IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il decreto rettorale n. 501 Reg. XXXVIII in data 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2000, con cui e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma; Richiamati il decreto rettorale n. 881 Reg. XXXIV in data 30 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 3 luglio 2001, ed il decreto rettorale n. 1661 Reg. XXXIX, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 261 del 9 novembre 2001, con i quali sono state apportate alcune modifiche allo statuto; Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta, in data 18 maggio 2001, 1 giugno 2001, 11 giugno 2001, 22 giugno 2001, 22 ottobre 2001, 26 novembre 2001, 21 dicembre 2001, 28 gennaio 2002, 18 febbraio 2002, 15 marzo 2002, 18 marzo 2002, con cui sono state approvate ulteriori modifiche allo statuto dell'Universita' di Parma; Vista la nota in data 7 maggio 2002, con la quale e' stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il testo contenente le proposte di modifica allo statuto per il controllo di legittimita' e di merito a norma dell'art. 6, comma 10, della precitata legge n. 168/1989; Preso atto dei rilievi fatti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in merito alle proposte di modifiche presentate e notificati con nota in data 17 giugno 2002; Vista l'ulteriore deliberazione in data 18 luglio 2002 con cui il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta, hanno preso atto dei rilievi formulati dal MIUR, adeguando conseguentemente le proposte di modifica allo statuto; Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche allo statuto dell'ateneo; Decreta: 1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma e' modificato come segue: L'art. 2, comma 1, e' sostituito dal seguente: L'universita', sede primaria di ricerca e di formazione scientifica e tecnologica, garantisce, in conformita' ai principi richiamati all'art. 1, ai singoli docenti e alle strutture scientifiche autonomia nella ricerca. L'art. 3, comma 6, e' sostituito dal seguente: L'universita' puo' istituire ed attivare facolta', corsi di studio (corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di alta formazione) ed altre iniziative didattiche previste dalla vigente normativa, utilizzando anche il supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con enti pubblici e soggetti privati nazionali ed internazionali. L'art. 3 e' integrato con il comma 7, con conseguente slittamento della numerazione: L'universita' puo' attivare forme di iscrizione di studenti non impegnati a tempo pieno. L'art. 3, comma 7, e' sostituito dal seguente, che diventa comma 8: Con apposito regolamento l'ateneo definisce le modalita' di passaggio dei docenti da una struttura di appartenenza ad un'altra. L'art. 4 e' integrato con il comma 5, con conseguente slittamento della numerazione: L'universita' pone in essere strumenti idonei a rendere gli studi universitari pienamente fruibili dagli studenti con disabilita'. L'art. 4, comma 6, e' sostituito dal seguente, che diventa comma 7: L'universita', nell'ambito delle proprie finalita' e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il corso di studio. L'art. 6, comma 3, e' abrogato. L'art. 7 e' sostituito dal seguente: Sono organi di governo: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione. L'art. 8, comma 2, e' sostituito dal seguente: Il rettore viene eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, che abbiano optato o optino per il tempo pieno ed e' proclamato eletto con decreto del Ministro. Il rettore dura in carica quattro anni e non puo' essere rieletto consecutivamente per piu' di una volta. L'art. 8, comma 3, e' sostituito dal seguente: Le elezioni del rettore si svolgono nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato e vengono indette dal decano. Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore la data prevista per le elezioni del rettore sono presentate le candidature che debbono essere sottoscritte da almeno dieci membri del corpo elettorale. Ciascun candidato deve rendere pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nel governo dell'universita'. L'art. 8, comma 4, e' sostituito dal seguente: L'ufficio di rettore e' incompatibile con quello di preside di facolta', di presidente di corso di studio e di direttore di dipartimento. L'art. 8, comma 5.3, e' sostituito dal seguente: al personale tecnico-amministrativo. I voti espressi saranno calcolati nella misura del 10%. L'art. 8, comma 8, e' sostituito dal seguente: Il rettore nomina con proprio decreto il pro-rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che abbiano optato o che optino per il tempo pieno. Il pro-rettore