Gazzetta n. 220 del 19 settembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 6 agosto 2002, n. 205 |
Regolamento recante modifica del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 287, istitutivo della scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101". |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro; Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni; Visto il decreto 2 agosto 1999, n. 278, con il quale, tra l'altro, e' stata istituita la scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101"; Visto l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383; Visto l'articolo 15-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16; Considerata l'opportunita' di incrementare le entrate erariali attraverso la modifica del regolamento della scommessa "Formula 101", cosi' da consentirne, tra l'altro, una periodicita' settimanale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12141/UCL del 10 luglio 2002; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Modifica della scommessa "Formula 101" 1. L'articolo 10 del decreto 2 agosto 1999, n. 278 e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Istituzione di una nuova scommessa a totalizzatore). - 1. E' istituita la scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101 , collegata alle gare automobilistiche internazionali del Campionato Mondiale di Formula Uno, organizzate dalla Federation International de l'Automobile - F.I.A. ed alle gare dei Campionati Mondiali di Motociclismo, organizzate dalla Federation International de Motociclisme - F.I.M.". 2. All'articolo 11 del citato decreto n. 278 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'esercizio della scommessa denominata "Formula 101 e' riservato al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'accettazione delle scommesse e' affidata, sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente."; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le iniziative pubblicitarie e promozionali della scommessa assunte dai singoli concessionari sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato."; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il coordinamento organizzativo della pianificazione dei calendari, dell'ottenimento dei dati e delle notizie ufficiali necessari all'effettuazione del gioco e alla sua promozione a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A. e la Federation International de Motociclisme - F.I.M. vantano diritti, dell'acquisizione dei risultati ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'articolo 10, relative alle medesime gare automobilistiche di Formula Uno e motociclistiche, e' riservato, tramite apposite convenzioni, alla F.I.A. ed alla F.I.M. ovvero ad altri soggetti dalle stesse delegati allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto. La determinazione dell'ammontare del montepremi e dell'importo delle vincite sono effettuate mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133."; e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Qualora la F.I.A. e la F.I.M. abbiano delegato altro soggetto allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto, gli accordi a tale fine stipulati tra i predetti soggetti sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - al fine di verificare che essi consentano effettivamente lo svolgimento di tutte le attivita' necessarie alla realizzazione della scommessa "Formula 101 , secondo le modalita' stabilite dal presente capo. Tale approvazione e' condizione necessaria per l'avvio della raccolta delle scommesse.". 3. L'articolo 12 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Caratteristiche della scommessa). 1. - La scommessa "Formula 101 consiste, a seconda del tipo di gara oggetto della scommessa, nel pronosticare le prime otto vetture o motociclette classificate, secondo l'ordine di arrivo, rispettivamente nelle gare del Campionato Mondiale di Formula Uno o nelle gare dei Campionati Mondiali di Motociclismo. L'ordine di arrivo, riferito al numero ufficiale che contraddistingue le vetture o le motociclette e i relativi piloti che partecipano alla gara oggetto della scommessa, e' quello stabilito nei termini previsti dal regolamento F.I.A. o da quello F.I.M. in vigore. L'ordine di arrivo e' pubblicato nell'apposito notiziario prodotto dalla F.I.A. o dalla F.I.M. e trasmesso agli altri concessionari dell'accettazione della scommessa.". 4. L'articolo 13 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Modalita' di scommessa). - 1. Ad ogni posizione di arrivo correttamente pronosticata viene attribuito un punto. 2. Una vettura iscritta al Campionato Mondiale di Formula Uno o una motocicletta iscritta ai Campionati Mondiali di Motociclismo che, per qualunque motivo, non partecipa alla gara oggetto della scommessa, e' considerata, ai fini della determinazione dei vincenti, ultima arrivata. 3. Il punteggio conseguito per ogni pronostico e' determinato dalla somma delle posizioni esattamente pronosticate. Il punteggio massimo realizzabile e' pari a "8 . 