Gazzetta n. 220 del 19 settembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2002, n. 204
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;
Visti l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 4, 7, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;
Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale della riunione in data 18 gennaio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 14 e 16 maggio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;
Viste ed accolte le osservazioni espresse in data 20 luglio 2002 dall'Ufficio di controllo di legittimita' su atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti;
Rilevato che il programma straordinario di assunzioni del Ministero della giustizia, disciplinato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non e' ancora operante e che pertanto non esistono i presupposti di fatto per poter aderire al rilievo formulato dalla competente Commissione della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Vice Capi con funzioni vicarie
1. Il comma 5 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 e' sostituito dal seguente:
"5. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:
a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;
b) per il responsabile del servizio di controllo interno di cui all'articolo 9, per i Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e per il Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;
c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato e per il Capo dell'Ufficio del coordinamento dell'attivita' internazionale, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), ed al Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.".
2. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, per quanto attiene al maggiore onere derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12, in favore dei Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e del Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), il rispetto del principio dell'invarianza della spesa e' assicurato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso l'Amministrazione giudiziaria, un numero di 6 incarichi di funzione dirigenziale, di livello non generale, individuati nell'ambito della relativa dotazione organica, equivalente sul piano finanziario.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addi' 8 agosto 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 334



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 110 della Costituzione:
"Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore
della magistratura, spettano al Ministro della giustizia
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi
alla giustizia".
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.".
- Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 16, 17, 18,
19 e del comma 3 dell'art. 55 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.".
"Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). 1. La costituzione e la disciplina degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio
delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale
a tali uffici e il relativo trattamento economico, il
riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di
Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".
"Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il Ministro di grazia e
giustizia e il Ministero di grazia e giustizia assumono
rispettivamente la denominazione di Ministro della
giustizia e Ministero della giustizia.
2. Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i
compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi
e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita'
giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il
Consiglio superiore della magistratura, attribuzioni
concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
professionali, archivi notarili, cooperazione
internazionale in materia civile e penale.
3. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
a) servizi relativi all'attivita' giudiziaria:
gestione amministrativa dell'attivita' giudiziaria in
ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
da parte del Ministro delle sue competenze in materia
processuale; casellario giudiziale; cooperazione
internazionale in materia civile e penale; studio e
proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia:
organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia; gestione amministrativa del personale
amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici
necessari; attivita' relative alle competenze del Ministro
in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi
normativi nel settore di competenza;
c) servizi dell'amministrazione penitenziaria:
gestione amministrativa del personale e dei beni
dell'amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti
relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei
compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei
detenuti e degli internati;
d) servizi relativi alla giustizia minorile:
svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero
della giustizia in materia di minori e gestione
amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.
4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve
le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'art. 8
della legge 24 marzo 1958, n. 195.".
"Art. 17 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a quattro, in riferimento alle aree
funzionali definite nel precedente articolo.".
"Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici di
diretta collaborazione con il Ministro ed ai dipartimenti,
sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e
amministrative, i professori e ricercatori universitari,
gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono
specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono
essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione
ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 23 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti
all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione
ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di
servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche
gli altri soggetti elencati al comma 1.".
"Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei
magistrati collocati fuori dal ruolo organico della
magistratura e destinati al Ministero non deve superare le
cinquanta unita'.".
"Art. 55 (Procedure di attuazione ed entrata in
vigore). - 1.-2. (Omissis).
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita'
con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
i principi previsti dal presente decreto legislativo.
Da 4. a 9. (Omissis).".
- La legge 12 agosto 1962, n. 1311, reca:
"Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale
presso il Ministero di grazia e giustizia.".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 24 marzo
1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura):
"Art. 8 (Ispettorato). - Il Consiglio superiore, per
esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso
attribuite, si avvale dell'Ispettorato generale istituito
presso il Ministero di grazia e giustizia.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
2001, n. 315, reca: "Regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro della
giustizia".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, come
modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 12 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione e trattamento economico). - 1. Il
contingente di personale degli uffici di diretta
collaborazione di cui all'art. 3, comma 1, lettere a)
(Segreteria del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d)
(Ufficio legislativo), f) (Servizio di controllo interno),
g) (Ufficio per il coordinamento dell'attivita'
internazionale) e h) (Ufficio stampa ed informazione), e'
stabilito complessivamente in 210 unita', comprensive delle
unita' addette al funzionamento corrente degli uffici
medesimi, delle quali 60 attribuite all'ufficio
legislativo, per lo svolgimento delle funzioni di cui
all'art. 7. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato e'
assegnato ulteriore personale, in misura massima di otto
unita' per ciascuna segreteria.