supplisce il rettore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza, nonche', in caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. In caso di cessazione anticipata dalla carica di rettore, il decano dei professori indice nuove elezioni entro trenta giorni. L'art. 9, comma 2.2, e' sostituito dal seguente: elabora e approva il piano pluriennale di sviluppo, sulla base delle linee di riferimento indicate dal rettore, delle proposte formulate dalle facolta' e dai dipartimenti, sentito il consiglio degli studenti, il consiglio di amministrazione e il consiglio del personale tecnico-amministrativo. L'art. 9, comma 2.12, e' sostituito dal seguente: stabilisce le priorita' programmatiche sulla base delle quali dovra' orientarsi la valutazione delle attivita' didattiche. L'art. 9, comma 2.13, e' sostituito dal seguente: stabilisce le priorita' programmatiche sulla base delle quali dovra' orientarsi la valutazione delle attivita' scientifiche. L'art. 9 e' integrato con il comma 5, con conseguente slittamento della numerazione: Le deliberazioni del senato accademico che comportino spese a carico dell'ateneo devono essere sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione. L'art. 9 e' integrato con l'inserimento del comma 5.6, che diventa comma 6.6: Comma 6.6. - Il direttore amministrativo. L'art. 9, comma 6, che diventa comma 7, e' sostituito dal seguente: I membri delle componenti elettive del senato accademico sono nominati con decreto del rettore e non possono essere rieletti consecutivamente piu' di una volta. L'art. 9, comma 7, che diventa comma 8, e' sostituito dal seguente: Le funzioni di segretario del senato accademico sono esercitate dal direttore amministrativo che potra' avvalersi di collaboratori. Il comma 9, dell'art. 9, e' abrogato con conseguente slittamento della numerazione. L'art. 9 comma 10, e' sostituito dal seguente: La carica di membro del senato accademico, fatta eccezione per il rettore, il pro-rettore e il direttore amministrativo e' incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione. L'art. 10, comma 2.10, e' sostituito dal seguente: l'importo e le modalita' di assegnazione dei contributi agli organismi studenteschi per lo svolgimento delle attivita' autogestite, sentito il consiglio degli studenti. L'art. 10, comma 2.11, e' sostituito dal seguente: l'ammontare dell'indennita' per il rettore, il pro rettore, i presidi, i direttori di dipartimento, i componenti il consiglio di amministrazione, il senato accademico, il nucleo di valutazione, il collegio dei revisori dei conti e per gli incaricati di attivita' istituzionali o comunque attinenti al funzionamento dell'ateneo. L'art. 10, comma 2.12, e' sostituito dal seguente: i criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo fra le strutture dell'ateneo. L'art. 10 e' integrato con il comma 2.14: Le riammissioni in servizio del personale. L'art. 10, comma 8.10, e' sostituito dal seguente: il sindaco del comune di Parma o un suo delegato permanente. L'art. 10, comma 8.11, e' sostituito dal seguente: il presidente della provincia o un suo delegato permanente. L'art. 10, comma 8.12, e' abrogato con conseguente slittamento della numerazione. L'art. 10, comma 8.13, che diventa 8.12, e' sostituito dal seguente: un rappresentante del Ministero competente designato dal Ministro. L'art. 11 e' sostituito dal seguente: Il consiglio di amministrazione e il senato accademico possono costituire una commissione congiunta e paritetica con finalita' consultive e di coordinamento. L'art. 13, comma 2.1, e' sostituito dal seguente: esprime pareri obbligatori nei casi previsti dallo statuto e puo' avanzare proposte sui regolamenti dell'ateneo per la parte che concerne la didattica e i servizi agli studenti, sulla determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti, sulle misure attuative del diritto allo studio, sull'organizzazione dei servizi erogati agli studenti, sulle norme regolamentari per la elezione delle rappresentanze studentesche; puo', inoltre, avanzare proposte sulle modifiche dello statuto. L'art. 13, comma 2.2, e' sostituito dal seguente: puo' avanzare proposte su argomenti inerenti al diritto allo studio da inserire all'ordine del giorno del senato accademico e del consiglio di amministrazione. L'art. 13, comma 4, e' sostituito dal seguente: Con apposito regolamento, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio degli studenti, vengono fissati i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del consiglio. Il regolamento e' emanato dal rettore. L'art. 13, comma 5, e' sostituito dal seguente: Il consiglio degli studenti redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti che viene