Gazzetta n. 208 del 5 settembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige". |
|
|
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 64; Esaminata la domanda presentata dalla Provincia autonoma di Bolzano, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige"; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Bolzano il 16 luglio 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del 24 e 25 luglio 2002, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA, "ALTO ADIGE" (IN LINGUA TEDESCA "SÜDTIROL O SÜDTIROLER"). Art. 1. Denominazioni e vini La denominazione di origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler" e' riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: 1. Tipologie relative ai vini "Alto Adige": bianco (o weiÞ), anche passito; spumante (bianco, rose', Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Pinot nero); vendemmia tardiva (con menzione del vitigno); passito (con la menzione di uno o due vitigni); moscato giallo o Goldmuskateller; Pinot bianco o WeiÞburgunder; Pinot grigio o Ruländer o Grauer Burgunder; Chardonnay; Riesling italico o Welschriesling; Riesling; Müller Thurgau; Sylvaner o Silvaner; Sauvignon; Kerner; Traminer aromatico o Gewürztraminer; Moscato rosa o Rosenmuskateller anche "passito"; Lagrein rosato o rose' o Lagrein Kretzer; Lagrein; Merlot rosato o rose' o Merlot Kretzer; Merlot; Cabernet o Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc; Cabernet-Lagrein; Cabernet-Merlot; Lagrein - Merlot; Pinot nero o Blauburgunder o Spätburgunder; Pinot nero rosato o rose' o Blauburgunder Kretzer o rose'; Malvasia o Malvasier; Schiava o Schiava grossa o Schiava gentile o Vernatsch o GroÞvernatsch o Edelvernatsch; Schiava grigia o Grauvernatsch. 2. "Alto Adige" sottozona "Colli di Bolzano" o "Bozner Leiten". 3. "Alto Adige" sottozona "Meranese di Collina" o "Meranese" o "Meraner Hügel" o "Meraner". 4. "Alto Adige" sottozona "Santa Maddalena" o "St. Magdalener". 5. Tipologie relative ai vini "Alto Adige": Sottozona "Terlano" o "Terlaner": Pinot bianco o WeiÞburgunder; Chardonnay, Riesling italico; Riesling; Sauvignon; Silvaner o Sylvaner; Müller Thurgau; Pinot Grigio o Ruländer. 6. Tipologie relative ai vini "Alto Adige": Sottozona "Valle Isarco" o "Eisacktal" o "Eisacktaler": Traminer aromatico o Gewürztraminer; Pinot grigio o Ruländer; Veltliner; Silvaner o Sylvaner; Müller Thurgau; Kerner; Riesling; Klausner Laitacher. 7. Tipologie relative ai vini "Alto Adige": Sottozona "Valle Venosta" o "Vinschgau": Chardonnay; Kerner; Müller Thurgau; Pinot bianco o WeiÞburgunder; Pinot grigio o Ruländer; Riesling; Traminer aromatico o Gewürztraminer; Sauvignon; Pinot nero o Blauburgunder o Spätburgunder; Schiava o Vernatsch. Tuttavia la denominazione "Alto Adige" (o "Südtirol") puo' essere utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 32 del regolamento della Commissione n. 753/2002, per i vini "Lago di Caldaro" o "Caldaro" recanti la menzione "classico" (in lingua tedesca "klassisch" o "klassisches Ursprungsgebiet") o "classico superiore", ottenuti da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata "Caldaro" o "Lago di Caldaro". |
| Art. 2. Base ampelografica La denominazione d'origine controllata di cui all'art. 1 e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, aventi la seguente composizione varietale: 2.1 "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" "Südtiroler") senza sottozona di cui all'art. 1: a) con la specificazione del vitigno: vigneti con almeno l'85% del corrispondente vitigno. Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e raccomandati e/o autorizzati per la Provincia Autonoma di Bolzano; b) con la specificazione di due vitigni (Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein, Merlot-Lagrein,): vigneti che possono concorrere congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini. Entrambe le varieta' devono essere presenti per oltre il 15% del totale. In etichetta il vitigno preponderante precede l'altro ed entrambi sono riportati in caratteri uguali e sulla stessa riga, utilizzando il sinonimo Cabernet per il Cabernet franc e il Cabernet sauvignon; c) spumante a fermentazione in bottiglia: uve Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Chardonnay, iscritti ai rispettivi albi. Per il tipo "rose'" il Pinot nero deve essere presente per almeno il 20%; d) bianco anche "passito": Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio almeno per il 75%. Devono essere presenti almeno due di tali varieta', ma nessuna deve superare il 70% del totale. Il restante 25% massimo deve provenire da Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Silvaner (Sylvaner) e/o Gewürztraminer e/o Kerner; e) passito con la specificazione di due vitigni: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Silvaner (Sylvaner) e/o Gewürztraminer e/o Kerner e/o Moscato Giallo. Devono essere presenti due di tali varieta' ed entrambe devono essere presenti per oltre il 15% del totale. 2.2 "Alto Adjge" "Colli di Bolzano" (in lingua tedesca "Südtirol" "Bozner Leiten"); "Alto Adige" "Meranese di Collina" (in lingua tedesca "Südtirol" "Meraner Hügel") o "Alto Adige" "Meranese" (in lingua tedesca "Südtirol" "Meraner"); "Alto Adige" "Santa Maddalena" (in lingua tedesca "Südtirol" "St. Magdalener"): vigneti con almeno l'85% di vitigni Schiava (e sottovarieta). Per la differenza fino al 15% e' consentita la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e raccomandati e/o autorizzati. 