Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2002, n. 202
Regolamento recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 94 del 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, concernente regolamento recante l'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della citata legge n. 94 del 1997, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, concernente regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 23, 24, 25, 27, comma 4, e 55 ed in applicazione delle disposizioni che regolano le competenze delle diverse Amministrazioni;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'assetto organizzativo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 28 febbraio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese: programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree depresse, delle iniziative e degli interventi per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente. Attivita' preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;";
b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) Servizio progetti studi e statistiche: analisi, informazione statistica e comunicazione sulle tendenze economiche territoriali e su programmi e attuazione degli investimenti pubblici e degli strumenti di sviluppo. Coordinamento dipartimentale per la redazione dei documenti di programmazione. Azioni, progetti innovativi e sperimentazioni in materia di investimenti, pubblici e privati, materiali e immateriali, e di modernizzazione amministrativa finalizzata alle politiche di sviluppo. Documentalistica storica sulle politiche di sviluppo;";
c) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualita' dei processi e dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento, agli affari di carattere generale e al servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; alla formazione specialistica del personale e alla mobilita' interna al Dipartimento; all'analisi della qualita' dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni. Elabora, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo; predispone le azioni necessarie alla conseguente attivita' di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale ivi compresa, salvo le attribuzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'attivita' pre-legislativa con particolare riferimento alla elaborazione di proposte normative in materia di politiche di sviluppo e coesione; fornisce al centro di responsabilita' amministrativa il supporto per la gestione delle relative unita' previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144; gestione contabile delle risorse relative agli interventi dipartimentali; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, fornendo ai competenti servizi centrali supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa la gestione dei mandati;";
d) al comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente:
"e-bis) Servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale: analisi delle tendenze economiche territoriali a livello internazionale e delle relative politiche di sviluppo; rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali in materia di politiche di sviluppo territoriale. Promozione e aggiudicazione di servizi di assistenza tecnica in tema di sviluppo economico alle amministrazioni pubbliche dei Paesi in via di adesione all'Unione europea e di altri Paesi di interesse per la politica di sviluppo nazionale. Promozione e assistenza per la progettazione di investimenti pubblici, materiali ed immateriali, in Paesi terzi di interesse per la politica di sviluppo nazionale, fatte salve le competenze del Ministero delle attivita' produttive.";
e) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis) alle dirette dipendenze del direttore del Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualita' dei processi e dell'organizzazione opera il Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT) di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.";
f) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nell'ambito delle competenze istituzionali gli Uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono all'istruttoria delle proposte al CIPE. Provvedono altresi', nell'ambito della collaborazione con il Capo Dipartimento, all'attivita' giuridica e, salvo le attribuzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, pre-legislativa.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94
(Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al
Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di
base del bilancio dello Stato) e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Ai fini della razionalizzazione delle
strutture amministrative e del potenziamento degli
strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in
materia di politica economica, finanziaria e di bilancio e'
disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione, che assume la denominazione di
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica , nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli
uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due
Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli
atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni
"Ministero del tesoro e "Ministro del tesoro e "Ministero
del bilancio e della programmazione economnica e "Ministro
del bilancio e della programmazione economica sono
sostituite dalle dizioni "Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e "Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica .
