Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2002 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
ACCORDO 25 luglio 2002 |
Accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T., in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, sulla base dell'accordo approvato dalla Conferenza dei presidenti nella seduta del 4 ottobre 2001. |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 che stabilisce le modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG e DOC negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive e, ai fini dell'utilizzo dei relativi dati anche per l'aggiornamento dell'inventano del potenziale viticolo nazionale, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento n. 1227/00/CE, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini", che agli articoli 14 e 15 detta disposizioni per la denuncia delle superfici "vitate" e la costituzione degli albi dei vigneti DOCG, DOC e degli elenchi delle vigne IGT, ed all'art. 16 detta disposizioni sulla denuncia di produzione delle uve e della produzione generale vitivinicola; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4 prevede che Governo, regioni e province autonome possano concludere in sede di questa Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto lo schema di accordo del Ministro delle politiche agricole e forestali, trasmesso il 19 giugno 2002, sui criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DOC e DOCG e degli elenchi delle vigne IGT, sulla base dell'accordo approvato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni nella seduta del 4 ottobre 2001; Considerati gli esiti dell'incontro tecnico del 16 luglio 2002, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni, pur esprimendo avviso favorevole, hanno avanzato alcune richieste formali di modifiche in merito al provvedimento in esame, peraltro, accettate dal rappresentante del Ministero proponente; Tenuto conto che nel corso della seduta del 18 luglio 2002 del comitato tecnico di coordinamento in materia di agricoltura gli assessori regionali hanno confermato l'avviso favorevole con le modifiche concordate in sede tecnica; Vista la nuova stesura dello schema di accordo, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota del 23 luglio 2002 alla segreteria di questa Conferenza; Acquisito in corso di seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome; Sancisce il seguente accordo, nei termini sottoindicati, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Criteri generali: 1. Nomenclatura - A meno che non si richiedano specifiche distinzioni, la dicitura "Albo dei vigneti DO e elenco delle vigne IGT" verra' di seguito indicata con il termine "Albo" e la dicitura "DO e IGT" con il termine "DO". 2. DO interregionali - In tale caso le rispettive regioni e province autonome, di seguito indicate con il termine unitario "Regioni", concordano preliminarmente univoci criteri e modalita' procedurali su tutti gli aspetti tecnico-amministrativi relativi all'aggiornamento ed alla gestione degli albi DO, ivi comprese le modalita' procedurali per la definizione degli eventuali contenziosi. 3. Revisione generale degli albi DOCG E DOC (decreto ministeriale 27 marzo 2001, art. 3, paragrafo 1, lettera c) - Il termine ultimo per l'aggiornamento di tutti gli albi dei vigneti DO, sulla base delle risultanze della dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successivi decreti ministeriali di proroga e degli specifici accertamenti tecnici regionali, e' fissato al 30 giugno 2004. Fino a che non sara' compiuta tale revisione i relativi vigneti, di cui alla predetta dichiarazione, sono da intendersi iscritti provvisoriamente nei "nuovi" albi istituiti presso le regioni. 4. Richieste di iscrizione agli albi DOC e DOCG e agli elenchi delle vigne IGT effettuate congiuntamente alla dichiarazione delle superfici vitate (decreto ministeriale 27 marzo 2001, art. 3, paragrafo 1, lettere d), e)). Per l'effettuazione degli specifici accertamenti tecnici regionali, ai fini dell'iscrizione agli albi ed agli elenchi, il termine e' fissato 30 settembre 2003. Fino a che non sara' effettuata tale verifica, i relativi vigneti sono da intendersi iscritti provvisoriamente nei "nuovi" albi DO ed elenchi IGT istituiti presso le regioni. 