IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza del sig. Hector Preza, nato a Tirana (Albania) il 5 ottobre 1949, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale, di cui e' in possesso, conseguito in Albania ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di chimico; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico professionale "Diplome Kimist Teknolog" conseguito presso l'Universita' di Tirana come attestato in data 16 gennaio 1978; Preso atto che il richiedente e' in possesso anche della specializzazione in "Procese dhe aparate te industrise kimike", conseguito presso l'Universitetit di Tirana (1987-1988) e del "Diplome Doktorate Kimi", conseguito presso l'Universiteti i Tiranes in data 31 agosto 1994; Considerato che il richiedente e' in possesso di esperienza professionale, come documentato in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 maggio 2002; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Roma in data 7 novembre 2001 con scadenza il 7 novembre 2002, per lavoro autonomo; Decreta: Al sig. Hector Preza, nato a Tirana (Albania) il 5 ottobre 1949, cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. Roma, 3 settembre 2002 Il direttore generale: Mele |