IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione dei Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali"; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352"; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", e in particolare l'art. 6; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della regge 15 marzo 1997, n. 59", in particolare l'art. 35, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni e le attivita' culturali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani e' stato abbondantemente superato senza che le autorita' regionali abbiano provveduto a redigere ed approvare i suddetti piani; Considerato che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1994, la sostituzione dell'Amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni e le attivita' culturali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del Piano territoriale paesistico della regione Campania; Visto il precedente decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 28 dicembre 1998, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il quale era stato approvato il Piano territoriale paesistico dei comuni vesuviani, avverso il quale sono stati proposti numerosi ricorsi giurisdizionali; Considerato che il T.A.R. della Campania, I sezione, con sentenze n. 872 e n. 873 entrambe del 6 dicembre 2000, depositate il 22 febbraio 2001, ha annullato il predetto decreto ministeriale 28 dicembre 1998 di approvazione del P.T.P. dell'area dei comuni vesuviani, per la parte di interesse dei ricorrenti, rilevando il vizio di mancata inclusione, nell'ordine del giorno della seduta del 6 ottobre 1998 del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali dell'esame dei predetto P.T.P. inserito, invece, nella voce "varie ed eventuali"; Considerato che il tribunale nelle citate sentenze ha ritenuto che il tema del P.T.P. in questione era invece meritevole di autonoma e specifica menzione nell'ordine del giorno sopradetto; Considerato che l'Avvocatura generale dello Stato non ha rinvenuto nelle citate sentenze T.A.R. Campania n. 872/2000 e n. 873/2000 profili atti a sorreggere un'utile impugnazione innanzi al Consiglio di Stato; Considerato che le predette pronunce giurisprudenziali fanno salvi gli ulteriori atti dell'Amministrazione beni e attivita' culturali; Vista la sentenza n. 4156/2001, del 4 luglio 2001, depositata il 14 settembre 2001, con la quale il T.A.R. Campania, sezione I, ha dichiarato improcedibile altro ricorso avverso lo stesso P.T.P. ritenendo la "portata intrinsecamente generale dell'effetto di annullamento", del predetto decreto ministeriale 28 dicembre 1998, effetto scaturente dalla gia' citata sentenza T.A.R. Campania n. 873/2000; Considerato che a seguito della caducazione del decreto ministeriale 28 dicembre 1998 su tutte le aree incluse nel P.T.P. comuni vesuviani e' attualmente vigente il regime di immodificabilita' dello stato di legge di cui all'art. 1-quinquies della legge 8 agosto 1985, n. 431; Rilevate, pertanto la necessita' e l'urgenza, al fine di assicurare una piu' efficace e puntuale tutela sui territori dei comuni vesuviani riconosciuti di notevole valore paesaggistico, di procedere ad una nuova approvazione del P.T.P. relativo ai comuni vesuviani, sanando il citato vizio formale censurato dalle sentenze predette; Vista la nota 3 dicembre 2001, prot. SP/202/23290 della Direzione generale beni architettonici ed il paesaggio di trasmissione al Consiglio per i beni culturali e ambientali degli atti relativi al P.T.P. delle aree dei comuni vesuviani; Visto il parere favorevole all'approvazione del citato P.T.P. espresso dal Consiglio per i beni culturali e ambientali nella seduta del 29 gennaio 2002 (punto n. 2 all'o.d.g.); Ritenuto di procedere all'approvazione del P.T.P. dei comuni vesuviani, consistente in dodici tavole ortofotografiche, con relativa zonizzazione e nelle norme di attuazione; Considerato che, al fine di garantire una corretta lettura delle medesime norme di attuazione si e' provveduto ad una riproduzione delle stesse, nella quale i riferimenti alle previgenti leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431, sono stati sostituiti dalle corrispondenti disposizioni contenute nel citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; Decreta: 1. E' approvato il Piano territoriale paesistico dei comuni vesuviani, comprendente i comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Cercola, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscotrecase, Trecase, Boscoreale, Pompei, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Nola (Castel Cicala) in provincia di Napoli. 2. Il Piano e' composto dai seguenti atti e documenti che costituiscono parte integrante del presente decreto: a) dodici tavole ortofotografiche, con relativa zonizzazione; b) fascicolo delle norme di attuazione (riprodotto con l'aggiornamento nei riferimenti normativi al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490). 3. Gli atti e i documenti sopraindicati relativi al Piano territoriale paesistico, sono depositati presso la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le attivita' culturali - via di San Michele n. 22 - Roma. Altra copia e' depositata presso la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e provincia. Il presente decreto sara' inviato alla registrazione della Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il predetto decreto e' ammesso proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo competente, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto. Roma, 4 luglio 2002
Il Ministro per i beni e le attività culturali Urbani Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 54 |