2.3 "Alto Adige" "Terlano" (in lingua tedesca "Südtirol" "Terlaner": a) con specificazione di vitigno: vigneti costituiti per almeno l'85% dai vitigni della varieta' specificata (Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau, Pinot Grigio). Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e raccomandati e/o autorizzati; b) senza specificazione di vitigno, vigneti con Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 50% e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente da: Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau e Pinot Grigio. E' ammessa la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e raccomandati e/o autorizzati, nella misura massima del 15%; 2.4 "Alto Adige" "Valle Isarco" (in lingua tedesca "Südtirol" "Eisacktal" o "Südtirol" "Eisacktaler": a) accompagnato dal nome di una delle seguenti varieta': Traminer aromatico o Gewürztraminer, Pinot grigio o Ruländer o Grauer Burgunder, Veltliner, Sylvaner o Silvaner, Müller Thurgau, Kerner, Riesling - vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni e per il restante 15% massimo da altri vitigni a frutto di colore analogo raccomandati e/o autorizzati; b) per i vini designati Alto Adige Valle Isarco (Südtirol Eisacktal) Klausner Laitacher le uve devono provenire da vigneti costituiti dai vitigni Schiava e/o Portoghese e/o Lagrein e/o Pinot nero, situati nei comuni di Barbiano, Chiusa, Velturno e Villandro. 2.5 "Alto Adige" "Valle Venosta" (in lingua tedesca "Südtirol" "Vinschgau") con la menzione obbligatoria del vitigno: Chardonnay, Kerner, Müller Thurgau, Pinot bianco (WeiÞburgunder), Pinot grigio (Ruländer), Riesling, Traminer aromatico (Gewürztraminer), Sauvignon, Pinot nero (Blauburgunder), Schiava (Vernatsch) - vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Per il restante 15% possono essere presenti altri vitigni a frutto di colore analogo raccomandati e/o autorizzati. |
| Art. 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' cosi' stabilita: 3.1 "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler"): le uve destinate alla produzione dei vini "Alto Adige" devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualita' previsti nel presente disciplinare. In particolare la zona idonea comprende: a) in tutto o in parte il territorio dei comuni di: Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fie', Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magre' all'Adige, Marlengo, Meltina, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena; b) in parte il territorio dei comuni di Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Velturno, Villandro e Varna delimitati nell'art. 3, punto 3.6; c) in parte il territorio dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro delimitati nell'art. 3, punto 3.7. 3.2 "Alto Adige" sottozona "Colli di Bolzano" (in lingua tedesca, Südtirol" "Bozner Leiten"): le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Laives e in parte quello dei comuni di Terlano, S. Genesio, Bolzano, Renon, Fie' e Cornedo. Tale zona e' esternamente cosi' delimitata: partendo dall'incrocio della strada statale del Brennero n. 12 con il confine comunale di Laives, in prossimita' del km 427,700, il limite segue in direzione ovest il confine comunale di Laives, fino ad arrivare al fiume Adige. Volge quindi a nord, sempre lungo il confine comunale di Laives, e poi lungo quello di Bolzano nella stessa direzione, identificandosi, salvo brevi tratti con il fiume Adige, fino a raggiungere la localita' Pie' di Castello del comune di Bolzano. Prosegue in direzione nord-ovest lungo la sponda sinistra dell'Adige fino a incrociare il confine comunale di Terlano a nord-ovest di Vilpiano, segue quindi, verso nord-est prima e sud-est poi il confine di Terlano sino al Kaltenbrunen Bach. Dal punto di incrocio con il corso d'acqua segue una retta verso est passante per le quote 829, 786 e 742 (Masi Schmalz, Egger, Moar e Trattoria Colonna) quest'ultima sul confine comunale di Bolzano. Il limite segue quindi il confine di Bolzano sino a incrociare il rio S. Genesio che risale fino alla quota 788 da dove prosegue per una retta in direzione nord passando per le quote 942, 878 (Moro Le Fosse) e 889. Da quota 889 segue una retta verso sud-est sino a raggiungere al km 4 la strada provinciale della Valle del Sarentino. Prosegue verso nord per tale strada fino al km 6 da dove segue una retta verso est sino al raggiungere la quota 872 per piegare poi verso sud lungo una retta che passa per le quote 763 (Lorno), 856 (Masi Alti) e raggiungere quota 780 (Nop). Da qui la retta prosegue verso est, raggiunge quota 1.192 nel centro abitato l'Assunta, piega quindi verso sud, attraversa quota 871 e raggiunge quota 807 (Signato), piega quindi verso est lungo una retta spezzata passante a sud di Selva di Signato per le quote 964, 1.175, 996, 953, 897, 916 e 885 da dove prosegue per la strada che conduce a Ospiti passando per le quote 955, 974, 972 e 847. Da quota 847 prosegue verso nord-est per una retta spezzata passante per le quote 743 (Castelpietra), 998 (Siffiano), 981, 982 (Belvedere), 642, 805 (Molin del Buco) e 868. Da 868 il limite segue una retta verso sud passante per le quote 734, 376 e attraversato il fiume Isarco raggiunge la quota 822 (Selva di Platzhammer) da dove prosegue per la rotabile che in direzione sud raggiunge il centro abitato di Fie' allo Scillar, prosegue per la strada che porta a Fie' di sopra, l'attraversa e quindi