Sono, di recente, intervenuti provvedimenti normativi riguardanti nuovi soggetti, i mediatori creditizi e gli agenti in attivita' finanziaria, operanti nel campo dell'intermediazione finanziaria e sottoposti al controllo dell'Ufficio Italiano dei Cambi. In particolare: il regolamento del 28 luglio 2000, n. 287, in attuazione dell'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ha disciplinato l'attivita' dei mediatori creditizi. A tali soggetti - iscritti in un apposito albo tenuto dall'UIC - e' riservata l'attivita' di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari; il D.M. del 13 dicembre 2001, n. 485, in attuazione del d.lg. del 25 settembre 1999, n. 374, ha disciplinato l'attivita' degli agenti in attivita' finanziaria. A questi ultimi - iscritti in un elenco tenuto dall'UIC - e' riservata l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria, consistente nella promozione e nella conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attivita' finanziarie di cui all'art. 106, comma 1, TUB, sulla base di un incarico stabile, da parte di intermediari finanziari. In relazione a tali provvedimenti vengono, di seguito, fornite disposizioni di vigilanza riguardanti i rapporti tra i predetti soggetti e le banche, con particolare riferimento ai profili concernenti: 1) l'attivita' bancaria fuori sede (cfr. Tit. III, Cap. 2, sez. III, delle istruzioni di vigilanza per le banche); 2) le partecipazioni delle banche (cfr. Tit. IV; Cap. 9, delle istruzioni di vigilanza). Con riferimento alla disciplina dell'attivita' bancaria fuori sede, vengono fornite indicazioni riguardanti anche gli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 TUB. 1) Attivita' bancaria fuori sede (1). 1.1) Mediatori creditizi. Ai sensi del citato regolamento n. 287/2000 (art. 2), e' mediatore creditizio colui che professionalmente o abitualmente mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela in vista della concessione di finanziamenti; il mediatore creditizio non e' legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. A esso e' vietato concludere contratti nonche' effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. Ai fini dell'inquadramento dei mediatori creditizi nell'ambito della disciplina dell'operativita' bancaria fuori sede, si fa presente che l'attivita' di mediazione - mentre risulta incompatibile, per le proprie caratteristiche di neutralita' e indipendenza, con quella di promozione - presenta profili di analogia con il collocamento di finanziamenti per conto di una banca. Si ritiene, infatti, che entrambe le attivita' possano consistere nella raccolta di richieste di finanziamento firmate dal cliente, nel compimento di una prima istruttoria e nell'inoltro delle domande di fido alla banca. L'elemento distintivo tra mediazione e collocamento si rinviene nella richiamata caratteristica di neutralita' e indipendenza della mediazione, che la differenzia rispetto all'attivita' di collocamento, la quale tipicamente si basa su uno specifico incarico conferito dalla banca per favorire la diffusione dei propri prodotti e servizi presso la clientela. Cio' posto, si ritiene che anche l'attivita' di mediazione possa essere svolta - nel rispetto della specifica disciplina che la regola - sulla base di apposite convenzioni con le banche, a condizione, peraltro, che il contenuto delle medesime sia tale da non compromettere il predetto requisito di neutralita' e indipendenza del mediatore (andranno, ad esempio, evitate clausole che impongano al mediatore di operare in via esclusiva con una banca). 1.2) Intermediari finanziari e agenti in attivita' finanziaria. In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 374/1999 (art. 3) e dal decreto ministeriale n. 485/2001 (art. 3), gli intermediari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 TUB possono stabilmente avvalersi degli agenti in attivita' finanziaria, ai fini della promozione e della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attivita' finanziarie previste dal medesimo art. 106. Cio' premesso, con le presenti disposizioni gli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 TUB vengono ricompresi tra i soggetti abilitati all'offerta fuori sede (promozione e collocamento) di prodotti e servizi per conto delle banche. L'esercizio di tali attivita' deve avvenire sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche. Le convenzioni devono limitare l'operativita' degli intermediari a prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali siano predefiniti dalla banca e non modificabili; i contratti si perfezionano solo con il successivo consenso della banca, alla quale resta riservata la valutazione del merito delle operazioni. (1) L'offerta fuori sede da parte di banche di strumenti finanziari e di servizi di investimento resta disciplinata ai sensi del TUF (d.lgs. n. 58/1998). Nell'ambito di tali convenzioni, gli agenti in attivita' finanziaria, di cui gli intermediari convenzionati si avvalgono, possono promuovere e collocare anche i prodotti bancari a condizione che gli agenti medesimi esercitino esclusivamente attivita' finanziarie e quelle connesse e strumentali. In deroga a quest'ultima previsione, si precisa che, con riferimento alla distribuzione di carte prepagate e moneta elettronica bancarie, gli intermediari finanziari possono avvalersi anche di agenti che svolgano contestualmente attivita' di natura commerciale. 