2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a
riordinare le competenze e la organizzazione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si
attiene ai principi e criteri direttivi contenuti nella
legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) eventuale trasferimento ad altre amministrazioni
delle competenze non strettamente connesse ai fini
istituzionali;
b) eliminazione di ogni forma di duplicazione e
sovrapposizione organizzativa e funzionale sia fra le
strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra
queste ed altre amministrazioni;
c) organizzazione della struttura ministeriale
attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di
attivita', da individuare anche in forma dipartimentale, e,
nel loro ambito, di uffici di livello dirigenziale
generale, ove necessario anche periferici, articolati in
altre unita' organizzative interne, secondo le rispettive
attribuzioni;
d) rafforzamento delle strutture di studio e ricerca
economica e finanziaria, nonche' di analisi della
fattibilita' economico-finanziaria delle innovazioni
normative riguardanti i vari settori dell'intervento
pubblico;
e) ridefinizione delle attribuzioni del Comitato
interministeriale della programmazione economica (CIPE),
con eliminazione dei compiti di gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle
competenti amministrazioni, nonche' riordino, con eventuale
unificazione o soppressione, degli attuali organi della
programmazione economica;
f) riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione
del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del
nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti
pubblici;
g) riorganizzazione della cabina di regia di cui
all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione
di iniziative e supporto alle amministrazioni centrali
dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori
in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con
potenziamento delle relative strutture tecniche ed
amministrative, nonche' individuazione, tra le altre, di
una struttura dipartimentale per le aree depresse sulla
base dei criteri di cui alla lettera c).
3. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e
delle relative funzioni, nonche' la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti
con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti
criteri:
a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni
amministrative e' retta da criteri di omogeneita',
complementarieta' e organicita' mediante anche
l'accorpamento degli uffici esistenti;
b) l'organizzazione si conforma al criterio di
flessibilita', per corrispondere al mutamento delle
esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per
raggiungere specifici obiettivi;
c) l'ordinamento complessivo e' orientato alla
diminuzione dei costi amministrativi, alla semplificazione
ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e
razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e
commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle
sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un
indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.
4. Al fine dell'espressione del parere da parte della
commissione di cui all'art. 9, il Governo trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei
principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Nella prima applicazione della presente legge e'
mantenuta, salva diversa istanza degli interessati, la
collocazione nei ruoli centrali o periferici ai quali i
dipendenti appartengono all'atto dell'unificazione di cui
al comma 1, anche attraverso opportune attivita' di
riqualificazione.
6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, e' disposta la fusione
dell'Istituto di studi per la programmazione economica
(ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della
congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla
vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, denominato
Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile, al quale sono attribuiti il personale, le
risorse finanziarie e le sedi dei precedenti istituti,
nonche' i relativi rapporti attivi e passivi. Al
conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede: a)
con il contributo dello Stato, il cui importo annuo e'
determinato con la legge finanziaria; b) con i contributi
di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonche' di
organizzazioni internazionali; c) con i redditi di beni
costituenti il proprio patrimonio; d) con i proventi
derivanti dalle attivita' di promozione, consulenza e
collaborazione. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento sono abrogate le norme, anche di legge,
relative ai soppressi ISCO e ISPE.
7. La Ragioneria centrale presso il Ministero del
tesoro e quella presso il Ministero del bilancio e della
programnmazione economica sono soppresse. Gli uffici e il
personale, compreso quello dirigenziale, sono trasferiti
alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, contestualmente
istituita.
8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto,
per le parti corrispondenti, dalla data di entrata in
vigore dei relativi decreti legislativi previsti dal comma
2.".
- Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,
recante l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica e riordino delle
competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge
3 aprile 1997, n. 94, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 dicembre 1997, n. 293.
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le
attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche'
disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a
norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94) e' il seguente:
"Art. 4 (Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione). - 1. Il Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione, nel rispetto degli indirizzi, degli
obiettivi e delle politiche degli investimenti pubblici
definiti dai competenti organi politici e di Governo, ha
competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, in materia di
programmazione economica e finanziaria e di coordinamento e
verifica degli investimenti per lo sviluppo economico
settoriale e territoriale ed in quello delle politiche di
coesione, con particolare riguardo alle aree depresse.