2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle
funzioni di cui all'art. 8, anche su richiesta del
Consiglio superiore della magistratura, ed in conformita' a
quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311,
dispone di un ulteriore contingente di centoquarantacinque
unita'.
3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e
2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti
del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in
posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre
analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
Entro il medesimo contingente, purche' nel limite del
cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio
dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
altresi' essere assegnati, anche con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato, esperti e
consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni, di provata competenza desumibile da
specifici e analitici curricoli culturali e professionali,
con particolare riferimento alla formazione universitaria,
alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato
strettamente inerenti alle funzioni e competenze del
Ministero.
4. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito
dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del
decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati
al Ministero, e' individuato, per lo svolgimento di
funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un
numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non
superiore a quaranta, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
5. Ai responsabili degli uffici di diretta
collaborazione spetta un trattamento economico
onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui
all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, ed articolato:
a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio
legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una
voce retributiva di importo non superiore a quello massimo
del trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai
sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, ed in un emolumento accessorio da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti
del Ministero;
b) per il responsabile del servizio di controllo
interno di cui all'art. 9, per i Vice Capi con funzioni
vicarie degli uffici di cui all'art. 3, comma 1, lettere c)
e d), e per il Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio
di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), in una voce
retributiva d'importo non superiore a quello massimo del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti
ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero,
incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in un emolumento
accessorio da fissare in un importo non superiore alla
misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;
c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il
segretario particolare del Ministro, per i Capi delle
segreterie dei Sottosegretari di Stato, per i segretari
particolari dei Sottosegretari di Stato e per il Capo
dell'Ufficio del coordinamento dell'attivita'
internazionale, in una voce retributiva di importo non
superiore alla misura massima del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali
di livello non generale ed in un emolumento accessorio di
importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici
dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti
pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per
la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai
capi dei predetti uffici, ai Vice Capi con funzioni vicarie
degli uffici di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d),
ed ai Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui
all'art. 3, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche
amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
trattamento economico, e' corrisposto un emolumento
accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di
importo non superiore alla misura massima del trattamento
economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi
dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici
dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli
uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.
6. Al Capo dell'Ufficio stampa ed informazione e'
corrisposto un trattamento economico non superiore a quello
previsto dal contratto collettivo nazionale per i
giornalisti con la qualifica di redattore capo.
7. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico,
assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e'
corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in
attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo
di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per
cento della retribuzione di posizione, a fronte delle
specifiche responsabilita' connesse all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione professionale
posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della
qualita' della prestazione individuale.
8. Il trattamento economico del personale con contratto
a tempo determinato e di quello con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale
trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello
corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione
che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava
sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base
"Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro" dello stato di previsione della spesa del
Ministero.
9. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via
ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle
conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai
responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria
di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti
retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal
Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di
cui all'art. 2, comma 2. In attesa di specifica
disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2,
del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura
dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
10. Il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, enti ed organismi pubblici e
istituzionali, assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa,
comando o fuori ruolo. Si applica l'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di
personale non superiore al venticinque per cento del
contingente complessivo.".
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), che contiene l'art. 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di Governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.".
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che contiene
l'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315:
"Art. 9 (Servizio di controllo interno). - 1. Il
Servizio di controllo interno svolge l'attivita' di cui
agli articoli 1, comma 1, lettera d), e 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Le funzioni del
Servizio sono affidate ai soggetti di cui all'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo, in modo da assicurare la
presenza di esperti in materie di organizzazione
amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e
controllo, particolarmente qualificati.
2. Presso il Servizio di controllo interno opera la
Commissione per la valutazione dei dirigenti, che provvede
all'espletamento dell'attivita' di cui al regolamento per
la verifica dei risultati e della responsabilita' dei
dirigenti del Ministero, adottato con decreto ministeriale
8 giugno 1998, n. 279; la composizione, i compiti e i
poteri della Commissione sono disciplinati dal medesimo
regolamento.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315:
"Art. 3 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Per
l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti
i seguenti uffici di diretta collaborazione:
a) Segreteria del Ministro;
b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
c) Gabinetto del Ministro;
d) Ufficio legislativo;
e) Ispettorato generale;
f) Servizio di controllo interno;
g) Ufficio per il coordinamento dell'attivita'
internazionale;
h) Ufficio stampa ed informazione.".
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, come
modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 13 (Divieti di nuovi o maggiori oneri). - 1.
Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In ogni caso, al fine di assicurare l'effettivo rispetto
del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale
maggiore onere derivante dal comma 5 dell'art. 12 e'
compensato considerando indisponibile, ai fini del
conferimento da parte dell'Amministrazione, un numero di
incarichi di funzione dirigenziale, individuati nell'ambito
del programma straordinario di assunzioni del Ministero
della giustizia disciplinato dall'art. 19, comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, equivalente sul piano
finanziario.".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 12 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
2001, n. 315:
"5. Ai responsabili degli uffici di diretta
collaborazione spetta un trattamento economico
onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui
all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, ed articolato:
a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio
legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una
voce retributiva di importo non superiore a quello massimo
del trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai
sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, ed in un emolumento accessorio da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti
del Ministero;
b) per il responsabile del servizio di controllo
interno di cui all'art. 9, in una voce retributiva
d'importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di
livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, ed in un emolumento accessorio da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici
dirigenziali generali del Ministero;
c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il
segretario particolare del Ministro, per i Capi delle
segreterie dei Sottosegretari di Stato, per i segretari
particolari dei Sottosegretari di Stato e per il Capo
dell'Ufficio del coordinamento dell'attivita'
internazionale, in una voce retributiva di importo non
superiore alla misura massima del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali
di livello non generale ed in un emolumento accessorio di
importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici
dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti
pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per
la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai
capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche
amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
trattamento economico, e' corrisposto un emolumento
accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di
importo non superiore alla misura massima del trattamento
economico spettante, rispettivamente, ai capi dei
dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici
dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli
uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
(legge finanziaria 2002):
"1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti
pubblici non economici, alle universita', limitatamente al
personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca
ed alle province, ai comuni, alle comunita' montane ed ai
consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le
disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno
2001 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in
caso di assunzione del personale devono autocertificare il
rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilita'
interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti
disponibili si puo' provvedere mediante ricorso alle
procedure di mobilita' previste dalle disposizioni
legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali
processi di riordino e di accorpamento delle strutture
nonche' di trasferimento di funzioni. Si puo' ricorrere
alle procedure di mobilita' fuori dalla regione di
appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il
comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione
inferiore a quello previsto dall'art. 119, comma 3, del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite
le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e
competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai
trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione delle unita' di personale. Il divieto non si
applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni
di personale relative a figure professionali non fungibili
la cui consistenza organica non sia superiore all'unita',
nonche' quelle relative alle categorie protette e quelle
relative ai vincitori del secondo corso-concorso di
formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997 - 4a serie
speciale - n. 22. Il divieto non si applica al personale
della carriera diplomatica. Il divieto non si applica
altresi' ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato.
In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della
giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del
settore, definisce per l'anno 2002 un programma
straordinario di assunzioni nel limite di cinquecento
unita' di personale appartenente alle figure professionali
strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita'
dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia,
nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i
rapporti di lavoro a tempo determinato, e' autorizzato ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto
a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera
a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di
assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'economia e
delle finanze. I termini di validita' delle graduatorie per
l'assunzione di personale presso le amministrazioni
pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma
sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute e'
autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del
personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art.
12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il
termine di cui all'art. 18, comma 3, della legge 12 marzo
1999, n. 68, e' differito di diciotto mesi a partire dalla
sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale
assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle
province, dai comuni, dalle comunita' montane e dai
consorzi di enti locali non puo' superare l'importo della
spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un
incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato
nel documento di programmazione economico-finanziaria.".



 
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