trasmessa al rettore, al consiglio di amministrazione e al senato accademico. L'art. 13, comma 6, e' sostituito dal seguente: I membri del consiglio degli studenti durano in carica due anni. L'art. 14 e' sostituito dal seguente: Comma 1. - E' istituito il nucleo di valutazione di ateneo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico e comunque non appartenenti all'Universita' di Parma, per le funzioni e gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e successive modificazioni ed integrazioni. Comma 2. - Non possono far parte del nucleo di valutazione il rettore, il pro rettore, i delegati del rettore, il direttore amministrativo, i dirigenti, i membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Comma 3. - I membri del nucleo di valutazione durano in carica quattro anni e non possono essere confermati consecutivamente per piu' di una volta. L'art. 17 e' sostituito dal seguente: Il comitato ha il fine di promuovere l'attuazione di politiche di pari opportunita', nel rispetto del principio di uguaglianza di trattamento tra uomo e donna. Il comitato ha funzione propositiva e consultiva; promuove azioni volte ad eliminare situazioni di discriminazione sia nell'attivita' lavorativa che di studio. La composizione e le modalita' di funzionamento del comitato sono definite da apposito regolamento. L'art. 18, comma 5, e' sostituito dal seguente: Le attivita' di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziate con fondi appositamente stanziati dal Ministero competente secondo la normativa vigente, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Universita' o da altri enti. L'art. 20, comma 1, e' sostituito dal seguente: La facolta' e' la struttura preposta al coordinamento, in collaborazione con i dipartimenti interessati, delle attivita' didattiche a tutti i livelli. L'art. 20, comma 2.3, e' sostituito dal seguente: Il consiglio di presidenza. L'art. 20, comma 2.4, e' sostituito dal seguente: I consigli di corso di studio ad essa afferenti. L'art. 21, comma 1.1, e' sostituito dal seguente: programma e coordina l'utilizzazione delle risorse didattiche, sentiti i consigli di corso di studio ed i consigli di dipartimento interessati. L'art. 21, comma 2, e' abrogato con conseguente slittamento della numerazione. L'art. 21, comma 3.1, che diventa comma 2.1, e' sostituito dal seguente: dai professori di ruolo e fuori ruolo e da una rappresentanza dei ricercatori della facolta' pari ai 9/10 del numero dei professori di ruolo della facolta'. I criteri per la nomina della rappresentanza dei ricercatori sono fissati da apposito regolamento di ateneo. L'art. 21, comma 3.2, che diventa comma 2.2, e' sostituito dal seguente: da una rappresentanza studentesca costituita da un minimo di due a un massimo di dieci persone e, comunque, non superiore al 15% dell'insieme delle componenti di cui al punto precedente. L'art. 21, comma 6, che diventa comma 5, e' sostituito dal seguente: Il regolamento organizzativo di facolta' stabilisce le norme relative al funzionamento del consiglio di facolta' per quanto non regolato dallo statuto, dal regolamento generale di ateneo e dal regolamento didattico di ateneo. L'art. 22, comma 1, e' sostituito dal seguente: Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta' e il consiglio di presidenza, cura l'esecuzione delle delibere, ha la vigilanza sulle attivita' didattiche che fanno capo alla facolta', redige la relazione annuale sull'attivita' didattica della facolta' ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dagli altri atti normativi dell'ateneo e dalle leggi. L'art. 22, comma 4, e' sostituito dal seguente: Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno un preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il preside vicario e' nominato con decreto del rettore. L'art. 23, comma 1, e' sostituito dal seguente: Del consiglio di presidenza fanno parte il preside, il preside vicario, i presidenti dei consigli di corso di laurea ed i presidenti dei consigli di corso di laurea specialistica. I regolamenti organizzativi di facolta' possono prevedere la partecipazione di ulteriori membri in rappresentanza di altre strutture. L'art. 23, comma 2, e' sostituito dal seguente: Il consiglio di presidenza collabora con il preside nell'istruttoria delle delibere da sottoporre alle decisioni del consiglio di facolta'. L'art. 24, comma 1, e' sostituito dal seguente: Per ogni corso di studio e' costituito un consiglio di corso di studio. Nelle facolta' cui afferiscono piu' corsi di studio il consiglio di facolta' puo' unificare piu' consigli di corso di studio della medesima classe o unificare il consiglio di corso di laurea specialistica con il consiglio