per la rotabile, in direzione sud-est e poi sud-ovest, raggiunge Molino dopo aver toccato le quote 923, 910 e 842. Da Molino prosegue verso ovest lungo il corso d'acqua sino a incrociare la provinciale per Fie', segue questa verso ovest fino al km 5.500 circa, dove per la rotabile verso sud raggiunge Presule (quota 878), da qui in direzione sud-ovest segue una retta spezzata passante per le quote 865, 979, 833, 727, 481, 722 e 823, quest'ultima quota nel centro abitato di Collepietra. Da Collepietra segue la rotabile che prima verso sud e poi verso ovest raggiunge quota 706 poco prima di Mortner. Da quota 706 segue il sentiero verso sud-ovest fino a raggiungere Maso Wienden da dove segue una retta spezzata verso ovest che passa per Maso Brunner (quota 802), taglia la strada statale n. 241 della Val d'Ega a quota 448, tocca Maso Roll (quota 944) e S. Isidoro (quota 928). Il limite prosegue lungo la rotabile che porta al Colle dei Contadini (quota 1.136) e, quindi, verso sud segue il sentiero che, conduce al rifugio Prati di Kohl. Da qui il limite segue in direzione sud il confine comunale di Bolzano e poi nella stessa direzione quello di Laives fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione. All'interno della zona di cui sopra sono da escludersi tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino "Santa Maddalena" di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 28 settembre 1971. 3.3 "Alto Adite" sottozona "Meranese di Collina" o "Meranese" (in lingua tedesca, "Südtirol Meraner Hügel" o "Meraner"): le uve destinate alla produzione del vino "Meranese di Collina" o "Meranese" devono essere prodotte nelle zone appresso indicate e comprendenti in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano, S. Pancrazio, Scena, Tesimo, Tirolo. Le zone sono cosi' delimitate: zona a sinistra del fiume Adige: partendo a sud del centro abitato di Gargazzone, la linea di delimitazione corre in direzione nord lungo il limite del bosco, attraverso i comuni di Gargazzone, Postal, Merano; toccando le quote 392 (ponte sul rio Gargazzone), 282, 455, 345, 530 Wiesler e Kofler in comune di Postal e in comune di Merano: la quota 563, Platt, le quote 523, 525, 575 e 583, le cave (quota 568 - Montefranco) la sorgente a sud dell'Alb. Lastabianca, il Maso, Spessa, la Cava di Argilla, la croce isolata posta a quota 647 sulla mulatteria per maso Kiendl, il maso Kiendl, tocca lasciando il limite di bosco, il limite altimetrico di 650 metri nel comune di Scena passa quindi in prossimita' di S. Girogio e maso Loth per arrivare al Riopetroso, taglia in questo punto il fiume Passirio dopo aver toccato le quote 634 e 522 e seguendo la linea di confluenza fra pendio e fondovalle, si dirige verso nord, toccando la quota 490, il km 6 della strada statale n. 44, la localita' di Collina del comune di Rifiano, segue quindi la carrareccia che porta nei pressi di Aica. Dal suddetto punto la linea di delimitazione piega verso sud-ovest e comprendendo la localita' di S. Maria, segue il bosco non oltrepassando comunque il limite altimetrico di 650 m, tocca la quota 575 in comune di Rifiano quindi la quota 595 in comune di Caines, aggira, includendolo, Fabiato di Caines ed escludendola, la localita' Finele, tocca la quota 632 passa a sud del collegio "Johanneum". La delimitazione segue la carrareccia che porta a Tirolo e da Tirolo lungo la strada verso nord, fino alla segheria e, proseguendo lungo la linea altimetrica di 650 metri, si congiunge al Castel Tirolo (quota 647) segue nuovamente il limite naturale formato dal bosco passa a nord dell'abitato di S. Pietro, delle case a quota 628 all'altezza di Collecorona piega verso sud e quindi verso ovest tocca Pozza oltrepassata la quale risale verso nord e in prossimita' delle case poste a quota 671 ritorna verso ovest sempre lungo il limite di bosco tocca la quota 600, passa a nord dell'abitato di Plars di Sopra fino a incontrare la strada che conduce a Plars. Da tale punto il confine di zona piega verso sud-ovest in direzione di Tel includendo le case a quota 602 fino a incontrare e seguire verso sud il confine comunale di Lagundo che in tale punto coincide con il fiume Adige. Segue verso est l'Adige fino al ponte della strada statale n. 38 (prossimita' di Riomolino) e continua lungo questa, in direzione sud, fino al punto di partenza, a sud del centro abitato di Gargazzone. Zona a destra del fiume Adige: partendo a sud di castello Leone la linea di delimitazione segue verso nord la curva di livello di 300 metri fino a giungere al castello di Brandis includendo i vigneti annessi al suddetto castello. Segue verso nord la strada che porta a Lana di Sopra, passando per l'Assunzione il cimitero di Lana, costeggia Lanegg e si congiunge con la strada statale n. 238 che segue fino a incontrare il fiume Adige (ponte a quota 299 in comune di Marlengo). Segue verso nord-ovest l'Adige fino a incontrare il confine comunale di Parcines dove si innesta e segue verso sud-est la strada statale n. 38 al km 195,5 circa. Ora il limite di zona segue il limite di bosco rispettando il limite altimetrico di 650 metri, comprende le case a quota 420, Obermaier, attraversa la localita' Tramontana Zeisalter, la quota 534, aggira escludendo il bosco Larici, tocca la quota 473, prosegue lungo la linea altimetrica di 650 metri, passa per Hillepranter, Sinigher (quota 520), e le quote 520 e 502 in comune di Marlengo. Il limite di zona sempre verso sud e lungo il bosco, aggira