Gazzetta n. 216 del 14 settembre 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 6 settembre 2002
Approvazione del modello ANR/1 riservato ai soggetti non residenti nello Stato, da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di variazione dati o cessazione attivita'.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Approvazione del modello ANR/1 riservato ai soggetti non residenti nello Stato, da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini IVA, di variazione dati o cessazione attivita'.
1.1. E' approvato il modello ANR/1, con le relative istruzioni, che i soggetti non residenti nello Stato che intendono assolvere direttamente gli obblighi ed esercitare i diritti in materia d'imposta sul valore aggiunto devono utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dall'art. 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.
2.1. Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e puo' essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.it e dal sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it, nel rispetto nella fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.
2.2. Il medesimo modello puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.3 E' autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. A tale fine il modello e' reso disponibile gratuitamente nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.
3. Presentazione telematica delle dichiarazioni di variazione dati e cessazione attivita' all'Agenzia delle entrate.
3.1. Le dichiarazioni di variazione dati e cessazione attivita' dei soggetti non residenti identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono essere presentate in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
3.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento. Motivazioni:
Il decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191, emanato in attuazione della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), nel recepire la direttiva comunitaria del 17 ottobre 2000, n. 2000/65/CE, modificativa della VI direttiva IVA n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, ha introdotto alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina l'imposta sul valore aggiunto.
Le modifiche riguardano gli adempimenti a carico dei soggetti non residenti che pongono in essere nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti agli effetti dell'IVA e che intendono assolvere i relativi adempimenti in materia di IVA direttamente, senza dover ricorrere all'istituto del rappresentante fiscale.
Le nuove disposizioni, in sostanza, stabiliscono che i soggetti non residenti possano adempiere ai propri obblighi ed esercitare i propri diritti in materia di IVA direttamente (art. 17, secondo comma) e definiscono gli adempimenti posti a carico dei soggetti che intendano avvalersi di tale possibilita' (art. 35-ter).
Demandano, inoltre, ad un atto del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione di uno specifico modello da utilizzare per la dichiarazione di identificazione diretta e conseguente attribuzione della partita IVA, per la comunicazione di tutte le successive variazioni e della cessazione dell'attivita' (art. 35-ter, comma 4).
Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale ultima disposizione, approva il modello ANR/1, con le relative istruzioni, che i soggetti non residenti nello Stato devono utilizzare per la presentazione delle dichiarazioni per l'identificazione diretta, nonche' per comunicare le variazioni dei dati successivamente intervenute o la cessazione dell'attivita'.
Il soggetto non residente che intende assolvere direttamente gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato deve, infatti, presentare prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali intende adottare il sistema dell'identificazione diretta, un'apposita dichiarazione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, direttamente ovvero a mezzo servizio postale. L'ufficio, verificata la richiesta qualita' di operatore economico che necessariamente deve essere posseduta dal soggetto non residente, attribuisce il numero di partita IVA. Al riguardo, si ricorda che la competenza esclusiva a gestire i rapporti rilevanti agli effetti dell'IVA, con i predetti soggetti non residenti, e' stata attribuita all'ufficio di Roma 6 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2002.
Con il presente provvedimento si fa altresi' rinvio ad un successivo atto del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'approvazione delle specifiche tecniche necessarie per l'invio dei dati contenuti nelle dichiarazioni di variazione dati o cessazione attivita' che potranno essere presentate anche in via telematica.
Viene, infine, disciplinata la reperibilita' dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche. Riferimenti normativi del'atto:
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative aggiunto alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari;
direttiva n. 2000/65/CEE del 17 ottobre 2000, modificativa della direttiva 77/388/CEE con riferimento alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404: regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;
decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 2002: attuazione della direttiva 2000/65/CE relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto e conseguenti modifiche alla disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2002: attribuzione della competenza in materia di IVA per soggetti non residenti.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2002
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 19 a pag. 26 <----
 
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