del corso di laurea (triennale) che ha reso possibile la sua istituzione. L'art. 24, comma 3.1, e' sostituito dal seguente: i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso ed i ricercatori che svolgono attivita' didattica per un insegnamento afferente al corso. L'art. 24, comma 3.2, e' sostituito dal seguente: cinque rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di laurea specialistica quinquennale; cinque rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di laurea specialistica unificata con corso di laurea triennale; cinque rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di laurea specialistica unica nella classe; tre rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di laurea specialistica seconda nella classe. L'art. 25, comma 1, e' sostituito dal seguente: In ogni facolta' e' costituito un comitato paritetico per la didattica docenti-studenti. Il regolamento di facolta' puo' prevedere comitati paritetici di corso di studio, con specifico riferimento ai pareri concernenti la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi specifici dei corsi di studio. Il titolo dell'art. 27 assume la seguente dicitura: Master universitari e altre attivita' didattiche. L'art. 27, comma 1, e' sostituito dal seguente: I corsi di perfezionamento e di alta formazione per Master universitari sono istituiti e disciplinati dal regolamento didattico di ateneo. L'art. 29, comma 1, e' sostituito dal seguente: Il dipartimento e' la struttura che raggruppa e organizza aggregazioni di settori di ricerca omogenei per fine e/o per metodo. L'art. 29, comma 2, e' sostituito dal seguente: Il dipartimento coordina e programma le attivita' di ricerca e collabora alla programmazione delle attivita' didattiche promosse dalle facolta'. L'art. 29 e' integrato con il comma 3, con conseguente slittamento della numerazione: Il dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei singoli docenti e il loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. L'art. 29, comma 7, che diventa comma 8, e' sostituito dal seguente: Ciascun docente afferisce ad un solo dipartimento scelto in base ai propri interessi scientifici e culturali. Il mancato esercizio del diritto di opzione comporta l'assegnazione d'ufficio da parte del senato accademico. L'eventuale rifiuto da parte del consiglio di dipartimento deve essere motivato da incompatibilita' di interessi scientifici. Contro il provvedimento di rifiuto e' ammesso ricorso al rettore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'art. 29, comma 9.1, che diventa comma 10.1, e' sostituito dal seguente: il consiglio. L'art. 29, comma 9.2, che diventa comma 10.2, e' sostituito dal seguente: il direttore. L'art. 29, comma 9.3, che diventa comma 10.3, e' sostituito dal seguente: la giunta. L'art. 29, comma 15, che diventa comma 16, e' sostituito dal seguente: Il consiglio e' l'organo che delibera la programmazione e la gestione delle attivita' del dipartimento secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal regolamento di dipartimento. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, una rappresentanza pari al 10% del personale tecnico-amministrativo con un minimo di due e il segretario di dipartimento che funge anche da segretario del consiglio. Ne fa parte, inoltre, una rappresentanza dei dottorandi, specializzandi, assegnisti, secondo quanto stabilito dal regolamento di dipartimento. Il comma 16 dell'art. 29 e' abrogato, con conseguente slittamento della numerazione. Il titolo del capo III assume la seguente dicitura: "Centri". Il titolo dell'art. 30 assume la seguente dicitura: "Centri universitari". L'art. 30, comma 1, e' sostituito dal seguente: Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, puo' deliberare la istituzione di: 1.1. Centri interdipartimentali di ricerca o di servizi, di cui alla legge n. 382/1980. 1.2. Centri interfacolta' per attivita' di ricerca, di didattica e museale. 1.3. Centri cimici nella facolta' di medicina e chirurgia che svolgano funzioni assistenziali dello stesso tipo di analoghe strutture del Servizio sanitario nazionale. 1.4. Centri didattico-amministrativi o di servizi, costituiti da personale tecnico-amministrativo e da eventuali spazi ed attrezzature, finalizzati alla organizzazione della didattica di facolta' o alla fornitura di servizi specialistici sia a strutture amministrative che a dipartimenti e facolta'. 1.5. Centri di collaborazione, tramite i quali si esplicano attivita' e servizi con enti pubblici e privati. L'art. 30, comma 2, e' sostituito dal seguente: Le risorse necessarie per il funzionamento dei centri, con particolare riferimento alle spese generali di ogni tipo, personale e spazi utilizzati compresi, sono di norma garantite dalle utenze interne od esterne e/o dalle istituzioni coinvolte. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' assegnare ai centri un contributo annuale come dotazione per l'espletamento delle loro funzioni. L'art. 30, comma 3, e' sostituito dal seguente: Il regolamento generale di ateneo stabilisce le modalita' per l'istituzione ed attivazione, per l'organizzazione, per la regolamentazione e il funzionamento, per la verifica del perseguimento delle finalita' istitutive, per la disattivazione dei centri nelle varie tipologie. E' inserito l'art. 31 - Centri interuniversitari, con conseguente slittamento della numerazione di tutti i successivi articoli. Art. 31 - Comma 1. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare, su proposta del senato accademico, la istituzione di (o la adesione a) centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di universita' diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da piu' universita' tramite la stipula di apposite convenzioni. Art. 31 - Comma 2. Le modalita' per la costituzione dei (o la adesione a) centri interuniversitari sono quelle previste dalla normativa vigente e riportate nel regolamento generale di ateneo. Il comma 1 dell'art. 31, che diventa art. 32, e' sostituito dal seguente: Il sistema bibliotecario di ateneo e' l'insieme coordinato delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante l'integrazione con il Sistema bibliotecario nazionale e altri progetti di interesse del Ministero competente. Il comma 2 dell'art. 31, che diventa art. 32, e' sostituito dal seguente: Il sistema bibliotecario di ateneo promuove e realizza l'accesso alle informazioni e ai documenti mediante la predisposizione di servizi mirati a recepire le esigenze informative dell'utenza, a soddisfarle anche in collaborazione con altre istituzioni e sistemi nazionali, internazionali, specialistici e finalizzati e a diffondere la piu' ampia alfabetizzazione sull'uso delle risorse bibliografiche. Il comma 3 dell'art. 31, che diventa art. 32, e' sostituito dal seguente: Il sistema degli archivi, delle raccolte d'arte, naturalistiche e scientifiche di ateneo e' l'insieme di tutte le strutture responsabili dell'acquisizione, della conservazione, della valorizzazione e della fruizione di tali beni. L'ex art. 31, che diventa art. 32, e' integrato con il comma 4 con conseguente slittamento della numerazione: I livelli e l'organizzazione del sistema bibliotecario di ateneo e del sistema degli archivi e dei musei sono disciplinati da regolamenti approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. Il comma 2 dell'art. 32, che diventa art. 33, e' sostituito dal seguente: La pianta organica, redatta tenendo conto della disponibilita' delle risorse finanziarie e delle esigenze di funzionalita' e di rinnovamento delle strutture organizzative dell'ateneo, sulla base degli effettivi carichi di lavoro, e' soggetta a periodica revisione. Il comma 2 dell'art. 34, e' abrogato. L'art. 37, che diventa art. 38, e' sostituito dal seguente: E' attribuita autonomia finanziaria, amministrativa, contabile ai dipartimenti. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' attribuire autonomia finanziaria, amministrativa, contabile, a centri e ad altre strutture dell'universita' sulla base del regolamento generale di ateneo. Il comma 3 dell'art. 38, che diventa art. 39, e' sostituito dal seguente: L'Universita' puo' utilizzare specialisti e professionisti di alta qualificazione ai quali affidare per contratto attivita' didattiche per gli insegnamenti previsti nei corsi di studio. Le modalita' di utilizzo e i criteri di selezione sono disciplinati da apposito regolamento. Il comma 4 dell'art. 38, che diventa art. 39, e' sostituito dal seguente: I rapporti esterni dell'ateneo sono disciplinati da apposito regolamento. Il comma 1 dell'art. 39, che diventa art. 40, e' sostituito dal seguente: L'Universita' promuove e partecipa a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alla didattica, alla ricerca e alla formazione o, comunque, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Il comma 3.4 dell'art. 39, che diventa art. 40, e' sostituito dal seguente: espressa previsione di forme di tutela degli interessi dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale. L'art. 39, che diventa art. 40, e' integrato con l'inserimento del comma 3.7: I rappresentanti dell'Universita' negli organi delle societa' o delle altre forme associative costituite a norma del comma 1 del presente articolo sono nominati con decreto del rettore. Sono tenuti a trasmettere annualmente al rettore una relazione sull'attivita' svolta. Il comma 1 