includendolo, il castello Monteleone, le quote 545, 587 e 581 in comune di Cermes, le quote 524, 468, 590 e 619 in comune di Lana quindi il confine si congiunge con Punterhof. La zona di produzione comprende anche i vigneti posti al di sotto dei 650 metri slm dei masi Eggman, Forsthof e Sottovia in comune di S. Pancrazio, all'imbocco della Val d'Ultimo. La linea di delimitazione risale quindi verso nord-est correndo parallela alla strada Lana di Sopra-S. Pancrazio, fino all'altezza della quota 619 da dove, in direzione est, corre parallelamente e a nord del rio Valsura, tocca la quota 403, attraversa il rio stesso alla quota 332 e piega in direzione sud lungo il limite di bosco toccando le quote 488, 504, 527 e 367 fino a intersecare la strada statale n. 238 km 30. Da tale punto il limite si sposta alla sinistra della suddetta strada statale e corre parallelamente alla stessa sempre verso sud, fino al punto di partenza, a sud di castel Leone. In tale zona vanno inclusi pure i vigneti sottostanti il castello S. Erasmo in comune di Tesimo. 3.4 "Alto Adige" sottozona "Santa Maddalena" (in lingua tedesca "Südtirol" "St. Magdalener"): la zona di produzione del vino "Santa Maddalena" comprende in tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: Santa Maddalena, Santa Giustina, Laitago (Coste), San Pietro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), Santa Giustina di sopra, Laitago di sopra, Signato, Laste Basse, Cardano in comune di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di S. Genesio, i Masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner in comune di Renon. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo in localita' Bagni di zolfo (km 222,5 della strada statale n. 38 Bolzano-Merano) la linea di delimitazione segue, in direzione di Terlano, la statale n. 38 fino a raggiungere il rio Margherita che risale fino a quota 500. Devia verso est seguendo la linea di quota 500 raggiunge la localita' Guncina, dopo aver attraversato i torrenti Petroso e S. Maurizio. Piega quindi a nord, per includere il maso Pichler (quota 529), e prosegue lungo la linea di quota 700 per raggiungere il rio Fago sul confine comunale Bolzano-San Genesio. Segue detto confine comunale e, raggiunto il rio San Genesio, lo discende fino alla sua affluenza sul torrente Talvera. Discende il Talvera fino alla valle che scende tra il cotonificio e Castel Roncolo. Risale la valle fino a quota 600 e lungo questa linea di quota, in direzione sud, raggiunge il confine comunale di Bolzano che segue verso est fino alla quota 853. Da detta quota la linea di delimitazione si scosta dal confine comunale per dirigersi a nord lungo la carrareccia (quota 832) proveniente dall'Assunta; passa rispettivamente a nord e nord-ovest dei masi Ebnicher e Plattner, che sono inclusi nella zona, per raggiungere il tracciato della cremagliera del Renon (quota 843) che discende per incrociare di nuovo il confine comunale finche' questo corre lungo il rio Rivellone (quota 525), quindi volge a est per passare a nord del maso Loosmann e prosegue lungo le quote 784, 777, 765 fino a raggiungere la strada che porta al Renon che discende fino alla quota 651. Da detta quota si dirige verso il canalone di Laste-Basse per raggiungere l'ansa a gomito del fiume Isarco (quota 296 km 445 della strada statale n. 12). Da questo punto la linea di delimitazione si sposta alla sinistra del fiume Isarco per includere il maso Hochklausenhof e proseguire, prima in direzione sud e poi ovest lungo la strada statale n. 12 fino al km 444. Dal km 444 volge a sud per raggiungere la linea di quota 500; prosegue, verso ovest, per detta linea di quota e dopo aver attraversato l'abitato di Cornedo, sale per la carrareccia che conduce a quota 551 e passando a sud del maso Bischof, che resta incluso, oltrepassa in linea retta la valle del rio d'Ega, per raggiungere, sul versante sinistro, la linea di quota 500, che segue fino alla localita' S. Geltrude, passando per Cardano, Campegno, Campiglio, Virgolo e Aslago. Da S. Geltrude piega, a ovest, lungo la via Castel Flavon, alla periferia della citta', segue in direzione nord la ferrovia fino al fiume Isarco, quindi la sponda sinistra dello stesso fino alla localita' Pronzegg (quota 267), attraversa il fiume e in direzione nord-ovest raggiunge e costeggia la ferrovia fino alla stazione di valle della funivia del Renon. Da detta stazione la linea di delimitazione prosegue per via Brennero, Dodiciville, S. Giovanni, via S. Oswaldo, via Weggenstein, via S. Arrigo e raggiunge il torrente Talvera al ponte S. Antonio. Oltrepassato il ponte, prosegue sulla linea altimetrica di m 300, a pie' di monte e a nord della citta', passa per le localita' Fago e Guncina. All'altezza della quota 325, lascia la quota altimetrica predetta per seguire via Cologna e raggiungere la vecchia strada Gries-Merano, continuando lungo quest'ultima fino alla localita' Bagni di zolfo, punto di partenza della delimitazione. 