IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza del sig. Klaus Rudiger Franck nato il 6 luglio 1957 a Oberhausen (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale zeugnis uber die diplom-hauptprufung diplom-ingenieurs FH conseguito il 10 marzo 1982 presso la "Universitat Fridericiana zu Karlsruhe" ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico (Germania); Considerato inoltre che il richiedente possiede un'ampia esperienza professionale, come documentato in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1 luglio 2002; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Vista la nuova domanda presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, sopra citato; Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e dell'iscrizione all'albo nella sez. A, settore industriale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Decreta: Al sig. Klaus Rudiger Franck, nato il 6 luglio 1957 a Oberhausen (Germania), cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 27 agosto 2002 Il vice capo del Dipartimento: Neri |