Nell'esercizio delle funzioni istituzionali svolge, in
particolare, i seguenti compiti:
a) provvede, d'intesa con le amministrazioni
competenti e in raccordo con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
ovvero con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei casi ivi
previsti, in materia di interventi per lo sviluppo
economico settoriale e territoriale, contribuendo a
definire, sul piano operativo, gli obiettivi e le politiche
settoriali degli investimenti pubblici e curando la
programmazione economica e finanziaria degli interventi,
sulla base di linee programmatiche generali deliberate dal
CIPE; provvede alla diretta attuazione degli interventi di
competenza del Ministero; formula al CIPE le proposte per
l'individuazione degli obiettivi prioritari di sviluppo
economico e sociale;
b) coordina, per quanto di competenza, gli interventi
delle amministrazioni pubbliche e vigila sul complesso
dell'azione pubblica nelle aree depresse del territorio
nazionale; svolge funzioni di collaborazione e di supporto
nei confronti di amministrazioni, enti ed altri soggetti
attuatori pubblici e privati, su richiesta e d'intesa con i
predetti organismi e soggetti, in materia di promozione e
attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione,
compresa l'eventuale assistenza per la programmazione, la
progettazione e la gestione degli interventi;
c) provvede alle iniziative in materia di
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le
direttive generali del CIPE e partecipa, per quanto di
competenza del Dipartimento, ai processi di definizione
delle relative politiche comunitarie; promuove e verifica,
nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni
pubbliche interessate, l'attuazione dei programmi che
utilizzano fondi strutturali comunitari;
d) procede, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, allo studio e alla
pianificazione degli interventi di sviluppo a livello
locale, regionale e pluriregionale, con particolare
riguardo alle aree depresse, e adotta le opportune
iniziative per la promozione e lo sviluppo di tali aree,
provvedendo alla valutazione e all'ammissione a
finanziamento dei relativi progetti e all'erogazione delle
agevolazioni;
e) interviene nella promozione e nella stipula delle
intese istituzionali di programnma e promuove l'attivazione
degli strumenti di programmazione negoziata, in particolare
per incentivare gli investimenti nelle aree depresse; cura
la gestione delle intese istituzionali di programma e degli
altri strumenti di programmazione negoziata; a tal fine
intrattiene i necessari rapporti con le amministrazioni
dello Stato, le regioni e gli enti locali, enti pubblici,
enti pubblici economici, societa' a partecipazione statale
e imprenditori interessati, anche ai fini della
realizzazione di opere di interesse pubblico con la
partecipazione finanziaria di privati;
f) cura l'inoltro agli organismi comunitari delle
richieste di cofinanziamento;
g) segnala agli organi competenti ad attivare le
procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo
quanto previsto dall'ordinamento, l'inerzia o il ritardo
riferibili ad amministrazioni statali e ad amministrazioni
ed enti regionali o locali nell'adozione dei provvedimenti
necessari all'attuazione di interventi cofinanziati;
h) definisce le esigenze funzionali e le specifiche
prestazioni e modalita' operative che devono essere
assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato
del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali
del Dipartimento e svolge attivita' di collaborazione e
supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per
le verifiche di funzionalita' dei servizi e dei processi
informatici riguardanti le materie di competenza;
i) provvede in materia di gestione della mobilita'
interna e di formazione specialistica nelle materie di
competenza.
2. Il Sistema informativo per gli investimenti
territoriali (SINIT) opera come struttura di servizio del
Dipartimento di cui al comma 1 e svolge i propri compiti in
forma coordinata ed a supporto anche dell'attivita' e delle
funzioni di tutti i Dipartimenti del Ministero, per quanto
di rispettiva competenza.