4. Nel caso di parita' dell'ordine di arrivo di due o piu' vetture o di due o piu' motociclette, tra la prima e l'ottava posizione di arrivo ai fini dell'individuazione dei pronostici vincenti, verranno considerati tutti gli ordini d'arrivo formati da vetture o motociclette classificate tra la prima e l'ottava posizione, attribuendo a ciascuna di esse un punto. Qualora, per qualsiasi motivo, al traguardo della gara oggetto della scommessa si classifica un numero di vetture o di motociclette inferiore a otto si terra' conto, per raggiungere il numero di otto classificati, ai fini della determinazione dei vincenti, del numero delle vetture o delle motociclette che prima del ritiro abbiano effettuato, nell'ordine, il maggior numero di giri. 5. Il montepremi e' costituito dal 38 per cento della raccolta e destinato a tre categorie di vincita: ORO, ARGENTO E BRONZO cui corrispondono rispettivamente 8, 7 e 6 punti. 6. Il montepremi e' ripartito fra le tre categorie anzidette nel modo seguente: a) quaranta per cento alla categoria ORO; b) trenta per cento alla categoria ARGENTO; c) trenta per cento alla categoria BRONZO. 6-bis. L'importo destinato alle vincite di ogni singola categoria viene suddiviso in parti uguali fra le colonne vincenti della relativa categoria. 7. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria puo' essere minore della quota unitaria della o delle categorie inferiori. A tal fine gli importi destinati a tali categorie si sommano ed il risultato si divide per il numero delle colonne vincenti nelle singole categorie. 8. In mancanza di vincite di categoria ORO, ARGENTO o BRONZO, il relativo montepremi andra' ad accumularsi con quello della corrispondente categoria della scommessa successiva e cosi' fino alla scommessa nella quale saranno realizzate vincite nelle corrispondenti categorie. 9. Nell'ultima scommessa annuale di "Formula 101 , qualora non si realizzi punteggio vincente in una categoria, l'importo del relativo montepremi unitamente all'importo proveniente dalle precedenti scommesse per la stessa categoria viene cumulato con quello delle altre categorie di vincenti o, in mancanza di categorie di vincenti, fra tutti coloro che hanno realizzato il massimo punteggio. 10. In caso di annullamento della gara oggetto della scommessa, il giocatore ha diritto al rimborso dell'importo giocato che deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di annullamento. Il rimborso e' effettuato dal ricevitore presso cui e' stata raccolta la scommessa, dietro ritiro della ricevuta di gioco.". 5. All'articolo 14 del citato decreto n. 278 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le giocate sono effettuate utilizzando schede contraddistinte dal logo "Formula 101 prodotte da ogni concessionario. Le schede debbono presentare caratteristiche comuni definite, rispettivamente, dalla F.I.A. e dalla F.I.M. in modo da garantire identiche modalita' di gioco."; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La giocata minima si compone di due colonne, su ognuna delle quali il giocatore deve indicare il numero delle otto vetture o delle otto motociclette pronosticate nelle rispettive posizioni di arrivo."; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Per ogni gara oggetto della scommessa, la F.I.A. o la F.I.M. comunicano agli altri gestori del gioco il periodo di raccolta delle giocate, nonche' l'ora di chiusura della raccolta stessa. I dati relativi alla raccolta di ciascun concessionario devono essere memorizzati e archiviati in apposite matrici, custodite con idonee misure di sicurezza, secondo le disposizioni previste dalla normativa che disciplina il gioco pubblico."; d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La posta unitaria di scommessa e' di 0,50 euro per colonna, per le giocate effettuate fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa e di 1,00 euro a colonna per le giocate effettuate successivamente."; e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Nel costo della singola colonna e' compreso l'importo che il giocatore e' tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso spese e compenso al raccoglitore, pari a 0,04 euro per ogni colonna giocata fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa, e di 0,08 euro a colonna per quelle giocate successivamente.". 6. Il comma 2 dell'articolo 15 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito dal seguente: "2. Inoltre i concessionari predispongono, su disco ottico, un archivio contenente per ciascuna scommessa gli estremi di tutti gli scontrini giocati e il numero di colonne sviluppate da ciascuno di essi. Tale archivio deve essere conservato, sotto la responsabilita' del singolo concessionario, con misure di sicurezza approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Nelle eventualita' previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 13, detto archivio e' recapitato, a cura e sotto la responsabilita' del concessionario, a seconda del tipo di gara, alla F.I.A. o alla F.I.M.". 