Gazzetta n. 218 del 17 settembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 19 luglio 2002 |
Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto"; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 novembre 2001, concernente la determinazione del costo giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, riferito al mese di giugno 2001; Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal 1 giugno 2002 per intervenuta variazione nella retribuzione tabellare; Esaminato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi stipulato il 25 maggio 2001 tra FISE, FISE-ANIP, CONFAPI UNIONSERVIZI, LEGA COOPERATIVE E MUTUE A.N.C.S.T., CONFCOOPERATIVE Federlavoro, A.G.C.I. e Filcams CGIL, Fisascat Cisl, Uiltrasporti Uil; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto; Esaminati gli accordi territoriali stipulati nell'ambito del suddetto contratto; Accertato che non tutte le organizzazioni datoriali risultano firmatarie a livello territoriale dei singoli accordi; Accertato che per alcune province, nel medesimo territorio, coesistono diversi accordi integrativi; Ritenuto necessario valutare il costo della manodopera anche in relazione ai suddetti diversi accordi integrativi coesistenti nello stesso territorio; Decreta: Art. 1. Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, e' determinato, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati sia a livello nazionale che a livello territoriale. Su ciascuna tabella e' specificato: la categoria dei lavoratori cui si riferisce (operai o impiegati), nonche' l'ambito territoriale. Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a: a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire; b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva; c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 2002 Il Ministro: Maroni |
| Allegato
----> Vedere tabelle da pag. 7 a pag. 62 <---- |
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