3. E' soppresso l'incarico di Segretario generale della
programmazione economica di cui all'art. 10 della legge 27
febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 (Regolamento recante
norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni
organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, a norma
dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94) e'
il seguente:
"Art. 3 (Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione). - 1. Il Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione e' articolato nei seguenti uffici di
livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti
generali di livello C, con le competenze di seguito
indicate:
a) Servizio per le politiche di sviluppo
territoriale: programmazione economica e finanziaria,
studio, pianificazione, promozione, coordinamento e
vigilanza sulle iniziative e gli interventi per
l'attuazione delle politiche di coesione, a livello locale,
regionale e pluriregionale, con particolare riguardo alle
aree depresse; intervento nella promozione e nella stipula
delle intese istituzionali di programma;
b) Servizio per la programmazione negoziata:
provvede, in generale, nelle materie di cui all'art. 4,
comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e, in particolare,
nella promozione e gestione degli strumenti di
programmazione negoziata, ferme restando le attribuzioni
del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale in
materia di intese istituzionali di programma;
c) Servizio per le politiche dei fondi strutturali
comunitari: svolge, per quanto di competenza del
Dipartimento e nel rispetto delle competenze delle singole
amministrazioni interessate, i compiti di cui all'art. 4,
comma 1, lettere c), f) e g), del decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; in tale ambito
provvede, in particolare, alle iniziative in materia di
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le
direttive generali del CIPE e partecipa ai processi di
definizione delle relative politiche comunitarie; cura
l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di
cofinanziamento; effettua le segnalazioni per l'esercizio
dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle
competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni
ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti
necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;
d) Servizio centrale di segreteria del CIPE: fornisce
il supporto operativo e le attivita' di amministrazione
necessari al funzionamento del CIPE; provvede alle esigenze
di coordinamento e di ausilio tecnico-istruttorio per
l'adozione delle deliberazioni collegiali e, in generale,
per l'esercizio delle funzioni del CIPE;
e) Servizio dipartimentale per gli affari generali,
il personale e la qualita' dei processi e
dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di
competenza del Dipartimento, all'amministrazione ed agli
affari di carattere generale; alla gestione contabile; al
servizio di economato e di provveditorato dipartimentale;
agli adempimenti in materia di formazione specialistica del
personale e di mobilita' interna al Dipartimento; allo
studio e all'analisi della qualita' dei processi e
dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e
sperimentazioni; allo studio, analisi e definizione delle
esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e
modalita' operative che devono essere assicurate,
nell'ambito del sistema informativo integrato del
Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del
Dipartimento, nonche' alla collaborazione e al supporto per
l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche
di funzionalita' dei servizi e dei processi informatici
riguardanti le materie di competenza; all'informazione
statistica;
e-bis) Servizio dipartimentale per gli affari
contabili: elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del
Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi
del Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo
delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento
degli obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni
necessarie alla conseguente attivita' di inserimento di
tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria
annuale e pluriennale; fornisce al centro di
responsabilita' amministrativa il supporto per la gestione
delle relative unita' previsionali di base con particolare
riferimento a quanto previsto dall'art. 5 della legge
17 maggio 1999, n. 144, in tema di intese istituzionali di
programma; gestisce le risorse dei programmi cofinanziati
dall'Unione europea per i quali il Dipartimento e'
individuato quale autorita' di pagamento; esamina i
problemi di natura contabile del Dipartimento, con
particolare riferimento a quelli concernenti la
contrattazione programmata; fornisce, ai competenti Servizi
centrali che ne facciano richiesta, supporto in materia
contabile; si occupa della gestione contabile dei
procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati.
2. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e
ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al
presente articolo ed in funzione di supporto ai comitati,
commissioni e gruppi di lavoro di cui all'art. 1, comma 3,
del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, sono
assegnati al Dipartimento due posti di funzione di
dirigente generale di livello C, per l'esercizio dei
relativi compiti.
3. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1
provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi
internazionali nelle materie di competenza del
Dipartimento, nonche' per la consulenza in materia di
attivita' pre-deliberativa del CIPE e di consulenza
giuridica e legislativa dipartimentale.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 147 (Regolamento recante
modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica) e' il seguente:
"Art. 3 (Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione). - 1. All'art. 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, dopo la
lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) Servizio dipartimentale per gli affari
contabili: elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del
Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi
del Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo
delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento
degli obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni
necessarie alla conseguente attivita' di inserimento di
tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria
annuale e pluriennale; fornisce al centro di
responsabilita' amministrativa il supporto per la gestione
delle relative unita' previsionali di base con particolare
riferimento a quanto previsto dall'art. 5 della legge
17 maggio 1999, n. 144, in tema di intese istituzionali di
programma; gestisce le risorse dei programmi cofinanziati
dall'Unione europea per i quali il Dipartimento e'
individuato quale autorita' di pagamento; esamina i
problemi di natura contabile del Dipartimento, con
particolare riferimento a quelli concernenti la
contrattazione programmata; fornisce, ai competenti Servizi
centrali che ne facciano richiesta, supporto in materia
contabile; si occupa della gestione contabile dei
procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati. ".
