Gazzetta n. 209 del 6 settembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 20 agosto 2002 |
Ricostituzione del comitato provinciale e delle commissioni speciali, presso la sede I.N.P.S. di Siena. |
|
|
IL DIRETTORE PROVINCIALE del lavoro di Siena
Visti: il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687, recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro; la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e recante norme in materia di sicurezza sociale; il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, contenente norme di attuazione della predetta legge; l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente l'abolizione dei fogli degli annunzi legali delle province; la legge 9 marzo 1989, n. 88, sulla ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. che modifica, fra gli altri, gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 369; la legge 30 dicembre 1986, n. 936, sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con particolare riferimento all'art. 4, in cui sono specificati gli elementi sintomatici del grado di rappresentativita' delle associazioni sindacali; le direttive ministeriali sulla costituzione degli organi collegiali dell'I.N.P.S., con particolare riferimento alla circolare n. 31/89 del 14 aprile 1989 ed alla circolare n. 33/89 del 19 aprile 1989 emanate dalla Direzione generale della previdenza sociale - Divisione III, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88; la circolare prot. n. 13409 del 26 aprile 1993 della Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale prevede che tutti gli organi disciplinati dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica sono rinnovati ogni quattro anni; il decreto di ricostituzione del comitato presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Siena e delle speciali commissioni per la decisione dei ricorsi concernenti i lavoratori autonomi, n. 725 del 13 febbraio 1998 e successive modificazioni. Considerato che: si deve provvedere alla nuova ricostituzione dei predetti organi collegiali; il comitato deve essere composto cosi' come previsto dal primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 369, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989; alla composizione delle speciali Commissioni per la decisione dei ricorsi concernenti prestazioni relative a lavoratori autonomi si deve provvedere in conformita' con quanto stabilito dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989; ai fini della nomina dei componenti del comitato si deve procedere preliminarmente alla ripartizione dei componenti di tale organo tra i settori economici interessati all'attivita' dell'I.N.P.S. ed, in particolare, alle funzioni dei comitati provinciali, in osservanza dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970; Viste le risultanze degli atti istruttori; Ritenuto che: la competenza e' propria; e' stata effettuata la ripartizione dei membri del comitato in attuazione dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970; ai fini dell'attribuzione dei posti dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nell'ambito del comitato e delle speciali commissioni, tenuto conto anche del numero limitato dei posti disponibili, occorre accertare quali siano le associazioni sindacali piu' rappresentative e, di conseguenza, in assenza di norme di legge, occorre predeterminare i criteri di valutazione della maggiore rappresentativita'; un primo criterio di valutazione puo' essere costituito dalle indicazioni contenute nel quinto comma dell'art. 4 della legge n. 936/1986 sul CNEL; nella individuazione dei criteri selettivi della maggiore rappresentativita', un consolidato indirizzo giurisprudenziale, tendente alla valorizzazione del pluralismo partecipativo, ritiene che, ai fini della valutazione del grado di rappresentativita', vanno necessariamente considerate, accanto al dato quantitativo della consistenza numerica dei soggetti rappresentati e della maggiore o piu' complessa struttura organizzativa dell'associazione sindacale, la specialita', qualita' e rilevanza degli interessi collettivi coinvolti; inoltre, l'orientamento giurisprudenziale ha specificato che i criteri selettivi della maggiore rappresentativita' devono essere tali da consentire un equo contemperamento del c.d. criterio maggioritario (attribuzione di tutti i posti disponibili alla associazione sindacale datoriale piu' rappresentativa del settore), con il criterio selettivo rispondente al principio di rilevanza costituzionale (art. 3 Cost.) del pluralismo partecipativo (considerazione anche della specificita', qualita' e rilevanza degli interessi espressi); dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' stata affermata la necessita' di "un contemperamento del criterio pluralistico con il principio proporzionale, che richiede una selezione tra le associazioni piu' rappresentative, di quelle piu' rappresentative"; la Corte costituzionale (sent. n. 975/1988) ha espresso l'orientamento per cui "la legge non puo' individuare a priori una o piu' organizzazioni determinate come maggiormente rappresentative, ma deve rimettere tale determinazione all'autorita' amministrativa preposta alla nomina che, volta per