3.5. "Alto Adige" sottozona "Terlano" (in lingua tedesca "Südtirol" "Terlaner"): la zona di produzione dei vini "Terlano", in lingua tedesca "Terlaner", comprende: il territorio del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste da presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di S. Genesio, Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro. Essa e' composta da due territori distinti e delimitati: a) Terlano e Meltina: partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38, e precisamente al km 212,200 della stessa, ove incrocia il confine comunale di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud fino al km 218,500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote: 246, 245, 247. Taglia quindi il rio Margherita (quota 243) e prosegue lungo il fosso denominato "Chiaro di luna" fino a intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano (quota 240). Di qui il limite della zona volge a est, identificandosi con il confine comunale. Seguendo lo stesso confine in senso orario la linea tocca il rio Petroso al di sopra della localita' Settequerce. Sale il greto di detto rio nel comune di S. Genesio fino a quota 600 e prosegue verso est su questa quota fino a toccare il rio S. Maurizio. Il confine sale nuovamente fino all'attraversamento della strada consorziale di Cologna di Sotto (quota 800). La strada in direzione verso est costituisce il confine fino al punto in cui la strada incrocia il confine comunale tra S. Genesio e Bolzano (quota 725). Ivi il confine si piega a ovest identificandosi con il confine comunale di S. Genesio fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione. In questa zona sono compresi i vigenti del maso Soglia del comune di Meltina, posto a ridosso del confine comunale di Terlano a est della frazione Vilpiano; sempre in comune di Meltina sono compresi i vigneti dei masi Gorl, Bergjosel e Legar; b) Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro: partendo da nord-ovest della zona da delimitare il confine si identifica con il confine comunale di Tesimo. Piu' precisamente la delimitazione inizia in localita' monte del Cambio (quota 1.772) e si dirige verso sud, seguendo il confine comunale. Prosegue, quindi, lungo il confine comunale di Appiano che e' anche confine provinciale. Raggiunge il confine comunale di Caldaro e si dirige, sempre a sud, lungo il confine comunale e provinciale, fino alla localita' "Cerva" o "Col di Sopra" (quota 1.856), volge quindi a est, lungo il confine comunale di Caldaro, fino a incrociare la strada provinciale Caldaro-Termeno (strada del vino) al km 10,700 circa (quota 220). Segue tale strada in direzione nord fino al km 9,200 (quota 235) quindi la strada comunale che porta al maso Vogelmaier. Di qui il limite prosegue lungo il sentiero che porta a quota 238 e quindi, sempre verso nord, lungo la strada comunale che inizialmente passa per le quote 346 e 359 per arrivare fino alla chiesa di S. Maria nell'ambito di Caldaro. Volge quindi a est lungo la strada comunale che porta in centro al paese di Caldaro, fino a toccare la strada provinciale per Termeno. Segue quest'ultima in direzione sud fino al km 6,100 (quota 348 bivio) per identificarsi poi con la strada che porta alla localita' Klughammer. Di qui in direzione est prima e nord poi segue nuovamente il confine comunale di Caldaro e quindi di Appiano fino a intersecare nella frazione di Frangarto la traccia della ferrovia Bolzano-Caldaro. Prima in direzione ovest poi a sud il limite della zona segue la ferrovia fino alla localita' Crocevia, ove interseca la provinciale Appiano-Caldaro al km 1 (quota 405). Lungo quest'ultima il limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele. Di qui segue la strada che porta a Missiano passando per le quote 447, 450. Prima del centro abitato di Missiano, il limite volge a sud-est lungo la strada che da Missiano porta a S. Paolo, fino al bivio con la strada che da S. Paolo conduce a Riva di Sotto. Segue quest'ultima in direzione nord, oltrepassa la frazione di Riva di Sotto e prosegue lungo la vecchia strada Riva di Sotto-Andriano passando per le quote 255, 244 fino a intersecare il confine comunale di Andriano. Lungo tale confine volge quindi a nord-est fino a raggiungere la fossa d'Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a toccare al km 2 la strada provinciale Terlano-Andriano. Prosegue lungo la carrareccia che corre parallela a ovest della fossa (quota 250), si identifica quindi il nuovo con il confine comunale di Andriano fino all'incrocio con la vecchia strada Andriano-Nalles (quota 250). Segue la strada fino a quota 256, di qui con una linea spezzata, il limite tocca le quote 244 a nord-est 258 (Flierhof) a nord, 268, 271 ancora a nord 268, 658 (Castel Katzenzungen) a ovest, 577, 598, 646 e 711 (acquedotto) ancora a ovest. Risale quindi lungo l'acquedotto (quote 804,778) in direzione ovest e prima della quota 832, volge decisamente a sud lungo il corso d'acqua che confluisce in questo punto nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d'acqua tocca le quote 938, 983 1.216, prosegue poi lungo il sentiero che passa per quota 1.337 per giungere infine al confine comunale di Tesimo in localita' monte del Cambio (quota 1.772) punto di partenza della descrizione. 