- Il testo degli articoli 23, 24, 25, 27, comma 4, e 55
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e',
rispettivamente, il seguente:
"Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.".
"Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge,
in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) politica economica e finanziaria, con particolare
riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui
mercati finanziari e sul sistema creditizio,
all'elaborazione delle linee di programmazione economica e
finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno
finanziario e di gestione del debito pubblico e alla
gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso
l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei
titoli azionari di proprieta' dello Stato;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
particolare riguardo alla formazione e gestione del
bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa,
assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in
materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto
dalla lettera a), nonche' alla verifica della
quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e
dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa
pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e
svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento;
c) programmazione economica e finanziaria,
coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo
economico territoriale e settoriale e delle politiche di
coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con
particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a
tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di
strumenti di programmazione negoziata e di programmazione
dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle
funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema
fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed
erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale,
alle attivita' di coordinamento, indirizzo, vigilanza e
controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e
sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni
in materia di tributi ed entrate erariali di competenza
dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria
di settore, alla informazione istituzionale nel settore
della fiscalita', alle funzioni previste dalla legge in
materia di demanio, patrimonio dello Stato, catasto e
conservatorie dei registri immobiliari;
e) amministrazione generale, personale e servizi
indivisibili e comuni del Ministero, con particolare
riguardo alle attivita' di promozione, coordinamento e
sviluppo della qualita' dei processi e dell'organizzazione
e alla gestione delle risorse; servizi del tesoro e
provveditorato generale dello Stato; gestione delle risorse
necessarie all'attivita' delle commissioni tributarie.".
"Art. 25 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a cinque, in riferimento alle aree
funzionali definite nel precedente articolo.
2. Restano ferme le disposizioni dell'art. 7 del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.".
"Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1-3 (Omissis).
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita'
produttive le risorse e il personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto
legislativo.".
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
il Ministero della salute;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e
giustizia assumono rispettivamente la denominazione di
Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il
Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono
rispettivamente la denominazione di Ministro delle
politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche
agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita'
con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
i principi previsti dal presente decreto legislativo.
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di
organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della
legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza
dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto
e' distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui
al comma 1.
7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative
al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
politiche agricole sono trasferite, con le inerenti
risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui
agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il
Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e
le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le
amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome.".
Nota all'art. 1:
- Il nuovo testo dell'art. 3 del gia' citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 154/1998 (si veda in
nota alle premesse), a seguito delle modificazioni ed
integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 3 (Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione). - 1. Il Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione e' articolato nei seguenti uffici di
livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti
di livello C, con le competenze di seguito indicate:
a) Servizio per le politiche di sviluppo territoriale
e le intese: programmazione, promozione, coordinamento e
monitoraggio, specie nelle aree depresse, delle iniziative
e degli interventi per lo sviluppo economico territoriale,
attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla
legislazione vigente. Attivita' preordinate alla
promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali
di programma e degli strumenti di programmazione che
attuano le intese;
b) Servizio progetti studi e statistiche: analisi,
informazione statistica e comunicazione sulle tendenze
economiche territoriali e su programmi e attuazione degli
investimenti pubblici e degli strumenti di sviluppo.
Coordinamento dipartimentale per la redazione dei documenti
di programmazione. Azioni, progetti innovativi e
sperimentazioni in materia di investimenti pubblici e
privati, materiali e immateriali, e di modernizzazione
amministrativa finalizzata alle politiche di sviluppo.