5. Eta' produttiva dei vigneti DO e relativi accertamenti - Qualora non sia stabilito nei decreti di approvazione dei disciplinari di produzione delle specifiche DO, le regioni possono stabilire l'anno di entrata in produzione del vigneto a decorrere dalla data di impianto o di sovrainnesto, le rese unitarie nei primi anni produttivi ed eventualmente l'eta' massima produttiva con le rese degli ultimi anni. Al riguardo le regioni prevedono gli opportuni controlli, anche in qualsiasi fase del ciclo produttivo dei vigneti, atti a verificare la persistenza dei requisiti che ne hanno giustificato l'iscrizione all'albo. 6. Le regioni e province autonome che hanno realizzato la dichiarazione delle superfici vitate con una procedura autonoma, nel definire le modalita' per procedere alla revisione generale degli albi e per le nuove iscrizioni, nonche' in tutti gli altri casi contemplati nel presente accordo ove si fa riferimento alla dichiarazione delle superfici vitate, terranno conto dei dati risultanti dalle relative dichiarazioni a dai successivi aggiornamenti viste le procedure gia' poste in essere. Criteri e procedure integrativi alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia. 1. Istituzione albi - Articolazione degli albi: a) ogni conduttore e' identificato nell'albo con un proprio codice valido per tutte le possibili iscrizioni (codice fiscale, che si identifica con il CUAA); eventualmente la regione puo' prevedere un codice identificativo aggiuntivo; b) ogni DO e tutte le relative tipologie sono identificate nell'albo con apposito codice, che viene attribuito con il decreto di approvazione del disciplinare; per tutte le DO gia' esistenti i relativi codici saranno resi noti con uno specifico decreto ministeriale; c) ciascuna unita' vitata ai fini della successiva rivendicazione della produzione DO deve risultare iscritta nel/i rispettivo/i albo/i; d) al fine di consentire l'opzione vendemmiale tra varie DO o IGT coesistenti sulle stesse aree vitate (ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 164/1992), in modo da rivendicare le produzioni DO/IGT nei limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione e, dunque, senza incorrere nell'abbattimento di resa previsto dal comma 4 dell'art. 7 della citata legge, i conduttori interessati devono iscrivere preliminarmente i rispettivi "vigneti" distintamente in ogni albo/elenco per i quali intenderanno, eventualmente, effettuare la scelta in questione; e) il programma informatico di gestione dell'albo deve consentire, in tempo reale, di: verificare la situazione aziendale, con riferimento alla superficie totale vitata, iscritta globalmente all'albo per tutte le DO, e alla superficie vitata di ogni singola DO e tipologia, nonche' la precisa identificazione catastale di ogni singola superficie vitata con riscontro allo schedario viticolo; verificare la situazione generale dell'albo, con particolare riferimento alla superficie vitata della intera DO e delle relative sottozone e delle tipologie distinte nell'albo medesimo; qualora singole unita' vitate siano iscritte a due o piu' albi di DO in tutto o in parte coesistenti sullo stesso territorio, il programma informatico in questione deve assicurare, sia in ambito generale della denominazione che a livello aziendale, il collegamento con tutti gli albi, e deve altresi' evitare il moltiplicarsi delle superfici vitate iscritte, con particolare riguardo ai connessi adempimenti tecnico-produttivi, dichiarativi e statistici; f) il programma informatico di gestione dell'albo deve consentire di affiancare per ogni DO e per ciascuna tipologia i dati relativi alle produzioni annuali rivendicate. 2. Presentazione domande e modulistica - Le domande di iscrizione o variazioni di iscrizione delle unita' vitate allo specifico albo o agli specifici albi sono presentate dai conduttori agli uffici indicati dalle regioni competenti per territorio utilizzando la modulistica, messa a disposizione dai medesimi uffici, contenente almeno gli elementi indicati nello schema riportato in allegato (allegato 1). 3. Termini presentazione domande - Al fine di consentire la rivendicazione delle produzioni DO le domande dovranno essere presentate: entro il 30 aprile, in caso di nuova iscrizione o di variazioni che comportino modificazioni tecnico-produttive (es.: sovrainnesto, ecc.); in caso di variazioni di intestazione delle posizioni dell'albo (variazioni anagrafiche e ragione sociale), tali variazioni devono essere comunicate entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. Le regioni possono eventualmente stabilire altri termini che devono essere resi noti mediante pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali. In particolare ciascuna regione stabilira' il termine entro cui trasmettere alle competenti camere di commercio i dati aggiornati degli albi al fine di consentire la certificazione delle relative produzioni DO. 4. Controlli tecnico-viticoli - Per le richieste di nuova iscrizione o per variazioni che comportano modificazioni tecnico-produttive, i controlli regionali devono accertare la rispondenza degli impianti viticoli alle prescrizioni stabilite negli specifici disciplinari di produzione. 