Gazzetta n. 218 del 17 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 settembre 2002
Differimento del termine previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 138/2002, per la restituzione di credito d'imposta indebitamente fruito.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente il monitoraggio dei crediti d'imposta;
Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 5, che prevede il diritto al credito d'imposta previsto dalle vigenti disposizioni di legge fino all'esaurimento delle risorse finanziarie;
Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 5, che prevede l'emanazione di un decreto interdirigenziale per comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, la non fruibilita', a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto interdirigenziale, dei nuovi crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente all'8 luglio 2002, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2002, nonche' la non applicabilita' di interessi e sanzioni nei confronti dei soggetti che utilizzino un credito d'imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale, purche' gli importi indebitamente utilizzati vengano spontaneamente restituiti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di detto decreto interdirigenziale;
Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la concessione di un credito d'imposta per l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
Visto il proprio decreto 1 agosto 2002, recante modalita' per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui al predetto art. 7 della legge n. 388 del 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002;
Visto il decreto interdirigenziale del Ragioniere generale dello Stato, del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali e del Direttore dell'Agenzia delle entrate 1 agosto 2002, adottato ai sensi del citato art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2002, con il quale e' stato comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui al predetto art. 7 della legge n. 388 del 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002;
Tenuto conto delle conseguenti determinazioni dirigenziali rese necessarie per assicurare l'effettivita' delle misure introdotte dall'art. 5 del predetto decreto-legge n. 138 del 2002, in rapporto ai contenuti dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, e del connesso riflesso tecnico, tale per cui ai contribuenti interessati non e' consentito effettuare i rimborsi dei crediti d'imposta gia' fruiti;
Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale prevede la rimessione in termini, con decreto del Ministro delle finanze, dei contribuenti nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari e' impedito da cause di forza maggiore;
Ritenuta la necessita' di differire alla data del 16 dicembre 2002 il termine per la restituzione, senza applicazione di interessi e sanzioni, dei crediti d'imposta fruiti in violazione dell'art. 5 del predetto decreto-legge n. 138 del 2002 e dei relativi citati decreti di attuazione;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, per la restituzione dei crediti d'imposta, i cui presupposti si sono realizzati successivamente all'8 luglio 2002, fruiti in violazione del citato art. 5 e dei relativi decreti di attuazione indicati in premessa, e' differito alla data del 16 dicembre 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2002
Il Ministro: Tremonti
 
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