7. All'articolo 17 del citato decreto n. 278 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La F.I.A. o la F.I.M., a seconda del tipo di gara oggetto della scommessa, ricevono da ciascuno dei concessionari, entro la giornata feriale successiva alla gara, i dati relativi al numero delle giocate ed al volume della raccolta di loro competenza, nonche' sulla base del notiziario riportante l'ordine d'arrivo, il numero delle colonne che hanno realizzato vincite nelle tre categorie. Sulla base dei dati ricevuti, la F.I.A. o la F.I.M., entro la stessa giornata feriale successiva alla gara, redigono il Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi e lo trasmettono ad ogni concessionario nonche' all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma 1, sotto la propria responsabilita', provvede alla convalida delle vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige il Bollettino ufficiale delle vincite. Inoltre provvede al pagamento delle vincite secondo le rispettive modalita' organizzative, trasmettendo la relativa documentazione contabile all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato concedente, per l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza.". 8. All'articolo 18 del citato decreto n. 278 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il pagamento delle vincite di importo non superiore a 2.300,00 euro avviene direttamente presso il punto di gioco dove e' stata effettuata la giocata."; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 2.300,00 euro e' eseguito dal concessionario, o da suoi delegati."; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Se uno o piu' concessionari registrano un saldo negativo tra l'importo della raccolta e l'importo delle vincite, la F.I.A. o la F.I.M. accreditano la somma necessaria a consentire il pagamento delle vincite. L'importo accreditato e' detratto dalle somme che l'erogante deve versare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione contabile da produrre all'Amministrazione finanziaria.". 9. Il comma 2 dell'articolo 20 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito dal seguente: "2. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 2 dell'articolo 19, il saldo a proprio debito, secondo le modalita' previste dagli accordi stipulati con i concessionari.". 10. Il comma 3 dell'articolo 21 del succitato decreto e' sostituito dal seguente: "3. Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui all'articolo 11, comma 6, da intendersi come comprensivi di ogni diritto a qualsiasi titolo dovuto da destinare all'organizzatore ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non possono superare la misura dell'8,5 per cento dell'incasso lordo annuo derivante dalla scommessa e possono anche essere corrisposti detraendoli per ogni scommessa dalle somme dovute ai sensi del comma 1.". 11. L'articolo 22 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito dal seguente: "Art. 22 (Canone di concessione). 1. - Il canone di concessione, di cui all'articolo 21, e' calcolato per ogni concessionario secondo percentuali decrescenti per i seguenti scaglioni di incasso lordo: a) 1o scaglione 3,00 per cento sino a 258.230.000,00 euro di raccolta annua.". b) 2o scaglione 2,00 per cento oltre 258.230.000,00 euro di raccolta annua.". 12. Il comma 2 dell'articolo 23 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito dal seguente: "2. La F.I.A. e la F.I.M. provvedono al versamento dell'imposta unica e delle somme trattenute a titolo di prelievo, entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive di rispettiva competenza oggetto delle scommesse hanno avuto luogo.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 agosto 2002 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 39
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca: "Disciplina delle attivita' di gioco". - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale): "1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.". - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248: "Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria; b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.". - Si riporta il testo dell'art. 15-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16: "Art. 15-ter (Disposizioni varie in materia di giochi). 1. Restano fermi i poteri, anche regolamentari, del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. 2. All'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca disposizioni in tema di riforma dell'organizzazione del Governo. - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti ministeriali debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 11 (Esercizio della scommessa). - 1. L'esercizio della scommessa denominata "Formula 101 e' riservato al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 2. L'accettazione delle scommesse e' affidata, sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente. 3. La concessione non puo' avere durata superiore a 6 anni ed e' rinnovabile. 4. La raccolta delle giocate e' effettuata dai concessionari, attraverso le rispettive ricevitorie. 