dell'art. 40, che diventa art. 41, e' sostituito dal seguente: Al fine di garantire le necessarie connessioni tra le attivita' di didattica, di ricerca e di assistenza, per assicurare la piu' ampia e completa formazione degli studenti, la specializzazione e l'aggiornamento permanente del medici, dei laureati non medici, delle figure professionali sanitarie e di tutti coloro che operano nell'area sanitaria, l'Universita' si avvale di appositi accordi e convenzioni che disciplinino i rapporti tra la facolta' di medicina e chirurgia, la facolta' di medicina veterinaria ed eventuali altre facolta' interessate e le amministrazioni pubbliche e/o private che operano in ambito sanitario. Tali accordi e convenzioni non possono prevedere obblighi che pregiudichino le attivita' didattiche e di ricerca. Il comma 1 dell'art. 41, che diventa art. 42, e' sostituito dal seguente: L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Universita', e' regolata dalla legislazione vigente e da apposito regolamento di ateneo. Il comma 2 dell'art. 41 e' abrogato. Il comma 2 dell'art. 42, che diventa art. 43, e' sostituito dal seguente: I regolamenti di ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi dello statuto. I regolamenti devono essere proposti nella loro interezza ad entrambi gli organi. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Universita', salvo che non sia diversamente disposto. Sono altresi' pubblicati nel bollettino ufficiale dell'Universita'. Il comma 3 dell'art. 42, che diventa art. 43, e' sostituito dal seguente: Il regolamento generale di ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'ateneo e le modalita' di elezione degli organi, e' deliberato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione sentiti, per le parti di loro competenza, il consiglio degli studenti e il consiglio del personale tecnico-amministrativo. L'art. 42, che diventa art. 43, e' integrato con il comma 5, con conseguente slittamento della numerazione: Il regolamento didattico di ateneo definisce i criteri di afferenza dei corsi di studio alle singole facolta'. L'art. 42, che diventa art. 43, e' integrato con il comma 6, con conseguente slittamento della numerazione: Il regolamento didattico di ateneo definisce i criteri di individuazione dei garanti dei corsi di studio anche al di fuori della facolta' di afferenza dei medesimi. L'ex comma 9 dell'art. 42, che diventa comma 11 dell'art. 43, e' sostituito dal seguente: Il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, per i settori di loro competenza, possono proporre ulteriori regolamenti richiedendone parere all'altro organo. Il comma 2 dell'art. 45, che diventa art. 46, e' sostituito dal seguente: Le modifiche dello statuto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'art. 46, che diventa art. 47, e' integrato con il comma 3: Il numero dei rappresentanti elettivi degli studenti che entrano a far parte degli organi non e' vincolato al numero dei votanti nelle rispettive elezioni. L'art. 47 che diventa art. 48, e' sostituito dal seguente: Ai fini del presente statuto, quando non diversamente specificato, si intendono: per professori: i professori di ruolo e fuori ruolo; per decano: il professore con maggiore anzianita' accademica come professore; per docenti: i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori o ricercatori confermati; per ricercatori si intendono anche gli assistenti di ruolo ad esaurimento; per personale: i docenti e il personale tecnico-amministrativo; per personale tecnico-amministrativo: i dipendenti tecnico-amministrativi assunti a tempo indeterminato; per studenti: gli iscritti ai corsi di studio previsti dal regolamento didattico di ateneo. Il comma 1 dell'art. 48, che diventa art. 49, e' sostituito dal seguente: Il rettore, i presidi, i presidenti dei consigli di corso di studio, i direttori di dipartimento e i direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, i membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, i componenti del nucleo di valutazione in carica alla data di entrata in vigore dello statuto rimangono in carica fino alla scadenza prevista dalla normativa in vigore al momento della loro elezione o nomina. Il comma 2 dell'art. 48 e' abrogato. L'art. 48 che diventa art. 49, e' integrato con il comma 3, che diventa comma 2: Il completamento delle rappresentanze studentesche, derivante dall'applicazione dell'art. 47, comma 3, avviene utilizzando i risultati delle ultime consultazioni elettorali. I rappresentanti cosi' nominati resteranno in carica fino al successivo rinnovo delle rappresentanze studentesche. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 19 agosto 2002 Il rettore: Ferretti |