Gazzetta n. 214 del 12 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 1 luglio 2002, n. 197
Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riconosce a decorrere dall'anno 2001 un contributo statale a favore dei comuni che hanno subito minori entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D;
Visto in particolare il comma 3 del citato articolo 64 della legge n. 388 del 2000 che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei criteri e delle modalita' per l'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 64;
Sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.);
Visto il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 marzo 2002;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto del decreto

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disciplina:
a) i criteri e le modalita' per l'erogazione di trasferimenti erariali aggiuntivi a favore dei comuni che subiscono minori entrate relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701;
b) i criteri e le modalita' per la riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente nei confronti dei comuni che beneficiano del contributo statale di cui alla lettera a) ove questi ultimi accertino, a seguito della determinazione definitiva della rendita catastale, introiti superiori almeno del trenta per cento rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Si riporta il testo integrale dell'art. 64 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Norme generali
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato):
"Art. 64 (Determinazione delle rendite catastali e
trasferimenti erariali ai comuni). - 1. A decorrere
dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'I.C.I.
conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili
derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle
rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita
dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto
19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, sono
compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti
statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5
per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano
dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al
comma 1 derivino, per effetto della determinazione della
rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici
erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento,
rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione
provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto
19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, i
trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli
stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza.
La riduzione si applica e si intende consolidata a
decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la
determinazione della rendita catastale e' divenuta
inoppugnabile anche a seguito della definizione di
eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per l'applicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'art.
7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le
variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia'
rurali, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all'art. 1, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, come
modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536,
fissato al 31 dicembre 2000 e' prorogato al 1 luglio
2001.".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 64 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, v. nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701, reca: "Regolamento recante norme per l'automazione
delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e
delle conservatorie dei registri immobiliari".



 
Art. 2.
Contributo statale

1. A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si e' verificata la perdita, definitivamente assestato.
2. Il contributo statale e' riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001.
3. Il contributo statale e' pari alla differenza tra il gettito dell'I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed il gettito dell'I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali. L'entita' del minor gettito dell'I.C.I. e' calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita e' attribuito nell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed e' consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati. Ove il minore gettito dell'I.C.I. derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del gettito dell'I.C.I. e' effettuato applicando l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001. Per il solo anno 2001 il contributo, come sopra determinato, e' riconosciuto al netto degli eventuali contributi a tale titolo attribuiti in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26.
4. La perdita del gettito dell'I.C.I. e' calcolata in riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell'interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.



Note all'art. 2:
- Per il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, v. nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2 del
decreto-legge 17 dicembre 2000, n. 392 (Disposizioni
urgenti in materia di enti locali) convertito dalla legge
28 febbraio 2001, n. 26:
"2. A favore dei comuni destinatari del finanziamento
previsto dall'art. 31, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e' attribuito un contributo complessivo, da
ripartire secondo i criteri previsti dalla predetta norma,
pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000 e lire 13.000
milioni per l'anno 2001.".



 
Art. 3.
Riduzione dei trasferimenti erariali

1. Ove a seguito della determinazione definitiva delle rendite catastali dei singoli fabbricati, classificabili nel gruppo catastale D, da parte degli uffici tecnici erariali, per i quali i comuni beneficiano del contributo statale di cui all'articolo 2, i medesimi comuni percepiscano un gettito dell'I.C.I. superiore al 30 per cento rispetto a quello riscosso prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali, i trasferimenti erariali di parte corrente sono ridotti in misura pari a tale eccedenza di gettito. La riduzione dei trasferimenti erariali si applica in relazione alle maggiori entrate riscosse per ogni singolo fabbricato.
2. La riduzione dei trasferimenti statali di cui al comma 1 si applica e si consolida a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui le rendite catastali definitive sono divenute inoppugnabili o accertate definitivamente in sede giudiziaria. Il maggior gettito e' calcolato quale differenza tra quello percepito nell'anno di prima applicazione delle rendite catastali definitivamente accertate e quello percepito nell'anno precedente all'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. A tale fine, entro il 30 giugno dell'anno in cui si deve procedere alla riduzione dei trasferimenti erariali, i comuni interessati inviano al Ministero dell'interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita certificazione secondo il modello di cui all'allegato B al presente decreto. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1 luglio 2002

Il Ministro dell'interno
Scajola Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 92



Nota all'art. 3:
- Per il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, vedi nelle note all'art. 1.



 
Allegato A

----> vedere allegato a pag. 6 della G.U. <----
 
Allegato B

----> vedere allegato a pag. 7 della G.U. <----
 
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