Gazzetta n. 213 del 11 settembre 2002 (vai al sommario) |
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' |
DECRETO 27 giugno 2002 |
Regolamento concernente la disciplina e le modalita' dell'attivita' brevettuale. |
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IL PRESIDENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ed in particolare l'art. 13, comma 1, lettera f); Vista la deliberazione n. 1/c, adottata dal consiglio di amministrazione in data 22 febbraio 2002, relativa all'adozione del regolamento concernente la disciplina e le modalita' dell'attivita' brevettuale dell'Istituto superiore di sanita'; Vista la nota, in data 9 aprile 2002, con la quale il predetto regolamento e' stato trasmesso al Ministro della salute, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2001; Considerato che e' decorso il termine di sessanta giorni dalla ricezione del regolamento, senza che il Ministro della salute abbia formulato osservazioni in merito; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, il suddetto regolamento deve intendersi approvato; Emana l'unito regolamento concernente la disciplina e le modalita' dell'attivita' brevettuale dell'Istituto superiore di sanita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 2002 Il presidente: Garaci |
| BREVETTI
Art. 1. I ricercatori dell'Istituto sono titolari esclusivi dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui sono autori, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. In caso di piu' autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni aventi fra i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione. Art. 2. Il ricercatore ha facolta' di chiedere all'Istituto di concorrere a sostenere, anche a titolo di anticipazione, gli oneri derivanti dalla procedure di brevettazione, in base a criteri che verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione con apposita delibera, previo parere del comitato scientifico (o di apposita commissione consultiva) sui requisiti del brevetto. Art. 3. L'importo massimo dei proventi derivanti dall'invenzione, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante all'istituto e/o al soggetto finanziatore della ricerca, e' stabilito nella misura del 50%. Art. 4. Qualora il ricercatore dell'Istituto cedera' con apposito contratto lo sfruttamento degli eventuali diritti economici derivanti dal deposito di un brevetto, oltre che a terzi anche all'Istituto, il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, individuera' l'entita' economica di tale cessione ed adottera' apposito schema di contratto. Art. 5. Gli accordi di collaborazione e le convenzioni dell'Istituto, nel rispetto della norma di cui all'art. 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dovranno prevedere gli importi dei canoni spettanti a ognuna delle parti contraenti. Art. 6. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che cio' non derivi da cause indipendenti dalla loro volonta', l'Istituto superiore di sanita' acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Art. 7. Il presente regolamento si applica ai brevetti depositati successivamente all'emanazione dell'art. 7 della legge n. 383 del 2001. I brevetti depositati in precedenza all'entrata in vigore della suddetta legge sono disciplinati dalla normativa vigente all'epoca del deposito. |
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