IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Bisi Angelucci Sonja Maria, nata il 25 marzo 1949 a Silandro, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico laurea in materie letterarie conseguita presso la facolta' di lettere di Padova come attestato in data 25 marzo 1974; del titolo accademico di laurea in pedagogia conseguita presso il Magistero di Verona, come attestato in data 5 luglio 1993; del diplom in analytischer psychologie conseguito presso "C.G. Jung Institutes Zurich" come attestato in data 7 novembre 1987; Considerato che la sig.ra Bisi Angelucci e' iscritta nel Psycotherapeutinliste, come psychotherapeuten come attestato in data 5 ottobre 1995 dal Ministero federale per la sanita' e la tutela dei consumatori austriaco, ai sensi degli articoli 17 e 12 della legge sulla psicoterapia, G.U. federale austriaca n. 361/1990, a seguito del riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito in Svizzera; Rilevato che, la professione di psicoterapeuta in Italia ha una connotazione professionale autonoma rispetto a quella dello psicologo, infatti e' necessario essere prima iscritti all'albo degli psicologi e solo dopo aver conseguito una formazione quadriennale accademico professionale nell'ambito dell'attivita' psicoterapeutica si puo' ottenere l'accesso alla professione di psicoterapeuta; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 28 settembre 1999; Considerato che la professione di psicologo, di cui l'istante chiede il riconoscimento, in Austria e' regolamentata, la richiedente doveva dimostrare - a prescindere dalla sua formazione in psicoterapia - o l'iscrizione all'albo degli psicologi in Austria o provare il possesso dei requisiti per l'accesso alla professione come richiesto con la nota del 24 luglio 2000; Ritenuto che l'onere di allegare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura di riconoscimento del titolo professionale - ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo - incombe necessariamente sullo stesso richiedente; Considerato che, nonostante il tempo trascorso dalla richiesta di questa amministrazione la sig.ra Bisi Angelucci non ha provveduto a trasmettere la documentazione suindicata; Ritenuto che in mancanza di tali documenti la procedura non puo' essere utilmente proseguita; Decreta: La domanda della sig.ra Bisi Angelucci Sonja Maria, nata il 25 marzo 1949 a Silandro, cittadina italiana, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia, e respinta. Roma, 27 agosto 2002 Il vice capo del Dipartimento: Neri |