Gazzetta n. 209 del 6 settembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 22 luglio 2002 |
Criteri generali di concessione del trattamento CIGS alle aziende appaltatrici di servizi di mensa presso aziende industriali, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155. (Decreto n. 31347). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 23, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, che ha esteso ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione il trattamento straordinario di integrazione salariale; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 3 agosto 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 1993, recante interventi della Cassa integrazione guadagni nei confronti dei dipendenti di azienda appaltatrici di servizi di mense; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002, recante "Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzioni di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali", che ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale; Vista la propria direttiva generale annuale sull'azione amministrativa e sulla gestione emanata, per l'anno 2002, in data 8 febbraio 2002 e registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2002, nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti criteri; Considerato che, negli anni trascorsi dall'adozione della citata delibera CIPI del 3 agosto 1993, si e' constatato, in fase di istruttoria tecnica selettiva delle istanze di CIGS, che i criteri dalla stessa recati escludono dalla tutela dell'integrazione salariale ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 155 del 1981, talune fattispecie, che presentano peculiari caratteristiche connesse alle diverse e innovative forme e modalita' di gestione dell'attivita' delle aziende appaltatrici dei servizi di mensa; Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modificazione ed all'aggiornamento della richiamata delibera CIPI del 3 agosto 1993;
Decreta: Art. 1. Requisiti
1. Gli accertamenti di cui all'art. 23, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono effettuati secondo le modalita' di seguito indicate: a) requisiti soggettivi: a1) essere alle dipendenze di un'azienda appaltatrice di servizi di mensa o ristorazione che comprenda nel proprio organico almeno quindici addetti per i quali vengano versati i contributi CIG; a2) svolgere tale attivita' in modo prevalente e continuativo; a3) essere sospesi dal lavoro o effettuare un orario di lavoro ridotto in dipendenza di una contrazione dell'attivita' dell'azienda committente; b) requisiti oggettivi: b1) la contrazione dell'attivita' dell'azienda di mensa deve essere in diretta connessione con la contrazione dell'attivita' dell'impresa committente; b2) le difficolta' dell'impresa committente devono essere gia' state oggetto di specifici provvedimenti di integrazione salariale, ivi compreso l'intervento di integrazione salariale a seguito della sottoscrizione di contratti di solidarieta' ai sensi del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863 del 1984, citato nelle premesse. 2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi l'impresa interessata deve fornire specifici elementi informativi in ordine a: a) durata dei contratti di lavoro; b) orario di lavoro giornaliero; c) esclusivita' del rapporto di lavoro con l'azienda appaltatrice dei servizi di mensa o eventuali altri lavori svolti dal dipendente (con indicazione delle ore dedicate ad altre attivita). 3. Ai fini della verifica dei requisiti oggettivi, l'impresa deve allegare all'istanza, presentata nei modi e nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000, citato nelle premesse, una dichiarazione della societa' committente dalla quale risulti: a) l'organico di stabilimento nel periodo in cui e' stato fatto ricorso alla CIG (indicando se ordinaria o straordinaria e in quest'ultimo caso la specifica causa); b) il numero dei lavoratori sospesi a zero ore o lavoranti a orario ridotto (specificando l'entita' della riduzione). |
| Art. 2. Disposizioni finali
1. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto deve contenere il programma che l'impresa esercente l'attivita' di mensa intende attuare al fine di ridurre l'eventuale esubero del personale, anche mediante attivita' di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne, ovvero attraverso un suo diverso impiego presso altre aziende appaltanti. 2. L'intervento di integrazione salariale in favore dell'azienda appaltatrice richiedente non puo' eccedere il periodo di ricorso alla CIG ordinaria o straordinaria effettuato dall'azienda committente. 3. Le modalita' ed i criteri indicati nel presente decreto si applicano alle istanze presentate al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, successivamente alla data di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. L'efficacia della delibera CIPI del 3 agosto 1993, citata nelle premesse, cessa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 2002
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 70 |
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