Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2002 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 11 settembre 2002, n. 201
Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di deflazionare il sovraccarico di lavoro delle Corti di appello con riguardo ai ricorsi promossi per ottenere l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare e accelerare la procedura concorsuale di nomina dei giudici di pace, nonche' di adeguare l'organico del personale amministrativo del Consiglio superiore della magistratura;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, considerate l'inefficienza e la vetusta' degli istituti penitenziari esistenti ed il loro sovraffollamento;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di razionalizzare la funzionalita' delle sezioni della Corte di cassazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis (Accordo transattivo). - 1. La domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3 e' proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni da quello in cui l'interessato, anche personalmente e previa indicazione del domicilio eletto, abbia comunicato la volonta' di introdurre l'azione di equa riparazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio. La comunicazione e' corredata dell'atto introduttivo, dei verbali delle attivita' processuali nonche', se esistenti, delle decisioni che hanno definito ciascuna fase e grado del giudizio cui la domanda di equa riparazione si riferisce. La predetta comunicazione, corredata degli atti e dei documenti, e' condizione di procedibilita' della domanda di cui all'articolo 3. 2. La copia della sola comunicazione di cui al comma 1 e' contestualmente inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dall'accordo transattivo di cui alla presente legge i procedimenti del giudice tributario. 3. L'Avvocatura dello Stato valuta la documentazione allegata alla comunicazione di cui al comma 1 e, sentite le amministrazioni interessate ed acquisita, ove ritenuto opportuno, presso i competenti uffici giudiziari copia di ulteriori atti e documenti ritenuti rilevanti in aggiunta a quelli che l'interessato deve produrre ai sensi del comma 1, entro il termine di novanta giorni comunica una proposta transattiva all'interessato. 4. L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta transattiva mediante l'applicazione di parametri oggettivi connessi alla durata ed alla tipo-logia del procedimento, tenuto conto, altresi', della condotta processuale della parte istante e dell'esito, anche potenziale, del giudizio svoltosi o in corso di svolgimento, seguendo gli indirizzi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nonche' le specifiche indicazioni che le amministrazioni interessate abbiano ritenuto opportuno trasmettere in relazione al caso concreto. 5. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per tutta la durata delle trattative e comunque per non oltre novanta giorni, il decorso del termine di decadenza di cui all'articolo 4. 6. Le trattative sono espletate entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Trascorso inutilmente tale termine le trattative stesse si considerano comunque espletate. 7. L'atto di transazione e' sottoscritto per lo Stato dall'Avvocato Generale dello Stato o, per sua delega, da un Avvocato dello Stato o dall'Avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione interessata. Esso e' redatto in triplice originale, uno dei quali viene immediatamente trasmesso dall'Avvocatura al Ministero dell'economia e delle finanze affinche' provveda al pagamento della somma convenuta con la transazione entro novanta giorni dalla sottoscrizione della transazione, un altro alla parte istante ed il terzo e' depositato nella cancelleria della Corte di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio. Una copia dell'atto di transazione e' trasmessa, senza ritardo, a cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti. 8. La cancelleria della Corte di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio, scaduto il termine previsto dal comma 7 e riscontrata la conformita' tra l'originale depositato e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile. 9. L'atto di transazione e' esente dall'imposta di registro. 10. Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai fini della definizione dell'accordo transattivo restano a carico di ciascuna parte. L'onorario corrisposto all'Avvocatura dello Stato e' determinato in misura corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe professionali ridotto ad un quarto. 11. Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente articolo da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche, nonche' all'attribuzione, mediante comando o distacco di unita' di personale amministrativo in possesso di specifiche professionalita'. 12. Relativamente ai procedimenti pendenti di cui all'articolo 3, che alla data di entrata in vigore del presente articolo non sono stati ancora assunti in decisione, l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove pende il giudizio puo' formulare la proposta di transazione sino all'assegnazione della causa in decisione. 13. La transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3 comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. L'estinzione e' dichiarata con decreto dal Presidente del collegio della Corte di appello presso cui pende il giudizio.".
 
Art. 2

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della
giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di
procedimenti di competenza del giudice militare, del Ministro
dell'economia e delle finanze quando si tratta di procedimenti
tributari rilevanti penalmente ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dal ricorso di cui alla
presente legge i procedimenti di competenza del giudice
tributario."; b) al comma 6, le parole: "Il decreto e' immediatamente esecutivo."
sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto e' motivato in forma
sintetica, anche solo con il richiamo di precedenti decisioni
conformi, omesso ogni riferimento allo svolgimento dei fatti non
strettamente necessario ai fini della decisione; esso e'
immediatamente esecutivo."; c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. La Corte di appello, in sede di decisione del procedimento
di cui al presente articolo, esaminate comparativamente le
posizioni assunte dalle parti nel corso delle trattative di cui
all'articolo 2-bis e, in deroga agli articoli 91 e 92 del codice
di procedura civile, puo' escludere, in tutto o in parte, la
ripetizione delle spese sostenute dal vincitore, ovvero anche
condannarlo al rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute
dal soccombente, se risulta che ha, immotivatamente, rifiutato di
aderire alla proposta transattiva formulata a norma dell'articolo
2-bis di contenuto analogo a quello del decreto di cui al comma
6.".
 
Art. 3

1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti: "1-bis. La cancelleria comunica immediatamente il decreto di cui al comma 1 altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze affinche' provveda al pagamento entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto. 1-ter. Decorsi i termini di cui al comma 2, l'eventuale notifica del precetto ed i successivi atti di esecuzione forzata dei titoli esecutivi di cui agli articoli 2-bis e 3 sono compiuti in ogni caso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dall'amministrazione nei cui confronti si e' formato il titolo della cui esecuzione si tratta.".
 
Art. 4

1. All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che
si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli
uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi
della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel
distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero
della giustizia, nonche' nella Gazzetta Ufficiale. Da tale ultima
pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni per la
presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti
posseduti ed e' contenuta la dichiarazione attestante
l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla
legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai
sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio
dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle
domande da parte degli interessati."; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di
ammissione al tirocinio in piu' di tre distretti diversi nello
stesso anno e non possono indicare piu' di sei sedi per ciascun
distretto.".
 
Art. 5

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati
per il suo funzionamento, puo' stipulare" sono sostituite dalle
seguenti: "Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi
stanziati per il funzionamento del C.S.M., puo' autorizzare la
stipula di"; b) al comma 1, dopo la parola: "vicepresidente", sono inserite le
seguenti: "e di assistenza ai consiglieri";
c) al comma 2, la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente:
"ventisei";
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Agli
adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il
Segretario generale.".
2. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "un anno" e' sostituita dalla seguente: "diciotto
mesi"; b) la parola: "C.S.M." e' sostituita dalle seguenti: "Il Comitato di
Presidenza con proprio provvedimento".
 
Art. 6

1. Il Ministro della giustizia predispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario, utilizzando anche gli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.328.000.
 
Art. 7

1. All'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La presidenza dei collegi delle sezioni semplici e' assunta da un presidente della sezione, ovvero, in sua assenza, dal magistrato della stessa sezione con maggiore anzianita' nell'esercizio delle funzioni di legittimita'.".
 
Art. 8

1. Al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "del
Corpo della guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "del
Corpo di polizia penitenziaria,"; b) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: "del Corpo della guardia
di finanza" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai
servizi di protezione e vigilanza delle persone appartenenti
all'Amministrazione della giustizia, del Corpo di polizia
penitenziaria".
 
Art. 9

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, e' autorizzata la spesa di euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro 20.658.276 per gli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 10.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone