Gazzetta n. 218 del 17 settembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 3 settembre 2002 |
Riconoscimento di titolo accademico conseguito in Peru' dalla dott.ssa Palomino Contreras Gladys Guisella ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. l, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Palomino Contreras Gladys Guisella, nata il 4 giugno 1970, a Ica (Peru), cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" di cui e' in possesso dal 1995, come attestato dal "Colegio de Abogados de Lima", ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Preso atto che la richiedente e' in possesso del diploma di "Bachiller en Derecho" conseguito presso la facolta' di "Derecho" della "Universidad de San Martin de Porres" di Lima in data 6 dicembre 1994; Considerato che la richiedente ha altresi' conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 9 maggio 2002 presso la Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1 luglio 2002; Considerato il parere del rappresentante dell'Ordine nazionale degli avvocati nella seduta sopra indicata; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 12 gennaio 1996, rinnovato in data 20 febbraio 2001 e valido a tempo indeterminato, per motivi familiari; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Palomino Contreras Gladys Guisella, nata il 4 giugno 1970, a Ica (Peru), cittadina peruviana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' di permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, per mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 3 settembre 2002 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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