Gazzetta n. 213 del 11 settembre 2002 (vai al sommario)
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
DECRETO 27 giugno 2002
Regolamento sulle modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ed in particolare gli articoli 6, comma 6, 10, comma 3, e 13;
Vista la deliberazione n. 1/b, adottata dal consiglio di amministrazione in data 22 febbraio 2002, relativa all'adozione del regolamento sulle modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanita'.
Vista la nota in data 9 aprile 2002, con la quale il predetto regolamento e' stato trasmesso al Ministro della salute, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2001;
Considerato che e' decorso il termine di sessanta giorni dalla ricezione del regolamento, senza che il Ministro della salute abbia formulato osservazioni in merito;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, il suddetto regolamento deve intendersi approvato;
Emana l'unito regolamento sulle modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2002
Il presidente: Garaci
 
REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITA'

Art. 1.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' presieduto dal presidente dell'Istituto superiore di sanita'.
2. Il consiglio di amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, puo' eleggere nel proprio seno un vicepresidente.
3. In caso di mancata nomina del vicepresidente o in caso di assenza o impedimento del presidente o vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal consigliere piu' anziano.
Art. 2. Consiglio di amministrazione: convocazione validita' delle sedute,
deliberazioni

1. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente, di norma presso la sede dell'Istituto, con avviso scritto da comunicare a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione. La documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno e' resa disponibile almeno quattro giorni prima di detta data, unitamente, ove possibile, ad uno schema di deliberazione per ogni argomento trattato.
3. L'ordine del giorno e' stabilito dal presidente, sentito il direttore generale. Su richiesta della maggioranza dei componenti sono inseriti ulteriori argomenti.
4. Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria una volta al mese.
5. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei componenti, il consiglio puo' essere convocato in seduta straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.
6. E' ammessa anche la possibilita', in casi di particolare urgenza o necessita', che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi queste condizioni, il consiglio di amministrazione si considerera' tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario del consiglio, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.
7. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando sono presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti.
8. Le delibere del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quelle concernenti i regolamenti e di quelle relative al piano triennale di attivita' nonche' agli aggiornamenti annuali, per le quali e' richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
9. Nei casi in cui, applicando i criteri di cui ai commi 7 e 8, non si' raggiunga un numero intero, si procede per approssimazione al numero intero immediatamente superiore.
10. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente.
11. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo.
12. Il verbale della seduta contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, delle opinioni espresse con l'indicazione dei nominativi degli intervenuti, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni. Ciascun componente e il direttore generale possono richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento o la propria dichiarazione di voto. Il verbale e' presentato e di norma approvato nella riunione successiva. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.
13. Le delibere del consiglio di amministrazione, sottoscritte dal presidente, vengono trasmesse al direttore generale e raccolte in volumi annuali unitamente ai verbali delle relative sedute; le delibere sono conservate nell'archivio degli atti ufficiali dell'ente.
14. Le delibere del consiglio sono inviate al collegio dei revisori nel termine di cinque giorni dalla loro adozione.
15. La delibere del consiglio, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono pubblicate mediante affissione all'albo dell'Istituto per un periodo non inferiore a quindici giorni, salvo che tale pubblicazione possa recare un danno all'ente o ai terzi ovvero non sia consentita ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31 dicembre 1996.
16. La pubblicita' delle deliberazioni, in attuazione della normativa vigente, e' assicurata anche con mezzi telematici.
17. Nei casi di necessita' ed urgenza, il presidente e il direttore generale, nell'ambito delle rispettive funzioni, adottano i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione al quale gli stessi sono sottoposti nella prima riunione successiva per la necessaria ratifica.
Art. 3.
Controlli sulle delibere

1. Le delibere dell'Istituto superiore di sanita' sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle relative all'adozione dei regolamenti, nonche' al piano triennale di attivita' e relativi aggiornamenti, per le quali trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70.
2. Le delibere relative all'adozione dei regolamenti sono trasmesse, a cura dell'ufficio organi collegiali, per l'approvazione, al Ministro della salute, ed ove previsto al Ministro dell'economia e delle finanze ovvero al Ministro per la funzione pubblica, nel termine di dieci giorni dalla loro adozione da parte del consiglio di amministrazione; nello stesso termine devono essere trasmesse dall'ufficio organi collegiali ai Ministri competenti le delibere relative al piano triennale di attivita' e agli aggiornamenti annuali, sia per l'approvazione sia per l'acquisizione dei prescritti pareri.
3. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo sono trasmesse, sempre a cura dell'ufficio organi collegiali, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze ed alla Corte dei conti, nel termine di quindici giorni dalla loro adozione.
Art. 4. Comitato scientifico: convocazione validita' delle sedute e
deliberazioni

1. Il comitato scientifico e' convocato presso la sede dell'Istituto dal presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora della riunione, da comunicare a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
2. La documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno e' resa disponibile almeno quattro giorni prima di detta data.
3. I termini di cui ai precedenti commi possono essere abbreviati, solo in casi di effettiva urgenza, rispettivamente a quattro e due giorni.
4. Il comitato scientifico si riunisce di norma ogni due mesi e tutte le volte che lo ritenga necessario il consiglio di amministrazione o il presidente.
5. In caso di assenza del presidente, le riunioni del comitato scientifico sono presiedute dal componente piu' anziano di eta' dell'organo collegiale.
6. Le sedute del comitato scientifico sono valide con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti.
7. I pareri del comitato scientifico sono validamente espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, tranne quelle relative al piano triennale ed agli eventuali aggiornamenti, per le quali e' richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
8. Nei casi in cui, applicando i criteri di cui ai commi 6 e 7, non si raggiunga un numero intero, si procede per approssimazione al numero intero immediatamente superiore.
9. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente.
10. Il verbale delle riunioni e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.
11. I pareri del comitato scientifico sono firmati dal presidente e trasmessi, a cura del segretario, al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione entro i dieci giorni successivi alla data della seduta del comitato stesso. Essi vengono raccolti in volumi annuali e conservati nell'archivio degli atti ufficiali dell'ente.
12. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, alle riunioni del comitato possono partecipare, su invito del presidente e senza diritto di voto, dirigenti, ricercatori e tecnologi dell'Istituto. Possono altresi' essere chiamate a partecipare, senza diritto di voto, personalita' scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione.
13. Alle riunioni del comitato scientifico puo' intervenire, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Istituto.
 
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