Gazzetta n. 215 del 13 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San Colombano".

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata nel corso della riunione del 24 e 25 luglio 2002, la domanda presentata dal Consorzio Volontario Vini D.O.C. "San Colombano al Lambro" o "San Colombano", intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San Colombano", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in San Colombano al Lambro il 7 maggio 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visto il parere della regione Lombardia del 13 settembre 2001 con il quale e' stato espresso, tra l'altro, parere negativo per quanto attiene alla possibilita' di produrre vini a d.o.c. della tipologia "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Verdea;
Ritenuto necessario, inoltre, acquisire ulteriori elementi in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato VI, lettera A, commi 1 e 2, del regolamento (CE) 1493/99 e dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per quanto attiene all'inclusione nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" di un territorio collinare sito in provincia di Pavia;
Ha espresso, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla predetta proposta, dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Allegato

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA "SAN COLOMBANO AL LAMBRO" O "SAN COLOMBANO"

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: "Rosso" (anche nella tipologia frizzante) e "Bianco" (anche nella tipologia frizzante).

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San Colombano", devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" rosso:
Croatina: 30-50%;
Barbera: 25-50%;
Uva rara: fino ad un massimo del 15%.
Possono inoltre concorrere, alla produzione di detto vino, anche le uve a bacca nera provenienti da uve di vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Milano, Lodi e Pavia, presenti nei vigneti, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15% sul totale.
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" bianco:
Chardonnay: minimo 50%;
Pinot nero: minimo 10%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca bianca provenienti da uve di vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le province di Milano, Lodi e Pavia, presenti nei vigneti, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15% sul totale, con esclusione dei vitigni aromatici.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San Colombano", devono essere prodotte esclusivamente nella zona collinare che comprende in parte il territorio amministrativo del comune di San Colombano al Lambro in provincia di Milano ed in parte, i territori amministrativi dei comuni di Graffignana e Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, di Miradolo Terme e Inverno e Monteleone in provincia di Pavia.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal km 16 della strada provinciale che esce da San Colombano al Lambro, il limite prosegue lungo questa in direzione sud fino ad incrociare, in prossimita' di Mostiola, la strada statale n. 234 Casalpusterlengo - Pavia al km 27; segue la strada statale verso ovest (Pavia) ed, in prossimita' del km 23.900, prosegue per la strada che costeggia la strada statale in direzione di Pavia; dopo i primi 400 metri, piega quindi verso nord e poi verso nord-ovest fino a raggiungere il centro abitato di Miradolo, lo attraversa e, sempre in direzione nord-ovest, prosegue per la strada che raggiunge Monteleone, attraversa tale centro abitato e sul proseguimento 150 metri circa prima di raggiungere il centro di Invernino, segue per la strada che prima in direzione est e poi nord-est conduce a Graffignana fino ad incrociare, in prossimita' della Cascina da Zerbi, la Roggia Colombara; prosegue lungo questa verso sud-est fino ad incontrare la strada Graffignana - San Colombano al Lambro in prossimita' del km 37.500; prosegue lungo questa verso San Colombano al Lambro, attraversa il centro abitato per raggiungere in uscita il km 16 della strada provinciale da dove e' iniziata la delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari e pedecollinari ben esposti con equilibrata proporzione di sabbia, limo e argilla, mentre sono da escludere in particolare i fondi valle ed i terreni in pianura.
Densita' d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 2500. I vigneti di nuovo impianto o di reimpianto per la produzione della denominazione d'origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" recante la menzione di "vigna" seguita dal toponimo, dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3300.
Forme di allevamento e sesti d'impianto.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona o comunque atti a non modificare le caratteristiche dei vini: spalliera semplice o doppia, pergola a tetto inclinato, Casarsa GDC. Per i vigneti di nuovo impianto o di reimpianto per la produzione della denominazione d'origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San Colombano", recante la menzione "vigna" seguita dal toponimo, le forme di allevamento consentite sono: spalliera semplice o doppia, cordone speronato basso e Casarsa.
I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La regione Lombardia puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. Sistemi di potatura. La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta. Irrigazione e forzatura. E' vietata ogni tipo di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicita' del vino.
Resa ad ettaro e titolo alcolometrico volumico minimo naturale.
La resa massima di uva a ettaro in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" sono:

=====================================================================
| T/ha | vol% =====================================================================
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" rosso: | 11 | 10,5
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" bianco: | 11 | 10,5

La resa massima di uva a ettaro in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" recante la menzione "vigna" seguita dal toponimo, sono:

=====================================================================
|T./ha|vol% =====================================================================
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" rosso: | 11 |11,5 --------------------------------------------------------------------- "San Colombano al Lambro" "Lambro" o "San Colombano" rosso| |
riserva: | 10 | 12 ---------------------------------------------------------------------
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" bianco: | 11 | 11

