Gazzetta n. 214 del 12 settembre 2002 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
COMUNICATO |
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore delle telecomunicazioni (pos. 10635). (Seduta del 25 luglio 2002). |
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LA COMMISSIONE
Su proposta dei professori Santoni e Galantino, ha adottato, all'unanimita', la seguente delibera;
Premesso: 1. che la legge n. 146/1990, all'art. 1.1. individua come servizio pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla liberta' di comunicazione e che all'art. 1.2. lettera e) della medesima legge viene richiamato il servizio delle telecomunicazioni; 2. che, fino ad oggi, la disciplina delle prestazioni indispensabili nel settore delle telecomunicazioni e' stata contenuta nell'accordo del 20 febbraio 1992 tra la delegazione SIP INTERSIND e le organizzazioni sindacali di categoria FILPT/CGIL, SILTE-FPT/CISL, UILTE/UIL, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 5 febbraio 1993; 3. che con delibera n. 98/672 del 15 ottobre 1998, la Commissione ha valutato non idoneo, per la mancata indicazione della durata massima delle astensioni, nonche' dell'intervallo tra le azioni di sciopero, l'accordo sulle prestazioni indispensabili, sottoscritto, in data 30 gennaio 1997, dalle organizzazioni sindacali SLC CGIL, SILT CSL, UILTE UIL e l'Azienda Telecom Italia Mobile S.p.a.; 4. che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146/1990, la Commissione con delibera 00/169 del 4 maggio 2000 ha ritenuto che per analogia sia con la disciplina prevista dalla stessa legge n. 83/2000 per i lavoratori autonomi, sia con la disciplina prevista nel 1990 per i lavoratori dipendenti, si applicasse anche a questi ultimi, la regola di un periodo transitorio di sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 83/2000 (26 ottobre 2000) entro il quale le parti interessate avrebbero dovuto adeguare - ove necessario - gli accordi alla nuova normativa; 5. che con la stipulazione del contratto collettivo nazionale per le imprese esercenti i servizi di comunicazione, sottoscritto il 28 giugno 2000 da Confindustria e da CGIL, CISL, UIL, le parti si sono impegnate (art. 5) nella definizione, entro il 30 settembre 2000, delle regole di esercizio del diritto di sciopero, in attuazione della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000; 6. che inoltre, essendo trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore della disciplina vigente ed essendo in questo periodo intervenute rilevanti modificazioni negli assetti organizzativi delle imprese esercenti il servizio di telecomunicazione, dovute sia alla progressiva automatizzazione del servizio sia al sensibile aumento del traffico telefonico non piu' gestito in regime di monopolio, si rendono necessarie modificazioni della disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero; 7. che le lacune della disciplina vigente in particolare riguardano: una chiara definizione del campo di applicazione della disciplina; la definizione di procedure di raffreddamento e conciliazione del conflitto; la mancata previsione di un intervallo minimo tra azioni di sciopero; il divieto di pacchetti di scioperi; la previsione di un calendario delle franchigie; l'indicazione della durata delle azioni di sciopero; la mancata previsione di una disciplina della revoca tempestiva (o comunque giustificata dello sciopero); la ridefinizione delle prestazioni indispensabili;
Considerato: 1. che a partire dal novembre 2000, la Commissione ha ripetutamente sollecitato le parti a procedere ad una definizione mediante accordo di nuove regole adeguate a quanto disposto dalla legge, nonche' a dare attuazione agli impegni assunti con la stipulazione del contratto collettivo nazionale per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione del 28 giugno 2000; 2. che le numerose audizioni delle diverse organizzazioni sindacali presenti ed attive nel servizio rientrante nel settore delle telecomunicazioni, nonche' delle aziende che erogano tali servizi - tenute dalla Commissione nelle date 15 novembre 2000 (Telecom Italia, Cobas Telecomunicazioni, Flm Uniti, Snater), 3 maggio 2001 (Cgil, Cisl, Uil, Fialtel Cisal, Ugl, Confindustria, Unione Industriali di Roma), 21 giugno 2001 (Snater) - nonche' le difficolta' ancora di recente manifestatesi, hanno consentito alla Commissione di verificare che a tutt'ora non sussiste una concreta possibilita' che le parti raggiungano un accordo in ordine all'adozione di regole comuni per la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; 3. che in data 6 giugno 2002 (delibera n. 02/107) la Commissione ha aperto la procedura ex