Gazzetta n. 215 del 13 settembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 5 settembre 2002 |
Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per la regione Emilia-Romagna. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le politiche agroalimentari
Visto il Regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4 che prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuvee" nel luogo di elaborazione dei vini spumanti; Visto il Regolamento della commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, "recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti; Visto il D.D. 7 agosto 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 17 agosto 2002 relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e dei vini a I.G.T.; Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Emilia-Romagna con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio, per la vendemmia 2002, le condizioni climatiche sfavorevoli verificatesi riguardano tutte le uve ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per alcune varieta' di viti atte alla produzione di uve per vini spumanti; Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia; Decreta: Articolo unico 1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa ottenuti da varieta' di uve prodotte nella regione Emilia-Romagna, indicate nell'allegato 1, atte a dare vini spumanti e vini spumanti di qualita'. 2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 5 settembre 2002 Il direttore generale: Petroli |
| Allegato 1
Elenco delle varieta' di uve per le quali e' consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti regione Emilia-Romagna
Albana, Trebbiano Romagnolo, Chardonnay, Montu', Pignoletto, Pinot bianco, Riesling italico, Sauvignon, Barbera, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco grasparossa, Lambrusco marani, Lambrusco salamino, Merlot, Raboso veronese, Sangiovese, Alionza, Malvasia bianca di Candia, Mostosa, Pinot grigio, Riesling, Muller Thurgau, Tocai friulano, Trebbiano toscano, Ancellotta, Cabernet Franc, Canina nera, Fortana, Gamay, Negretto, Pinot nero, Syrah, Terrano, Uva Longanesi, Lambrusco maestri, Biancame, Bombino bianco, Canina nera, Montepulciano, Trebbiano modenese, Lambrusco viadanese, Malbo gentile, Sgavetta, Uva tosca, Moscato bianco, Bonaria, Croatina, Bervedino, Malvasia di Candia aromatica, Dolcetto, Ortrugo, Malvasia rosa, Marsanne, Melara, Santa Maria, Verdea, Ervi, Groppello gentile, Lambrusco montericco, Marzemino, Verdicchio bianco, Alicante. |
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