Gazzetta n. 210 del 7 settembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 1 agosto 2002 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Olivieri, unita' di Cisterna di Latina. (Decreto n. 31391). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed, in particolare, i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995; Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo all'individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista l'istanza della societa' S.r.l. F.lli Olivieri inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo dello stesso, in data 17 maggio 2002, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento; Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 6 maggio 2002, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1 maggio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria, produzione casearia applicato, a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unita', su un organico complessivo di 34 unita'; Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego; Considerato che, pur essendo intervenute preventive intese tra le parti, come da nota dell'11 aprile 2002, tese alla sottoscrizione del verbale d'accordo, tale verbale e' stato sottoscritto, a seguito di convocazione della regione Lazio, solo in data 6 maggio 2002; Decreta: Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 2002 al 30 aprile 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore del lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Olivieri, con sede in Cisterna di Latina (Latina), unita' di Cisterna di Latina (Latina), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unita', su un organico complessivo di 34 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Olivieri, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 agosto 2002 Il direttore generale: Achille |
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