Gazzetta n. 209 del 6 settembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 2 agosto 2002 |
Programma operativo nazionale "Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione". Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001. |
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR); Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori"; Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: "Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297"; Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attivita' finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformita' a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici; Visto il Programma operativo nazionale "Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione" per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON); Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche e integrazioni; Visti, in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.3 "Ricerca e sviluppo nei settori strategici per il Mezzogiorno" all'interno dell'asse I e della misura III.1 "Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico" all'interno dell'asse III; Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette; Visto il protocollo d'intesa, siglato in data 15 novembre 2000 tra il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e i rappresentanti delle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, per l'attuazione del predetto PON; Visto il decreto n. 325-Ric. del 14 settembre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 2001 al foglio n. 250, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha disposto l'emanazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, del decreto direttoriale di invito alla presentazione di specifici progetti per la realizzazione di attivita' di ricerca industriale, completi di non preponderanti attivita' di sviluppo precompetitivo, e formazione nelle tematiche ivi indicate; Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: "Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)"; Viste le n. 321 domande presentate ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 entro la scadenza prevista del 30 novembre 2001 per una richiesta complessiva pari a 1.751.047.701,53 euro; Viste, altresi', n. 3 domande prot. nn. 13037, 13038 e 13039, presentate nell'ambito del predetto decreto direttoriale e considerate non ricevibili ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, in quanto ricomprendenti esclusivamente progetti di formazione; Considerato che in sede di verifica della regolarita' della complessiva documentazione acquisita, n. 34 progetti sono risultati non ammissibili all'iter istruttorio per motivi inerenti il mancato rispetto di specifiche disposizioni del bando, e n. 287 progetti ritenuti invece ammissibili; Viste le proposte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999 formulate nelle sedute del 5 febbraio, 8, 12 e 19 marzo 2002, sulla base delle valutazioni tecnico-scientifiche di un gruppo di esperti all'uopo nominati, e che hanno determinato l'attribuzione ai progetti stessi del giudizio di "ottimo", di "buono", di "discreto", di "sufficiente" e di "scarso"; Effettuate, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000, le previste attivita' istruttorie con riferimento ai progetti riportanti il giudizio di "ottimo" e di "buono" al fine di selezionare esclusivamente progetti di elevato livello qualitativo, nonche' di rispettare criteri di economicita' nella gestione delle attivita' istruttorie; Acquisiti gli esiti istruttori degli esperti scientifici e degli istituti convenzionati che l'Amministrazione, ad eccezione di quelli relativi ai progetti per i quali la verifica di affidabilita' economico-finanziaria e' risultata negativa, ha trasmesso al comitato ai fini della valutazione complessiva finale; Acquisiti i pareri espressi dal comitato nelle sedute del 20 maggio e del 3 giugno 2002 dai quali si rileva che n. 88 progetti risultano ammissibili al finanziamento, salvo specifiche verifiche delle quali lo stesso comitato ha richiesto all'Amministrazione la relativa effettuazione; Espletate dagli uffici competenti le conseguenti verifiche di competenza di cui il comitato nella seduta del 23 luglio 2002 ha preso atto; Acquisite le formali dichiarazioni di ritiro relative ai progetti n. 12972, n. 12936, n. 12866, n. 12772, n. 12928, n. 12968; Viste le risorse disponibili nell'ambito delle misure I.3 e III.1 del predetto PON ; Ritenuta l'opportunita' di assicurare, per il sostegno di progetti di elevato livello qualitativo, la piu' tempestiva ed efficace utilizzazione delle risorse comunitarie anche al fine di non pregiudicarne la disponibilita'; Acquisito, in merito, il parere positivo del competente comitato di sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2002; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia"; Ritenuta la necessita' di adottare, per i progetti ammissibili al finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo per ciascuno forme, misure, modalita' e condizioni del finanziamento;
Decreta: Art. 1.
1. I progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001 "Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)", e ricompresi nell'elenco allegato (allegato n. 1), sono ammessi agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalita' e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato n. 2). 2. Gli allegati di cui al precedente comma 1 costituiscono parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2.
1. Il riconoscimento dell'agevolazione aggiuntiva di cui all'art. 5, comma 21, lettera a), del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e' subordinata alle necessarie verifiche in ordine al possesso dei previsti parametri dimensionali, che la banca effettuera' preventivamente alla stipula del contratto di finanziamento. 2. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252. 3. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e' data facolta' a ciascun soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso a ciascuno. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 4. Con successiva comunicazione il Ministero fornira' alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo. 5. La durata di ciascun progetto potra' essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto. 6. La decorrenza dei costi, relativamente alle attivita' di ricerca, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, comma 33, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, non deve comunque essere successiva al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, pena la decadenza dal finanziamento stesso. 7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del citato decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001, le attivita' di formazione potranno avere inizio anche in data successiva a quella prevista per le attivita' di ricerca, ma non terminare oltre le stesse. |
| Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, pari ad euro 366.029.955,72, di cui euro 303.048.914,65 per ricerca ed euro 62.981.041,07 per formazione, graveranno sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse, utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale "Ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione" 2000-2006, nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 2002
Il direttore generale: CRISCUOLI |
| Allegato 1
----> Vedere Allegato <---- |
| Allegato 2
----> Vedere Allegato da pag. 21 a pag. 102 <----
----> Vedere Allegato da pag. 103 a pag. 198 <---- |
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