Gazzetta n. 220 del 19 settembre 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2002, n. 204 |
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione; Visti l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visti gli articoli 4, 7, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315; Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale della riunione in data 18 gennaio 2002; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 14 e 16 maggio 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002; Viste ed accolte le osservazioni espresse in data 20 luglio 2002 dall'Ufficio di controllo di legittimita' su atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti; Rilevato che il programma straordinario di assunzioni del Ministero della giustizia, disciplinato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non e' ancora operante e che pertanto non esistono i presupposti di fatto per poter aderire al rilievo formulato dalla competente Commissione della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Vice Capi con funzioni vicarie 1. Il comma 5 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 e' sostituito dal seguente: "5. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato: a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero; b) per il responsabile del servizio di controllo interno di cui all'articolo 9, per i Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e per il Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato e per il Capo dell'Ufficio del coordinamento dell'attivita' internazionale, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), ed al Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.". 2. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, per quanto attiene al maggiore onere derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12, in favore dei Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e del Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), il rispetto del principio dell'invarianza della spesa e' assicurato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso l'Amministrazione giudiziaria, un numero di 6 incarichi di funzione dirigenziale, di livello non generale, individuati nell'ambito della relativa dotazione organica, equivalente sul piano finanziario.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a La Maddalena, addi' 8 agosto 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 334
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 110 della Costituzione: "Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia". - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.". - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.". - Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 16, 17, 18, 19 e del comma 3 dell'art. 55 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: "Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.". "Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi; c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali; d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.". "Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il Ministro di grazia e giustizia e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia. 2. Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita' giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale. 3. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali: a) servizi relativi all'attivita' giudiziaria: gestione amministrativa dell'attivita' giudiziaria in ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio da parte del Ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza; b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attivita' relative alle competenze del Ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza; c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni dell'amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati; d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi. 4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.". "Art. 17 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.". "Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.". "Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le cinquanta unita'.". "Art. 55 (Procedure di attuazione ed entrata in vigore). - 1.-2. (Omissis). 3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita' con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo. Da 4. a 9. (Omissis).". - La legge 12 agosto 1962, n. 1311, reca: "Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia.". - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura): "Art. 8 (Ispettorato). - Il Consiglio superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell'Ispettorato generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, reca: "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 12 (Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico). - 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) (Segreteria del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d) (Ufficio legislativo), f) (Servizio di controllo interno), g) (Ufficio per il coordinamento dell'attivita' internazionale) e h) (Ufficio stampa ed informazione), e' stabilito complessivamente in 210 unita', comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali 60 attribuite all'ufficio legislativo, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato e' assegnato ulteriore personale, in misura massima di otto unita' per ciascuna segreteria. 2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 8, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformita' a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di centoquarantacinque unita'. 3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purche' nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono altresi' essere assegnati, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici curricoli culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero. 4. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, e' individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quaranta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 5. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed articolato: a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero; b) per il responsabile del servizio di controllo interno di cui all'art. 9, per i Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), e per il Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato e per il Capo dell'Ufficio del coordinamento dell'attivita' internazionale, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), ed ai Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero. 6. Al Capo dell'Ufficio stampa ed informazione e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. 7. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. 8. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero. 9. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'art. 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. 10. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.". - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che contiene l'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.". - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che contiene l'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: 4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.". - Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315: "Art. 9 (Servizio di controllo interno). - 1. Il Servizio di controllo interno svolge l'attivita' di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d), e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Le funzioni del Servizio sono affidate ai soggetti di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo, in modo da assicurare la presenza di esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati. 2. Presso il Servizio di controllo interno opera la Commissione per la valutazione dei dirigenti, che provvede all'espletamento dell'attivita' di cui al regolamento per la verifica dei risultati e della responsabilita' dei dirigenti del Ministero, adottato con decreto ministeriale 8 giugno 1998, n. 279; la composizione, i compiti e i poteri della Commissione sono disciplinati dal medesimo regolamento.". - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315: "Art. 3 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di diretta collaborazione: a) Segreteria del Ministro; b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato; c) Gabinetto del Ministro; d) Ufficio legislativo; e) Ispettorato generale; f) Servizio di controllo interno; g) Ufficio per il coordinamento dell'attivita' internazionale; h) Ufficio stampa ed informazione.". - Il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 13 (Divieti di nuovi o maggiori oneri). - 1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In ogni caso, al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dal comma 5 dell'art. 12 e' compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'Amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, individuati nell'ambito del programma straordinario di assunzioni del Ministero della giustizia disciplinato dall'art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, equivalente sul piano finanziario.". - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315: "5. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed articolato: a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero; b) per il responsabile del servizio di controllo interno di cui all'art. 9, in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato e per il Capo dell'Ufficio del coordinamento dell'attivita' internazionale, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.". - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge finanziaria 2002): "1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle universita', limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunita' montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno 2001 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si puo' provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilita' previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonche' di trasferimento di funzioni. Si puo' ricorrere alle procedure di mobilita' fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unita' di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997 - 4a serie speciale - n. 22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresi' ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di cinquecento unita' di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validita' delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui all'art. 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' differito di diciotto mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e dai consorzi di enti locali non puo' superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.".
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