1.3) Altre disposizioni. Le banche devono porre la massima cura nel verificare, anche nel corso del rapporto, che i soggetti dei quali si avvalgono per l'operativita' fuori sede posseggano adeguate caratteristiche di professionalita' e di affidabilita'. Si fa presente che nei rapporti con mediatori creditizi, intermediari finanziari e relativi agenti in attivita' finanziaria trovano applicazione le vigenti disposizioni che impongono alle banche adempimenti volti a consentire ai soggetti incaricati del collocamento di rispettare la disciplina di trasparenza e a verificarne l'osservanza nella concreta operativita' (cfr. Titolo III, Cap. 2, sez. III, punto 2.3, e Tit. X, Cap. 1, sez. II, delle istruzioni di vigilanza). In proposito, si richiamano anche le disposizioni (art. 115, comma 1, TUB e art. 16, comma 4, della legge n. 108/1996) in base alle quali gli intermediari finanziari e i mediatori creditizi sono tenuti in via diretta al rispetto delle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Relativamente alla distribuzione di carte prepagate e moneta elettronica bancarie, si precisa che tale attivita' puo' comportare l'incasso del controvalore per conto delle banche e il trasferimento delle disponibilita' alle banche medesime. Data la delicatezza di tali operazioni le banche dovranno prevedere: adeguati presidi tecnologici per la sicurezza delle transazioni, con particolare riguardo al momento della valorizzazione delle carte; plafond predeterminati per singolo distributore; clausole contrattuali volte ad assicurare i livelli quali-quantitativi del servizio, un idoneo sistema di reporting alla banca nonche' il versamento di cauzioni proporzionate al volume di carte distribuite. Dette cautele assumono particolare rilievo quando vengano incaricati della distribuzione agenti che non operino esclusivamente nell'ambito delle attivita' finanziarie. 2) Partecipazioni delle banche. 2.1) Partecipazioni in societa' di mediazione creditizia. Ai sensi del richiamato regolamento n. 287/2000 (art. 3), la mediazione creditizia puo' essere svolta, oltre che da persone fisiche, anche da societa' che abbiano a oggetto lo svolgimento di detta attivita' e che operino per il tramite di soggetti iscritti all'albo. Ai fini della disciplina delle partecipazioni in tali societa' da parte di banche, si rileva che la mediazione creditizia, pur non comportando l'esercizio diretto di attivita' finanziaria, e' strettamente funzionale allo svolgimento di quest'ultima. Cio' posto, si fa presente che le societa' di mediazione creditizia sono da considerarsi societa' "finanziarie" e che le banche possono, pertanto, assumere partecipazioni nelle medesime nel rispetto delle vigenti disposizioni relative a tale categoria di interessenze (Tit. IV, Cap. 9, sez. III). Nelle ipotesi di acquisizione di partecipazioni di controllo, le banche devono avere cura di evitare il determinarsi di legami operativi con le societa' di mediazione che possano compromettere l'osservanza del ripetuto requisito di neutralita' e indipendenza. Si precisa, peraltro, che le societa' di mediazione creditizia non possono essere incluse nel gruppo bancario, tenuto conto che l'attivita' da esse svolta non risulta riconducibile ad alcuna di quelle cui l'art. 59, comma 1, lett. b), TUB, fa riferimento a tali fini. 2.2) Partecipazioni in societa' di agenzia in attivita' finanziaria. L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria, al pari della mediazione creditizia, puo' essere svolta da societa' iscritte nell'elenco tenuto dall'UIC (art. 3 del decreto legislativo n. 374/1999). Al riguardo, si ritiene che tali societa' - nel caso in cui esercitino esclusivamente detta attivita' di agenzia e quelle connesse e strumentali - siano configurabili come societa' "finanziarie" tenuto conto che esse, sulla base di un contratto di agenzia, svolgono un'attivita' riconducibile a quella degli intermediari per conto dei quali operano. Le banche possono, pertanto, acquisire - nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia (Tit. IV, Cap. 9, sez. III) - partecipazioni in societa' della specie, che possono essere incluse nell'ambito del gruppo bancario. |