3.6. "Alto Adige" sottozona "Valle Isarco" (in lingua tedesca "Südtirol" "Eisacktal" "Südtirol" "Eisacktaler": le uve destinate alla produzione dei vini "Valle Isarco" devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fie', Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno, Villandro e Varna. Tale zona di produzione e' costituita: la delimitazione inizia nel comune di Renon nell'abitato di Signato a quota 848 per seguire in direzione nord-est sulla curva di livello a m 900 fino a intersecare la strada provinciale alle porte dell'abitato di Auna di Sotto, passa per le quote 887 e 885, attraversa il rio degli Ospiti, passa per la quota 842 e continua in direzione nord sulla curva di livello di m 900, attraversa il rio del Passo per toccare la quota 858 e 888 in localita' Sifiano, continua per quota 784 ivi scende nel greto del rio Fosco da dove sale alla curva di livello di m 800 che segue attraversando le localita' Antlas e Pietra Rossa fino a quota 772, tocca il rio Rosa, passa per la quota 791 (Saubach) nel comune di Barbiano per proseguire sulla curva di livello di m 800 tagliando il rio Grande. Poi nel comune di Barbiano sempre in direzione nord, passando per le quote 840, 830, 786, 681, costeggia il rio degli Orli salendo fino a quota 770 e attraversa il comune di Villandro, seguendo la curva di livello di m 850, passa dopo l'abitato di Villandro a livello m 800 e continua fino a quota 825 in localita' S. Valentino. Penetra cosi' nel comune di Chiusa e prosegue per la quota 760, attraversa il torrente Tina salendo sul lato orografico sinistro di detto torrente fino alla cava di sabbia a quota 800 m e tocca la quota 863 (S. Giuseppe), entra quindi nel comune di Velturno e prosegue per la quota 860, 840 (localita' Pedraz), 817, 802, 800, 849 (localita' Gioviniano), passa per S. Croce e tocca la quota 860 (Holtzer). Continua nel comune di Bressanone a quota 836 (localita' Teccelinga di Sotto), taglia il rio dell'Orso continua per le quote 778 (localita' Perara), 766, passa sotto la localita' Pinzago, raggiunge a quota 827 la localita' S. Cirillo, prosegue per le quote 733 (Pian di Sopra), 710, 744 (Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia quindi la strada statale 12 al km 483,500 (quota 677) tocca le quote 696, 692 e 631, volge quindi a sud, passa per quota 624 (Rigo di Dentro), 684, taglia la strada statale della Pusteria al km 3, tocca la quota 761 passando a quota 819 sulla strada provinciale di Rasa attraversando l'abitato con inclusione del vigneto del maso Moser, giungendo a quota 804 (Rotzetzer) taglia il confine comunale e volgendo in linea retta a est raggiunge la strada provinciale di Elvas (quota 834). Gira nuovamente a sud fino a quota 824 per raggiungere all'altezza del maso Colcucco di Sotto (quota 748) il fiume Rienza che segue fino alla confluenza con l'Isarco. Volge quindi a nord lungo il fiume Isarco, fino al ponte della strada statale n. 49, segue questa fino al km 1, poi la comunale che porta a Novacella, quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del rio Scaleres. In direzione nord-ovest il confine prosegue lungo il rio Scaleres, fino a incontrare la ferrovia del Brennero che segue fino che questa interseca la strada statale n. 12 al km 477. Segue poi la strada statale n. 12 in direzione sud fino al km 469,200, volge quindi a est, taglia il fiume Isarco e la ferrovia, tocca quota 645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg (quota 597), Stark (quota 662), tocca le quote 636, 650, 671 (Laghedo) comprende il maso Oberfundneid (quota 710) passa per le quote 670, 732 (Fontana), 685 (Gschloier). Il confine volge quindi a est (Val Gardena) passa per le quote 693 (S. Caterina), 822 e scendendo lungo la strada provinciale per Laion arriva a quota 838 per scendere dalla quota 852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio Gardena, che segue in direzione ovest fino alla confluenza del fiume Isarco. Piega a sud lungo la strada statale 12, dal km 461 fino al km 453 (ponte coperto) volge quindi di nuovo a est e raggiunge quota 763, piega a sud intersecando la strada comunale per Aica, tocca le quote 809 e 712, segue la curva di livello m 800 passando per le quote 812, 805, volge a est, include Fie' di Sotto, tocca la provinciale di Fie' (km 7), piega a sud seguendo la curva di livello 700 e, volgendo a ovest, passa per le quote 745, 698, per arrivare a incrociare la strada statale n. 12 al km 451. Ivi prosegue sulla strada statale fino al km 448 per proseguire in direzione sud-ovest a quota 618, comprende i masi Sacker (quota 506), Frommer (quota 664), Dornacher, piega a ovest in linea retta per toccare quota 689 sulla strada provinciale e segue la curva di livello m 700 fino a toccare il confine comunale sulla strada per Signato, ivi prende la strada fino alla quota 623 per seguire la curva di livello m 625 in direzione verso il torrente Rivellone, piegando nella gola di detto torrente a est e raggiunge il punto di partenza della descrizione (Signato quota 848). Nella zona di produzione teste' descritta sono da includere anche i vigneti: 1) della frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro la seguente delimitazione: il confine, partendo a quota 604, segue in direzione est la strada provinciale della Val di Funes fino a quota 781 (Males) volge quindi a ovest, seguendo la curva di livello m 850 fino alla strada provinciale di Tiso sale lungo detta strada fino alla curva di livello m 900 per allinearsi nuovamente al di sotto del paese di Tiso al livello m 850, passa per le quote 810, 797 (S. Bartolomeo), 764 per congiungersi al punto di partenza (quota 604) sulla strada provinciale di Funes; 2) della frazione di Naz nel comune di Naz-Sciaves e precisamente entro i seguenti confini: la fascia di terreno posta a sud-est dell'abitato di Naz e delimitata a est e a ovest rispettivamente dalle curve di livello di m 800 e 850 e a sud e nord della quota 826 e 891; 3) nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune di Bressanone entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 570 in direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla curva di livello