5. Le iniziative pubblicitarie e promozionali della scommessa assunte dai singoli concessionari sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 6. Il coordinamento organizzativo della pianificazione dei calendari, dell'ottenimento dei dati e delle notizie ufficiali necessari all'effettuazione del gioco e alla sua promozione a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A. e la Federation International de Motociclisme - F.I.M. vantano diritti, dell'acquisizione dei risultati ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'art. 10, relative alle medesime gare automobilistiche di Formula Uno e motociclistiche, e' riservato, tramite apposite convenzioni, alla F.I.A. ed alla F.I.M. ovvero ad altri soggetti dalle stesse delegati allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto. La determinazione dell'ammontare del montepremi e dell'importo delle vincite sono effettuate mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 7. Qualora la F.I.A. e la F.I.M. abbiano delegato altro soggetto allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto, gli accordi a tale fine stipulati tra i predetti soggetti sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al fine di verificare che essi consentano effettivamente lo svolgimento di tutte le attivita' necessarie alla realizzazione della scommessa "Formula 101 , secondo le modalita' stabilite dal presente capo. Tale approvazione e' condizione necessaria per l'avvio della raccolta delle scommesse.". - Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.". - Il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' il seguente: "1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie, alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.". - Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto ministeriale n. 278, del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 14 (Modalita' di accettazione della scommessa). - 1. Le giocate sono effettuate utilizzando schede contraddistinte dal logo "Formula 101 prodotte da ogni concessionario. Le schede debbono presentare caratteristiche comuni, definite, rispettivamente, dalla F.I.A. e dalla F.I.M. in modo da garantire identiche modalita' di gioco. 2. Le giocate vengono raccolte nei punti appositamente individuati dai concessionari. 3. I concessionari, oltre alla propria rete di raccolta costituita dalle ricevitorie distribuite sul territorio nazionale e abilitate agli altri giochi pubblici, possono attivare, presso esercizi o luoghi aperti al pubblico, nuovi punti esclusivi di raccolta della scommessa "Formula 101 , in misura non superiore al 25 per cento del numero delle ricevitorie delle proprie reti di raccolta. Tali nuovi punti di raccolta devono garantire la riservatezza dei dati e devono essere integrabili con gli altri punti di raccolta della scommessa. 4. La giocata minima si compone di due colonne, su ognuna delle quali il giocatore deve indicare il numero delle otto vetture o delle otto motociclette pronosticate nelle rispettive posizioni di arrivo. 5. E' altresi' consentita l'effettuazione di giocate sistemistiche. Per ogni giocata, minima o sistemistica, viene rilasciato un singolo scontrino come ricevuta di gioco. 6. Per ogni gara oggetto della scommessa, la F.I.A. o la F.I.M. comunicano agli altri gestori del gioco il periodo di raccolta delle giocate, nonche' l'ora di chiusura della raccolta stessa. I dati relativi alla raccolta di ciascun concessionario devono essere memorizzati e archiviati in apposite matrici, custodite con idonee misure di sicurezza, secondo le disposizioni previste dalla normativa che disciplina il gioco pubblico. 7. La posta unitaria di scommessa e' di 0,50 euro per colonna, per le giocate effettuate fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa e di 1,00 euro a colonna per le giocate effettuate successivamente. 8. Nel costo della singola colonna e' compreso l'importo che il giocatore e' tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso spese e compenso al raccoglitore, pari a 0,04 euro per ogni colonna giocata fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa, e di 0,08 euro a colonna per quelle giocate successivamente.". - Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 15 (Validita' delle giocate). - 1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative apposite matrici siano state depositate negli archivi dei centri di elaborazione dei concessionari ove sono custodite con le misure di sicurezza previste dai rispettivi disciplinari di concessione. 2. Inoltre i concessionari predispongono, su disco ottico, un archivio contenente per ciascuna scommessa gli estremi di tutti gli scontrini giocati e il numero di colonne sviluppate da ciascuno di essi. Tale archivio deve essere conservato, sotto la responsabilita' del singolo concessionario, con misure di sicurezza approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Nelle eventualita' previste dai commi 7 e 8 dell'art. 13, detto archivio e' recapitato, a cura e sotto la responsabilita' del concessionario, a seconda del tipo di gara, alla F.I.A. o alla F.I.M.". - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 17 (Bollettino delle vincite). - 1. La F.I.A. o la F.I.M., a seconda del tipo di gara oggetto della scommessa, ricevono da ciascuno dei concessionari, entro la giornata feriale successiva alla gara, i dati relativi al numero delle giocate ed al volume della raccolta di loro competenza, nonche' sulla base del notiziario riportante l'ordine d'arrivo, il numero delle colonne che hanno realizzato vincite nelle tre categorie. Sulla base dei dati ricevuti, la F.I.A. o la F.I.M., entro la stessa giornata feriale successiva alla gara, redigono il Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi e lo trasmettono ad ogni concessionario nonche' all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 2. Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma 1, sotto la propria responsabilita', provvede alla convalida delle vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige il Bollettino ufficiale delle vincite. Inoltre provvede al pagamento delle vincite secondo le rispettive modalita' organizzative, trasmettendo la relativa documentazione contabile all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato concedente, per l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza. 3. Il Bollettino ufficiale di cui al comma 2 contiene tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare, il numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria e' affisso al pubblico, presso ogni punto di raccolta delle giocate, per un periodo non inferiore a quindici giorni.". - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 18 (Pagamento delle vincite). - 1. Gli scontrini di gioco relativi alle vincite sono presentati, per la riscossione del premio, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dall'affissione del Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi. 2. Il pagamento delle vincite di importo non superiore a 2.300,00 euro avviene direttamente presso il punto di gioco dove e' stata effettuata la giocata. 3. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 2.300,00 euro e' eseguito dal concessionario, o da suoi delegati. 4. Se uno o piu' concessionari registrano un saldo negativo tra l'importo della raccolta e l'importo delle vincite, la F.I.A. o la F.I.M. accreditano la somma necessaria a consentire il pagamento delle vincite. L'importo accreditato e' detratto dalle somme che l'erogante deve versare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione contabile da produrre all'Amministrazione finanziaria.". - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 20 (Versamenti dei raccoglitori ai concessionari). - 1. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'estratto conto, il saldo a proprio debito, di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 19, secondo le modalita' previste dagli accordi stipulati con i concessionari. 2. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 2 dell'art. 19, il saldo a proprio debito, secondo le modalita' previste dagli accordi stipulati con i concessionari. 3. I concessionari riscuotono dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'art. 19. 4. I concessionari, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmettono ai propri raccoglitori un riepilogo dell'aggio conseguito con la raccolta di tutte le scommesse di competenza contabile dell'anno precedente.". - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 21 (Oneri e compensi). - 1. I concessionari, entro l'ottavo giorno seguente, la settimana successiva a quella del primo versamento da parte dei raccoglitori, versano alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma le somme dovute, al netto di quanto da essi trattenuto per: a) il pagamento delle vincite non ancora liquidate; b) il compenso per il concessionario medesimo; c) l'importo eventualmente accreditato ad altro concessionario, nel caso di cui al comma 4 dell'art. 18. 2. Se i versamenti di cui al comma 1 sono omessi in tutto o in parte, od effettuati in ritardo, si applicano le penalita' previste dall'atto di concessione. 3. Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui all'art. 11, comma 6, da intendersi come comprensivi di ogni diritto a qualsiasi titolo dovuto da destinare all'organizzatore ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non possono superare la misura dell'8,5 per cento dell'incasso lordo annuo derivante dalla scommessa e possono anche essere corrisposti detraendoli per ogni scommessa, dalle somme dovute ai sensi del comma 1.". - Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e' riportato nella nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 23 (Versamento del prelievo e dell'imposta). - 1. Il prelievo relativo alla scommessa e' pari alla differenza fra l'intero ammontare delle somme giocate e le quote destinate al montepremi e agli altri oneri stabiliti nel capo II del presente regolamento. Su di esso si applica l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. 2. La F.I.A. e la F.I.M. provvedono al versamento dell'imposta unica e delle somme trattenute a titolo di prelievo, entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive di rispettiva competenza oggetto delle scommesse hanno avuto luogo.".
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