventiquattro per cento del capitale di societa' o imprese costituite o da costituire in uno dei Paesi del bacino del Mediterraneo. |
| Art. 3. Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente decreto, fissa la disciplina relativa all'intervento tramite acquisizione, da parte del soggetto gestore per conto del Ministero, di partecipazioni aggiuntive rispetto all'intervento della Simest S.p.a. in imprese costituite o da costituire in uno dei Paesi del bacino del Mediterraneo dalle imprese destinatarie, anche in associazione con altre imprese del territorio italiano. 2. L'intervento a valere sullo stanziamento di cui al presente decreto non potra' essere superiore alla quota di partecipazione al capitale di rischio detenuta complessivamente dai soci italiani proponenti l'intervento stesso. 3. L'acquisizione di cui al comma 1 del presente articolo, potra' aver luogo esclusivamente qualora vi sia il contestuale intervento della Simest S.p.a., ai sensi della legge n. 100 del 24 aprile 1990. |
| Art. 4. Domanda di intervento 1. La domanda di intervento deve essere contenuta nella richiesta di intervento Simest S.p.a. e presentata dall'impresa interessata direttamente agli uffici della Simest. 2. Alla presentazione della domanda il gestore portera' a conoscenza del richiedente le direttive varate dal Comitato di cui al successivo art. 5. 3. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, gli uffici del soggetto gestore avviano la procedura per la valutazione dell'intervento a valere sullo stanziamento di cui all'art. 2. 4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il soggetto gestore completera' l'istruttoria e sottoporra' la richiesta di intervento al proprio consiglio di amministrazione per la delibera che successivamente sara' trasmessa al Comitato di cui all'art. 5, per il relativo esame e l'approvazione. 5. Il Comitato esaminera' le proposte di intervento alla prima riunione utile. 6. Ai soggetti destinatari sara' data comunicazione dell'avvenuta delibera del Comitato circa l'intervento e, su richiesta, dello stato del procedimento. |
| Art. 5. Comitato di indirizzo e rendicontazione 1. E' costituito, presso il Ministero, un Comitato di indirizzo e rendicontazione la cui composizione e struttura e' disposta con successivo decreto. 2. Il Comitato, con proprie direttive indirizzate al soggetto gestore, definisce i criteri generali per l'operativita' dello stanziamento. Nella definizione di tali criteri tiene conto delle priorita' di sviluppo settoriale che emergono da studi Paesi appositamente predisposti dall'ICE o da Organismi sovranazionali ed internazionali e delle compatibilita' con settori e comparti produttivi del sistema economico italiano. 3. Anche sulla base delle direttive definite come previsto nel precedente comma 5, il Comitato valuta e approva, le proposte del soggetto gestore in merito agli interventi. |
| Art. 6. Controlli 1. Il Comitato puo' sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento mediante ispezioni in loco da parte del Dipartimento, Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle imprese. 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Comitato trasmette al Ministero ed alla Simest il programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi per le relative valutazioni di competenza. |
| Art. 7. Modalita' di cessione delle partecipazioni 1. Ferme restando le modalita' dell'intervento Simest S.p.a., attesa la natura di "venture capital" degli interventi di cui all'art. 1 le partecipazioni acquisite dal soggetto gestore per conto del Ministero a valere sullo stanziamento di cui all'art. 2 devono essere cedute, a prezzo non inferiore al valore corrente o al valore patrimoniale netto contabile rilevato al momento della cessione, entro otto anni dall'acquisizione della partecipazione stessa. 2. L'impegno al riacquisto delle partecipazioni acquisite a valere sullo stanziamento di cui all'art. 2 del presente decreto - da intendersi aggiuntive rispetto agli interventi assunti dalla Simest S.p.a. in nome e per conto proprio sulla base della legge n. 100 del 24 aprile 1990 e successive modificazioni - non sara' assistita da garanzie reali o personali. 3. Le somme derivanti dalla dismissione delle partecipazioni azionarie, effettuate per conto del Ministero, torneranno a far parte delle disponibilita' del Ministero delle attivita' produttive per essere riutilizzate dal soggetto gestore per le medesime finalita' d'intervento. |
| Art. 8. Ulteriori competenze del soggetto gestore 1. Il soggetto gestore, oltre all'attivita' istruttoria, provvede, sulla base delle delibere del Comitato, alla stipula del contratto di partecipazione, all'acquisizione e alla vendita della partecipazione ed alla gestione della stessa, nonche' alla tutela e al recupero dei crediti. |
| Art. 9. Convenzione Ministero delle attivita' produttive - Simest 1. Una convenzione sara' stipulata tra il Ministero delle attivita' produttive ed il soggetto gestore per definire le attivita' dello stesso e la relativa remunerazione, comprensiva del margine aziendale per la resa del servizio. Detti oneri saranno a carico dello stanziamento. |
| Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 22 agosto 2002 Il vicario del direttore generale Donzelli |
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