Gazzetta n. 216 del 14 settembre 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE 16 luglio 2002
Adempimento del responsabile del procedimento in occasione di sottoscrizione di accordo bonario e consequenziale redazione di progetto di variante. (Deliberazione n. 205).

Considerato in fatto.
A seguito della effettuazione di alcuni accertamenti ispettivi nonche' nel corso dell'espletamento dell'attivita' istruttoria del Servizio Ispettivo dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, si e' avuto modo di constatare che in riferimento agli accordi bonari di cui all'art. 31-bis della legge n. 109/1994 e sue modifiche ed integrazioni, alcuni di essi pervengono a definizione con la parvenza del conseguimento di enormi vantaggi economici per la P.A.
Piu' specificatamente si e' soliti constatare che l'originaria pretesa economica, relativa alle riserve avanzate dall'impresa, molto spesso subisce considerevoli contrazioni economiche e le economie cosi' realizzate sono rimesse indirettamente nella disponibilita' dell'impresa attraverso il concordamento di nuovi prezzi, inseriti in progetti di variante necessariamente da redigersi al fine di recepire le domande e/o riserve avanzate dall'impresa medesima, accettate dall'amministrazione appaltante con la sottoscrizione di un accordo bonario. Ritenuto in diritto.
Il fenomeno del caso di specie come sopra riportato, risulta in qualche modo collegato con la proposizione di progetti di variante, redatti al fine di poter recepire le richieste avanzate dall'impresa a seguito di definizione di accordo bonario sottoscritto dalle parti.
Appare necessario che il Responsabile del procedimento, nei casi in cui l'originaria pretesa economica risulti a seguito di accordo transattivo, fortemente contratta, accerti che nella consequenziale perizia di variante, non siano inserite categorie di lavoro che contemplino: magisteri, specifiche lavorazioni o sovrapprezzi vari, in qualche modo riferiti a quelle domande e/o riserve dell'appaltatore che risultano essere state negate in sede di sottoscrizione di accordo bonario.
In base a quanto sopra considerato;
Il Consiglio conviene che il responsabile del procedimento in occasione della proposizione di perizie di variante, nei casi in cui le stesse siano precedute dalla sottoscrizione di un accordo bonario, definito come precedentemente descritto, riporti nella relazione tecnica allegata al progetto di variante medesimo, una dichiarazione di cui ne risulta diretto responsabile, circa il non inserimento nel progetto variato, di categorie di lavoro contemplanti: specifiche lavorazioni, magisteri, o sovrapprezzi in qualche modo riferiti alla quota parte di riserve e/o domande dell'impresa che risultano essere state respinte dalla Stazione appaltante in sede di sottoscrizione di accordo bonario.
Roma, 16 luglio 2002
Il presidente: Garri
 
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