Anche in annate favorevoli, la produzione di uva per ettaro dovra' essere riportata, nei limiti sopra indicati, purche' la produzione globale di uva del vigneto non superi del 20% le rese prestabilite.
La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia e con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e il parere del Consorzio di tutela, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltura, puo' stabilire un limite massimo di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Pavia e Lodi.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione e imbottigliamento.
Le operazioni di vinificazione, elaborazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni di San Colombano al Lambro in provincia di Milano, di Graffignana e Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, di Miradolo Terme, Inverno e Monteleone e Chignolo Po in provincia di Pavia.
Le operazioni per la elaborazione dei vini frizzanti sono autorizzate anche nell'ambito delle province di Piacenza e Pavia.
Tuttavia e' consentito che suddette operazioni di vinificazione, elaborazione e invecchiamento siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve - ma a non piu' di 3 km in linea d'aria dal confine della stessa - e che siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.
La deroga, come sopra prevista, e' concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione interessata e comunicata all'Ispettorato repressione frodi e alle camere di commercio competenti per territorio.
Arricchimento e colmatura.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varieta' di vite, ma non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5% per la complessiva durata dell'invecchiamento.
Elaborazione.
Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca atte a conferire ai vini derivati le peculiari caratteristiche.
Resa uva-vino e vino-ettaro.
La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, e la produzione massima di vino per ettaro, sono:

=====================================================================
|Uva/vino % |Hl/ha =====================================================================
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" rosso | 70 | 77 "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" bianco | 70 | 77

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" recante la menzione "vigna" seguita dal toponimo, sono:

=====================================================================
|Uva/vino %|Hl/ha =====================================================================
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" rosso | 70 | 77 ---------------------------------------------------------------------
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" rosso | |
riserva | 70 | 70 ---------------------------------------------------------------------
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" bianco | 70 | 77

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade per tutto il prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.
Invecchiamento, immissione al consumo.
Il vino a denominazione di origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" bianco recante la menzione "vigna" seguita da toponimo, prodotto nel rispetto del presente disciplinare, puo' essere affinato anche in legno e immesso al consumo dopo avere maturato almeno tre mesi di affinamento in bottiglia a decorrere dalla data di imbottigliamento.
Il vino a denominazione di origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" rosso recante la menzione "vigna" seguita da toponimo, prodotto nel rispetto del presente disciplinare, puo' essere affinato anche in legno e immesso al consumo a decorrere dal 1 settembre dell'anno successivo alla vendemmia avendo maturato almeno tre mesi di affinamento in bottiglia.
Il vino a denominazione di origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" recante la menzione "vigna" seguita da toponimo, prodotto nel rispetto del presente disciplinare, se immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ai 24 mesi, a partire dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno 12 in recipienti di legno, puo' fregiarsi del termine "riserva".

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione d'origine controllata "S. Colombano al Lambro" o "San Colombano" all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" rosso:
colore: rosso rubino di varia intensita';
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, sapido, fresco, giovane, tranquillo o vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" bianco:
colore: paglierino o paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: armonico, talvolta abboccato, fresco, giovane, tranquillo o vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
I vini a denominazione di origine controllata "S. Colombano al Lambro" o "San Colombano" con la menzione "vigna" seguita dal toponimo, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: sapido, tranquillo, fine, di corpo, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l.
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" rosso riserva:
colore: rosso rubino intenso con riflessi granati;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: sapido, tranquillo, armonico, di corpo, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l.
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" bianco:
colore: paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco, giovane, tranquillo o vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.
Per i vini a denominazione di origine controllata "S. Colombano al Lambro" o "San Colombano" con la menzione "vigna" seguita dal toponimo, e' consentita la conservazione in recipienti di legno; il sapore di tali vini puo' rilevare lieve sentore (o percezione) di legno.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti di acidita' totale e dell'estratto secco netto sopra indicati.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Qualificazioni.
Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore e nel rispetto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Annata.
Nella presentazione e designazione dei vini puo' essere riportata l'indicazione dell'annata della vendemmia da cui il vino deriva; tale indicazione e' obbligatoria per i vini recanti la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo, e dalla specificazione riserva.

Art. 8.
Confezionamento

Volumi nominali.
I vini di cui all'art. 1 recanti la menzione "vigna" seguita dal toponimo, devono essere posti in vendita in recipienti di capacita' fino ai cinque litri. Tappatura e recipienti. Tutti i vini della denominazione di origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" se confezionati in recipienti inferiori a cinque litri, devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro e con tappo raso bocca.
L'uso del tappo di sughero raso bocca e' obbligatorio per i vini recanti la menzione "vigna".
 
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