Gazzetta n. 215 del 13 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 luglio 2002
Citazione della procedura di notifica di etichetta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;
Vista la circolare 17 luglio 2000, n. 11, concernente prodotti soggetti a notifica di etichette ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
Vista la circolare 18 luglio 2002, n. 3, recante applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 111 del 1992 ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalita' salutistiche;
Visto l'uso fuorviante che spesso viene fatto della citazione della procedura di notifica di etichetta, con il riferimento alla stessa nel contesto di iniziative o messaggi pubblicitari:
Ritenuto di dover prevenire una distorta informazione dei consumatori;
Decreta:
Art. 1.
1. Le aziende che, previa notifica effettuata in conformita' delle norme citate in premessa, riportano nell'etichetta del prodotto o in un altro strumento informativo la citazione dell'avvenuta notifica, sono tenute a farlo adottando integralmente la seguente dizione:
"Notificata al Ministero della salute in data .......... (specificando giorno, mese ed anno). La presente notifica non implica accettazione, da parte del Ministero della salute, di qualsivoglia messaggio a carattere pubblicitario".
 
Art. 2.
1. Le aziende sono tenute a conformarsi al disposto di cui all'art. 1 per le nuove etichette al momento della notifica e per i nuovi strumenti informativi al momento dell'adozione.
Le aziende medesime, per le etichette gia' notificate, sono tenute ad adempiere alla prescrizione di cui al comma 1 di detto articolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le scorte dei prodotti gia' immessi in commercio possono essere commercializzate in deroga alla prescrizione di cui all'art. 1 sino al loro esaurimento.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti, ai sensi della normativa vigente, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2002
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 138
 
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