Documentaristica storica sulle politiche di sviluppo;
c) Servizio per le politiche dei fondi strutturali
comunitari: svolge, per quanto di competenza del
Dipartimento e nel rispetto delle competenze delle singole
amministrazioni interessate, i compiti di cui all'art. 4,
comma 1, lettere c), f) e g), del decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; in tale ambito
provvede, in particolare, alle iniziative in materia di
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le
direttive generali del CIPE e partecipa ai processi di
definizione delle relative politiche comunitarie; cura
l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di
cofinanziamento; effettua le segnalazioni per l'esercizio
dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle
competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni
ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti
necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;
d) Servizio centrale di segreteria del CIPE: fornisce
il supporto operativo e le attivita' di amministrazione
necessari al funzionamento del CIPE; provvede alle esigenze
di coordinamento e di ausilio tecnico-istruttorio per
l'adozione delle deliberazioni collegiali e, in generale,
per l'esercizio delle funzioni del CIPE;
e) Servizio dipartimentale per gli affari generali e
contabili, il personale e la qualita' dei processi e
dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di
competenza del Dipartimento, agli affari di carattere
generale e al servizio di economato e di provveditorato
dipartimentale; alla formazione specialistica del personale
e alla mobilita' interna al Dipartimento; all'analisi della
qualita' dei processi e dell'organizzazione e conseguenti
azioni innovative e sperimentazioni; elabora, in raccordo
con gli altri servizi del Dipartimento, il quadro dei
fabbisogni finanziari del Dipartimento e degli strumenti
per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo;
predispone le azioni necessarie alla conseguente attivita'
di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di
programmazione finanziaria annuale e pluriennale ivi
compresa, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, l'attivita' pre-legislativa
con particolare riferimento alla elaborazione di proposte
normative in materia di politiche di sviluppo e coesione;
fornisce al centro di responsabilita' amministrativa il
supporto per la gestione delle relative unita' revisionali
di base con particolare riferimento a quanto previsto
dall'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144; gestione
contabile delle risorse relative agli interventi
dipartimentali; esamina i problemi di natura contabile del
Dipartimento, fornendo ai competenti servizi centrali
supporto in materia contabile; si occupa della gestione
contabile dei procedimenti, ivi compresa la gestione dei
mandati;
e-bis) servizio relazioni con i Paesi terzi in
materia di politiche di sviluppo territoriale; analisi
delle tendenze economiche territoriali a livello
internazionale e delle relative politiche di sviluppo;
rapporti e comunicazione istituzionale con organismi
internazionali in materia di politiche di sviluppo
territoriale. Promozione e aggiudicazione di servizi di
assistenza tecnica in tema di sviluppo economico alle
amministrazioni pubbliche dei Paesi in via di adesione
all'Unione europea e di altri Paesi di interesse per la
politica di sviluppo nazionale. Promozione e assistenza per
la progettazione di investimenti pubblici, materiali e
immateriali, in Paesi terzi di interesse per la politica di
sviluppo nazionale, fatte salve le competenze del Ministero
delle attivita' produttive.
1-bis. Alle dirette dipendenze del direttore del
servizio dipartimentale per gli affari generali e
contabili, il personale e la qualita' dei processi e
dell'organizzazione opera il Sistema informativo per gli
investimenti territoriali (SINIT) di cui all'art. 4, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38.
2. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e
ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al
presente articolo ed in funzione di supporto ai comitati,
commissioni e gruppi di lavoro di cui all'art. 1, comma 3,
del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, sono
assegnati al Dipartimento due posti di funzione di
dirigente generale di livello C, per l'esercizio dei
relativi compiti.
3. Nell'ambito delle competenze istituzionali gli
uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono
all'istruttoria delle proposte al CIPE. Provvedono
altresi', nell'ambito della collaborazione con il Capo
Dipartimento, all'attivita' giuridica e, salvo le
attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, pre-legislativa.".



 
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle disposizioni recate dal presente regolamento.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 agosto 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 34



Nota all'art. 2:
- Per il testo della lettera e) del comma 4-bis
dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988, si veda in
note alle premesse.



 
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