art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, formulando alle parti interessate, nonche' alle organizzazioni degli utenti, la delibera 01/123 (proposta di regolamentazione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore delle telecomunicazioni); 4. che la complessita' delle tecnologie interessanti il sistema organizzativo dei servizi di telecomunicazione ha determinato l'esigenza, da parte della Commissione, di avvalersi, per la stesura della disciplina, di un esperto di reti di telecomunicazione e sistemi di servizio; 5. che con nota del 12 giugno 2002 le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e Confindustria - parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese del settore telecomunicazioni - hanno confermato le loro difficolta' di raggiungere un accordo, assumendo tuttavia l'impegno di proseguire nel confronto finalizzato al rapido raggiungimento di un'intesa; 6. che nella suddetta nota le parti, lamentando di non aver avuto la possibilita' di essere audite dalla Commissione circa i contenuti dell'accordo, hanno anche sottolineato che la predisposizione di una provvisoria regolamentazione avrebbe reso piu' difficile il percorso negoziale gia' avviato; 7. che con nota di risposta del 13 giugno 2002, inviata alle parti interessate, la Commissione, prendendo atto delle trattative in corso, ha auspicato che, anche in seguito all'esame della proposta, le parti potessero proseguire il negoziato per giungere ad una disciplina concordata delle prestazioni indispensabili, ritenendo inoltre che la proposta stessa potesse costituire un ulteriore elemento di impulso alla definizione in tempi brevi dell'accordo; 8. che sono decorsi i quindici giorni dalla notifica della proposta di provvisoria regolamentazione, assegnati dalla legge alle parti per l'invio di osservazioni e che durante tale periodo sono pervenute le osservazioni per le organizzazioni sindacali FLM Uniti in data 27 giugno 2002; SNATER in data 28 giugno 2002; COBAS TLC in data 1 luglio 2001; FIALTEL in data 8 luglio 2002; CGIL in data 10 luglio 2002; CONFINDUSTRIA, in nome e per conto delle aziende associate (Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Wind, Blu, Omnitel, Albacom, Atlanet e tutte le altre appartenenti al settore delle telecomunicazioni) in data 10 luglio 2002; UILCOM UIL e FIOM CGIL in data 11 luglio 2002; CISL FISTEL in data 24 luglio 2002; 9. che in data 2 luglio 2002 e' pervenuto il parere favorevole dell'Unione Nazionale Consumatori; 10. che, al fine di verificare la perdurante indisponibilita' delle parti a raggiungere un accordo, sono state svolte le audizioni previste dalla legge: in data 17 luglio 2002 con le organizzazioni sindacali Cobas Tlc, Flm Uniti, Flm Uniti-Cub, Cisl, Fim Cisl, Fiom Cgil, Fistel Cisl, Slc Cgil, Uil, Uilm Uil, Uilte Uil, Snater, Cisal Comunicazione ed inoltre, per le aziende, con Confindustria, Unione Industriali di Roma nonche' Albacom, Altanet, Blu, Omnitel, Tim S.p.a. Telecom Italia S.p.a. e Wind infine, in data 18 luglio 2002, con l'organizzazione sindacale Cisal; 11. che in data 24 luglio 2002 Confindustria e UILCOM hanno dichiarato di non avere concluso alcun accordo pur avendo sperimentato un'area di convergenza delle rispettive posizioni ed hanno chiesto di potere usufruire di ulteriore tempo per l'espletamento del negoziato; 12. che dall'analisi delle osservazioni scritte, inviate alla Commissione, e delle argomentazioni espresse dalle parti durante le audizioni previste dall'art. 13, comma 1, lettera a), sono state tratte indicazioni utili che consentono una revisione della proposta cosi' come formulata nella delibera n. 02/107 del 6 giugno 2002; 13. che in particolare meritano di essere riformulate le clausole della proposta relative: a) alle procedure di raffreddamento e conciliazione, essendo meritevole di considerazione l'esigenza avanzata dalle organizzazioni sindacali di ridurre i tempi di effettuazione delle stesse, adottando procedure di durata piu' contenuta; b) alla durata nonche' alla disciplina dell'intervallo tra azioni di sciopero, in considerazione del limitato impatto sull'utenza che le astensioni dal lavoro determinano nel servizio delle telecomunicazioni rispetto ad altri settori, tenuto conto dell'elevato livello di automazione delle strutture; 14. che inoltre e' apparso opportuno predisporre un calendario delle franchigie, tradizionalmente previste negli altri settori, tenuto conto della insostituibilita' di tale servizio in determinati periodi; 15. che, infine, sebbene esista attualmente una molteplicita' di servizi alternativi tale da offrire diverse opportunita' di comunicazione (telefonia fissa, telefonia mobile, fax, SMS, e-mail), queste ultime appaiono non ancora diffuse in modo tale da garantire la copertura sia su tutte le fasce di popolazione che sull'intero territorio; 16. che le prestazioni indispensabili individuate nella presente regolamentazione provvisoria sono quelle previste dal contratto collettivo nazionale delle imprese esercenti i servizi di telecomunicazione con l'ulteriore previsione della garanzia relativa alla regolare ricezione della segnalazione del guasto o comunque di altro tipo di interruzione del servizio, causato all'utente;
Formula: Ai sensi l'apertura dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 la seguente regolamentazione provvisoria.
Art. 1. Ambito di applicazione
Le disposizioni di cui alla presente proposta si applicano nei confronti di tutti i soggetti ed imprese che a qualunque titolo erogano servizi direttamente connessi alle funzioni di collegamento telematico e telefonico, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o trasmissione dati anche mediante reti di calcolatori e servizi ad essi collegati (internet, posta elettronica, siti web, portali, ecc.). |
| Art. 2. Procedure di raffreddamento e di conciliazione
A) Ambito di applicazione: In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarita' negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse. B) Divieto di azioni unilaterali: Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le imprese sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza. C) Procedure di raffreddamento: 1. Le procedure di raffreddamento in caso di rinnovo del contratto nazionale e del contratto aziendale sono regolate dai contratti collettivi nazionali di categoria vigenti, ove applicabili, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. 2. L'organizzazione sindacale che intende promuovere un'astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'azienda, specificando per iscritto i motivi per cui intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle contenute nell'eventuale proclamazione dello sciopero. L'azienda, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta deve procedere alla formale convocazione. 3. Decorsi 2 giorni lavorativi dalla formale convocazione, ove non sia stato raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo. Se l'azienda non convoca l'organizzazione sindacale richiedente, decorsi 3 giorni lavorativi dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo. 4. L'omessa convocazione da parte dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonche' il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure saranno oggetto di valutazione della Commissione ai sensi dell'art. 13, lettere c), d), h), i), ed m) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. D) Tentativo di conciliazione: A seguito dell'esaurimento con esito negativo della procedura, di cui alla lettera C) punti 1 - 3, le parti esperiscono un tentativo di conciliazione da effettuarsi: a) in sede negoziale di livello superiore, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime; b) in alternativa e in difetto di accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; il tentativo di conciliazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti. |
| Art. 3. Ripetizione delle procedure
Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento non devono essere ripetute, salvo che siano trascorsi piu' di 90 giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione. |
| Art. 4. Preavviso e requisiti della proclamazione
La proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero dal lavoro e deve essere comunicata alla direzione aziendale interessata almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero con l'indicazione della data, della durata, delle motivazioni e dell'estensione territoriale dello stesso. |
| Art. 5. Durata
Il primo sciopero di ogni vertenza non puo' superare la durata di 24 ore. L'astensione successiva alla prima e relativa alla stessa vertenza non puo' superare la durata di 48 ore. Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo di durata continuativa. In caso di proclamazioni di sciopero per turni deve essere indicato l'orario di inizio e l'orario finale di ciascun turno di servizio ovvero la relativa collocazione nel turno. L'azione di sciopero costituita da una o due ore per turno potra' essere proclamata di volta in volta per un massimo di 30 giorni consecutivi. |
| Art. 6. Intervallo tra azioni di sciopero
Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 3 giorni. |
| Art. 7. Franchigie
E' esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione sindacale, comunque denominate comportanti una riduzione del servizio) nei seguenti giorni: a) dal 23 dicembre al 3 gennaio; b) il giorno che precede e segue la Pasqua; c) i 3 giorni che precedono, che seguono e quelli concomitanti con le consultazioni elettorali, nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie; d) i 2 giorni precedenti, quelli seguenti e quelli concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale; e) nei periodi concomitanti con manifestazioni di rilevante importanza nazionale ed internazionale. |
| Art. 8. Sospensione o revoca
La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale limite e' consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorita' competente alla precettazione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge. Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data comunicazione nelle stesse forme previste dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per le informazioni all'utenza delle proclamazioni di scioperi. Gli scioperi proclamati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravita', di calamita' naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla Protezione civile. |
| Art. 9. Prestazioni indispensabili
Durante l'astensione collettiva dovra' essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) della legge n. 146/1990. In particolare dovranno essere garantiti: a) la continuita' della normale erogazione dei servizi che assicurano collegamenti telematici e telefonici; b) la salvaguardia degli impianti, dei sistemi di elaborazione e apparati di rete nonche' il regolare ripristino degli stessi in caso di guasti che compromettono il funzionamento delle linee telefoniche e trasmissione dati; c) il servizio di customer care per cio' che attiene alle attivita' finalizzate a garantire la liberta' di comunicazione, nonche' i correlati sistemi informativi e logistici; d) per quel che riguarda il collegamento telefonico fino al punto di accesso dell'abbonato alla rete telefonica, dovra' essere assicurata la ricezione della segnalazione del guasto, o comunque di altro tipo di interruzione del servizio da parte dell'utente al fine di assicurarne tempestivamente la riparazione. |
| Art. 10. Modalita' di erogazione delle prestazioni indispensabili e di individuazione del personale comandato
Le prestazioni indispensabili di cui all'articolo precedente saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa erogazione, individuato normalmente sulla base del criterio della rotazione. I contingenti minimi sono determinati in un piano predisposto dalla Direzione aziendale orientato ad un risultato negoziale con le organizzazioni sindacali. In mancanza di un risultato negoziale o nell'ipotesi di rilevante dissenso da parte di piu' organizzazioni sindacali sulle modalita' relative all'effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori interessati le parti potranno adire l'autorita', competente a svolgere la procedura di conciliazione di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In ogni caso non possono essere stabiliti contingenti superiori ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio che garantisca il 50% delle prestazioni normalmente erogate nel tempo interessato dallo sciopero, fermo restando che dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza. |
| Art. 11. Informazione all'utenza
Le aziende devono comunicare agli utenti, nelle forme adeguate, almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell'astensione ed i servizi minimi che saranno garantiti. |
| Art. 12. Altre forme di azione di sciopero
La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti. Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, supplementare e dalla reperibilita', fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima la quale non puo' essere superiore ad un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, regolato all'art. 6. della presente regolamentazione e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione di' sciopero e la proclamazione della successiva. Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
Dispone: La trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle comunicazioni, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alle organizzazioni sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILTE UIL, UILCOM UIL, CISAL Comunicazione, UGL Comunicazione, SNATER, FIALTEL, FLM UNITI, COBAS TLC, FLMU CUB, CGIL, CISL, UIL, FIOM, FIM e UILM, nonche' alla Confindustria, all'Unione Industriali di Roma ed alle aziende Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Wind S.p.a., Blu S.p.a., Omnitel S.p.a., Albacom S.p.a., Atlante S.p.a.
Dispone inoltre la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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