5. Iscrizioni provvisorie - Fatto salvo quanto previsto al punto 3 dei criteri generali, eventuali iscrizioni provvisorie agli albi sono consentite per una sola campagna vendemmiale. Disposizioni transitorie. 1. Nelle more dell'entrata in vigore e dell'attuazione delle disposizioni del presente accordo le regioni, ove sia necessario tenendo conto di quanto disposto al punto 2 dei criteri generali, adottano le misure transitorie, da rendere note con le modalita' ritenute piu' opportune, per consentire l'iscrizione/aggiornamento all'albo e la gestione dello stesso albo, tenendo in ogni caso conto dei dati e degli elementi della dichiarazione delle superfici vitate (modello B1), eventualmente integrando la modulistica di cui alla normativa finora vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967, legge n. 164/1992, circolare n. 5/1996) con gli elementi del modello B1. 2. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente accordo le regioni e le camere di commercio comunicano al Ministero le misure adottate per il trasferimento delle competenze in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5, comma l e 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e le regioni comunicano al Ministero le misure transitorie adottate di cui al precedente punto 1. Termini di applicazione. Il presente accordo e' applicabile a partire dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2002 Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino |
| Allegato 1
SCHEMA DI MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE O VARIAZIONE DI ISCRIZIONE DELLE UNITA' VITATE AGLI ALBI (Punto 2 dei criteri e procedure integrativi alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia del presente Accordo).
1. Si riportano di seguito le informazioni comuni che devono essere presenti nella modulistica adottata da ciascuna regione o provincia autonoma, da utilizzare per la rilevazione delle informazioni relative alle superfici vitate, allo scopo: di aggiornare lo schedario viticolo nazionale (dichiarazioni superfici vitate); di effettuare le iscrizioni e gli aggiornamenti all'albo dei vigneti a DO; di effettuare le iscrizioni e gli aggiornamenti dell'elenco delle vigne IGT. 2. La modulistica si compone di tre parti i cui i dati obbligatori sono: a) dati identificativi del dichiarante (quadro A); b) informazioni relative alle unita' vitate (quadro B), va compilato un quadro per ogni comune oggetto della denuncia; c) iscrizione/variazione delle unita' vitate agli albi o elenchi, con identificazione dei vigneti e delle vigne (quadro C). 3. Le domande di iscrizione/variazione hanno ambito provinciale. |
| ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE E LA COMPILAZIONE DEI QUADRI
Quadro A. Deve contenere le stesse informazioni necessarie ad identificare il richiedente nell'ambito dello schedario viticolo nazionale. Quadro B (relativo alle sole unita' vitate interessate all'iscrizione all'albo DO/elenco IGT). Unita' vitata (UV) - (Elemento di base della dichiarazione delle superfici vitate - schedario viticolo). E' definita come una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che e' omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso (titolo di conduzione), destinazione produttiva, irrigazione, tipo coltura, forma di allevamento, sesto di impianto, vitigno (e' tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purche' gli stessi non superino il 15% del totale), anno di impianto, ecc. Qualora una singola UV sia composta da piu' varieta' di viti, come sopra specificato, e' fatto obbligo di riportare la percentuale dei ceppi relativi ad ogni tipologia varietale ai fini dell'iscrizione all'albo. Superficie vitata - Per il calcolo della superficie dell'unita' vitata si deve fare riferimento alle disposizioni del decreto ministeriale 26 luglio 2000. Vitigno - Si deve fare riferimento al codice della varieta' di vite previsto dal catalogo nazionale delle varieta' di vite. Quadro C. Vigneto - Il vigneto e' l'unita' di base iscrivibile ad un albo/elenco compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione. Il vigneto puo' essere costituito da una unita' vitata (U.V.) o da un insieme di Unita' vitate. E' possibile qualificare il vigneto con un toponimo di "vigna" purche' risulti costituito da una U.V. o da un insieme di U.V. contigue. Una U.V. puo' essere associata ad uno ed un solo vigneto. Iscrizioni all'albo/elenco. Ad un albo/elenco possono essere iscritti piu' vigneti. Un vigneto puo' essere iscritto a uno o a piu' albi/elenchi, purche' siano sempre rispettate le condizioni prescritte dai relativi disciplinari di produzione.
----> Vedere Quadri da pag. 27 a pag. 28 della G.U. <---- |
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