Gazzetta n. 213 del 11 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 agosto 2002
Riconoscimento al sig. Klaus Rudiger Franck di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza del sig. Klaus Rudiger Franck nato il 6 luglio 1957 a Oberhausen (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale zeugnis uber die diplom-hauptprufung diplom-ingenieurs FH conseguito il 10 marzo 1982 presso la "Universitat Fridericiana zu Karlsruhe" ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che e' in possesso del titolo accademico (Germania);
Considerato inoltre che il richiedente possiede un'ampia esperienza professionale, come documentato in atti;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1 luglio 2002;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Vista la nuova domanda presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, sopra citato;
Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e dell'iscrizione all'albo nella sez. A, settore industriale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
Decreta:
Al sig. Klaus Rudiger Franck, nato il 6 luglio 1957 a Oberhausen (Germania), cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 27 agosto 2002
Il vice capo del Dipartimento: Neri
 
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