volta, valutera', comparativamente, il rispettivo grado di rappresentativita' delle associazioni sindacali esistenti"; ai fini della piu' corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operativita' e sul grado di rappresentativita' delle associazioni sindacali, in carenza di una espressa previsione normativa, si debbano applicare, essenzialmente, i seguenti criteri di valutazione: per le organizzazioni sindacali dei lavoratori: la consistenza numerica degli iscritti; per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro: a) consistenza numerica delle aziende associate e dei lavoratori da queste occupate; b) partecipazione alla contrattazione collettiva; c) diffusione delle strutture organizzative sul territorio; d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive presso la Direzione provinciale del lavoro ed in sede sindacale in rapporto dialettico con le organizzazioni contrapposte; e) stipula contratti collettivi di lavoro; in base ai dati acquisiti in sede istruttoria, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sono risultate C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.; l'associazione sindacale dei dirigenti di azienda piu' rappresentativa e' risultata la C.I.D.A. (Confederazione italiana dei dirigenti di azienda); ai fini della individuazione della "maggiore rappresentativita'" delle associazioni di parte datoriale assumono rilievo, oltre che i dati dedotti secondo i sopraelencati criteri di valutazione, anche gli ulteriori parametri valutativi del grado di incidenza sul piano sociale, economico, produttivo ed occupazionale delle aziende iscritte alle predette associazioni, unitamente alla loro partecipazione attiva ai vari organi collegiali provinciali; sulla base della ripartizione per settori economici dei membri in rappresentanza dei datori di lavoro, due posti devono essere attribuiti al settore industria ed un posto al settore agricoltura; per i due posti assegnati ai datori di lavoro del settore industria, concorrono due associazioni datoriali maggiormente rappresentative: Assindustria Siena - Associazione industriali della provincia di Siena e API Toscana; l'Assindustria Siena e' l'associazione con maggiore consistenza in ambito provinciale; peraltro, l'altra associazione datoriale del settore industria (API Toscana), pur disponendo di una organizzazione di minore consistenza, ha comunque una potenzialita' organizzativa consolidata nel territorio e tutela interessi di categoria avvertiti e valutati in modo diversificato nel tessuto sociale rispetto agli interessi tutelati dall'associazione di maggior peso indicata al precedente punto; in coerenza con l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato concernente contemperamento del criterio c.d. maggioritario con il criterio, di rilevanza costituzionale, del pluralismo partecipativo, appare corretto, per il settore in esame, che, nell'attribuzione dei posti disponibili, sia riconosciuta la rappresentativita', non solo dell'Assindustria Siena, ma anche dell'API Toscana; di conseguenza, per quanto attiene i datori di lavoro del settore industria, un posto in seno al costituendo comitato deve essere assegnato all'Assindustria Siena ed un posto all'API Toscana; per quel che concerne il settore agricolo, in base alle risultanze istruttorie ed alle valutazioni incrociate e comparate, formulate sulla base degli indicatori e dei criteri selettivi sopra enunciati, emerge, nel comparto datori di lavoro, la maggiore rappresentativita' dell'Unione provinciale agricoltori rispetto alle altre associazioni concorrenti (Confederazione nazionale coltivatori diretti e Confederazione italiana agricoltori); pertanto il posto attribuito al settore agricolo deve essere assegnato all'Unione provinciale agricoltori; e' opportuno procedere contestualmente e con gli stessi criteri selettivi della maggiore rappresentativita' anche alla nomina dei quattro componenti di ognuna delle tre speciali commissioni del comitato provinciale previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989; ai fini della nomina dei componenti delle predette speciali commissioni, le associazioni piu' rappresentative sono risultate le seguenti: a) per la categoria coltivatori diretti, mezzadri e coloni: Confederazione italiana agricoltori e Confederazione nazionale coltivatori diretti; b) per la categoria artigiani: Confederazione nazionale artigianato e Confartigianato; c) per la categoria esercenti attivita' commerciali: Confcommercio Siena e Confesercenti Siena; si sono richieste alle associazioni sindacali piu' rappresentative le designazioni dei rappresentanti in seno al comitato ed alle commissioni speciali; da parte di C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. sono state effettuate designazioni congiunte dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti; ugualmente, le associazioni dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sopra indicate hanno designato congiuntamente i propri rappresentanti in seno al comitato ed alle commissioni speciali previste dall'art. 46 della citata legge n. 88/1989; le altre associazioni sindacali di categoria piu' rappresentative hanno provveduto alle rispettive designazioni;
Decreta: Art. 1.
E' ricostituito il comitato provinciale presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena. Esso ha la seguente composizione: A) Componenti di diritto: direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Siena; direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato di Siena; dirigente pro-tempore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Siena. B) Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti: Baroni Franco - C.G.I.L.; Caselli Franco - C.G.I.L.; Vinciarelli Fernando - C.G.I.L.; Santini Marco - C.G.I.L.; Angelini Michela - C.G.I.L.; Gradi Paolo - C.I.S.L.; Coppi Iose - C.I.S.L.; Maffei Graziano - C.I.S.L.; Rossi Umberto - U.I.L.; Iozzi Edoardo - U.I.L. C) Componente in rappresentanza dei dirigenti di azienda: Bocci dott. Giuliano - C.I.D.A. D) Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro: Industria: Gemini rag. Roberto - Assindustria Siena - Associazione industriali della provincia di Siena; Savelli dott. Aviano - A.P.I. Toscana. Agricoltura: Cavicchioli Gianluca - Confagricoltura - Unione provinciale agricoltori di Siena. E) Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi: Commercio: Mazzuoli Fornacelli Liliana - Confesercenti Siena. Artigianato: Parigi Stefano - Confederazione nazionale artigianato. Agricoltura: Serafini Stefano - Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale coltivatori diretti. |
| Art. 2.
Sono nominati membri delle speciali commissioni del comitato provinciale, previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989 citata, i seguenti: A) Per la commissione della categoria coltivatori diretti, mezzadri e coloni: Ciacci Giulio - Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale coltivatori diretti; De Angelis Luigi - Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale coltivatori diretti; Beligni Roberto - Confederazione italiana agricoltori - Federazione provinciale di Siena; Giannini Enrico - Confederazione italiana agricoltori - Federazione provinciale di Siena. B) Per la commissione della categoria artigiani: Paccagnini Marco - Confederazione nazionale artigianato; Cosimi Fabio - Confartigianato associazione provinciale - Artigianato senese; Fedolfi Chiara - Confartigianato associazione provinciale - Artigianato senese; Cosimi Anna - Confartigianato associazione provinciale - Artigianato senese. C) Per la commissione della categoria esercenti attivita' commerciali: Rosini Raffaella - Confcommercio; Guazzi Enrico - Confcommercio; Burroni Giovanni - Confcommercio; Presenti Valerio - Confesercenti. Le speciali commissioni previste ai punti A, B e C dell'art. 2 del presente decreto sono presiedute, rispettivamente, dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attivita' commerciali in seno al comitato provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 3, della citata legge n. 88/1989. Fanno, altresi', parte delle predette commissioni speciali i componenti di diritto del comitato provinciale. |
| Art. 3.
Il comitato e le speciali commissioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 restano in carica quattro anni. |
| Art. 4.
Il presente decreto - previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 - sara' trasmesso alla sede provinciale dell'I.N.P.S. di Siena che ne curera' la successiva esecuzione. |
| Art. 5.
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Siena, 20 agosto 2002 Il direttore provinciale: Berloco |
|
|
|