m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto rio fino a 650 m, passa per quota 823 e 867 in localita' S. Andrea per ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m 700 prosegue indi fino al km 4 della strada della Plose e segue il tracciato fino a quota 768. Continua in direzione ovest scendendo il fosso che porta a quota 596 sulla strada provinciale di Sarnes, ivi piega in direzione nord seguendo la strada attraverso l'abitato di Millan per congiungersi al punto di partenza (quota 570); 4) della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord-est dell'abitato stesso, entro i seguenti confini: a sud il rio Eores fino a quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700, a ovest la strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores; 5) della frazione di Tisana nel comune di Castelrotto compresi entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 520 (confine con il comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la strada provinciale per Castelrotto fino alla curva di livello m 700 per scendere lungo il rio di Tisana fino alla confluenza con il fiume Isarco per congiungersi lungo la sponda sinistra di detto fiume al punto di partenza lungo il confine comunale. Tuttavia per il vino rosso "Südtirol" "Eisacktaler Klausner Laitacher" la zona di produzione delle uve e' limitata al territorio delimitato precedentemente e facente parte dei comuni di Velturno, Chiusa, Villandro e Barbiano. 3.7. "Alto Adige" sottozona "Valle Venosta" (in lingua tedesca, "Südtirol" "Vinschgau"): le uve destinate alla produzione del vino "Valle Venosta" devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende tutto o in parte le zone vocate dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal km 163 della s.s. dello Stelvio (n. 38) nel comune di Silandro la linea di delimitazione sale in direzione nord fino a quota 900 slm. Ivi piega in direzione est seguendo la curva di livello della quota 900 lungo le coste del Monte di Mezzodi' fino al Castello di Juvale nel comune di Castelbello-Ciardes. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione est fino al rio di Senales con il quale si identifica scendendo fino all'attraversamento della s.s. dello Stelvio. Di qui la linea segue la statale fino al km 184 per piegare in direzione nord sino quota 700 m. Ivi piega nuovamente in direzione est seguendo la curva di livello della quota 700 e con essa raggiunge il confine comunale di Parcines nel greto del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine comunale a raggiungere la s.s. dello Stelvio. La delimitazione meridionale della zona di produzione e' costituita dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino al km 177 nell'abitato di Castelbello. Indi prosegue nel sottostante greto del fiume Adige per salire al km 174 di nuovo sulla statale proseguendo su tale fino km 163, punto di partenza della delimitazione. |
| Art. 4. Norme per la viticoltura 4.1. Condizioni naturali dell'ambiente. Per le uve destinate alla produzione dei vini con denominazione d'origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige", con o senza sottozona, sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione. 4.2. Densita' di impianto. Per i nuovi impianti o reimpianti la densita' minima deve essere di 3300 ceppi a ettaro. 4.3. Irrigazione, forzatura. E' vietata ogni pratica di forzatura: l'irrigazione di soccorso non e' considerata tale. 4.4. Resa a ettaro e gradazione minimale naturale. La produzione massima di uve ammesse per i vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" con o senza menzione di vitigno e per i vini "Alto Adige" con le sottozone di cui all'art. 1, per ettaro di coltura specializzata, non deve essere superiore, e il titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti non deve essere inferiore ai sottoelencati limiti:
===================================================================== | Prod. Max Uva/ha |Titolo Alcol. min. nat Denominazione | (Ton.) | (vol%) ===================================================================== Alto Adige | | --------------------------------------------------------------------- Bianco (o Weiss) | 100 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Moscato giallo | 100 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Pinot bianco | 130 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Pinot grigio | 130 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay | 130 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Riesling italico | 130 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Riesling | 130 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Müller Thurgau | 130 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Sylvaner | 130 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Sauvignon | 130 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Traminer aromatico | 120 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Kerner | 110 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Moscato rosa | 60 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- Lagrein rosato | 140 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Lagrein scuro | 140 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Merlot rosso e | | rosato | 130 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Cabernet | 110 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Pinot nero e rosato | 120 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Malvasia | 110 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Schiava | 140 | 9,50 --------------------------------------------------------------------- Schiava grigia | 140 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Colli di Bolzano | 130 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Meranese di Collina | 125 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Santa Maddalena | 125 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Terlano | 125 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Terlano Pinot bianco| 125 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Terlano Chardonnay | 125 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Terlano Riesling | | italico | 125 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Terlano Riesling | 125 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Terlano Sylvaner | 125 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Terlano Müller | | Thurgau | 125 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Terlano Sauvignon | 125 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Terlano Pinot Grigio| 125 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Valle Isarco Pinot | | grigio | 100 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Valle Isarco | | Silvaner | 125 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Valle Isarco | | Veltliner | 120 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Valle Isarco Müller | | Thurgau | 130 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Valle Isarco | | Traminer aromatico | 100 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Valle Isarco Kerner | 100 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Valle Isarco | | Klausner Laitacher | 125 | 9,50 --------------------------------------------------------------------- Valle Isarco | | Riesling | 100 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Valle Venosta | | Chardonnay | 110 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Valle Venosta Kerner| 100 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Valle Venosta Müller| | Thurgau | 120 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Valle Venosta Pinot | | bianco | 110 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Valle Venosta Pinot | | grigio | 100 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Valle Venosta | | Riesling | 100 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Valle Venosta | | Traminer aromatico | 90 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Valle Venosta | | Sauvignon | 100 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Valle Venosta Pinot | | nero | 100 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Valle Venosta | | Schiava | 120 | 9,50
La resa massima si intende a partire dal terzo anno in avanti. Per il secondo anno la resa massima e' quella realmente ottenuta, con un massimo del 50% delle cifre anzidette, senza la tolleranza del 20%. Per l'anno di impianto la resa e' zero. Nelle annate piu' favorevoli le quantita' di uve destinate alla produzione dei vini Alto Adige devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra, sempreche' la resa unitaria non superi per piu' del 20 per cento i limiti stessi. La provincia autonoma di Bolzano, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia puo' modificare i limiti massimi di resa unitaria e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale in conformita' alle norme di legge. |
| Art. 5. Norme per la vinificazione Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 5.1 Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione devono avvenire all'interno del territorio della provincia di Bolzano. Per i vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" senza sottozona di cui all'articolo 1 e' facolta' del Ministero per le politiche agricole, tenuto conto delle situazioni tradizionali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire nella provincia di Trento. 5.2 Correzioni. L'aumento del titolo alcolometrico e le eventuali pratiche correttive tradizionali sono consentiti ai sensi delle norme vigenti. E' consentita l'aggiunta di mosti e vini concentrati o concentrati e rettificati di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla denominazione "Alto Adige", nel limite massimo del 15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nell'art. 2. Tuttavia l'aggiunta di mosti e vini appartenenti alla denominazione "Alto Adige" con specificazione di sottozona e' consentita solo con mosti o vini di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla medesima sottozona. Inoltre e' consentito l'aggiunta di mosti concentrati ai sensi delle norme vigenti. 5.3 Elaborazione. I vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" ("Südtirol" o "Südtiroler" in lingua tedesca) con la menzione di vitigno Chardonnay, Pinot grigio o Grauer Burgunder o Ruländer, Pinot bianco o Wei&greco;bburgunder, Pinot nero o Blauburgunder, possono essere elaborati nella tipologia spumante, secondo le norme specifiche degli spumanti e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare. I vini "Alto Adige" ("Südtirol") Spumante senza sottozone e senza menzione di vitigno devono essere elaborati esclusivamente nella tipologia spumante a fermentazione in bottiglia con metodo classico e affinati per almeno 15 mesi in bottiglia e immessi al consumo non prima di 20 mesi dal 1 ottobre dell'anno di raccolta della partita piu' recente. Le operazioni di spumantizzazione del vino Alto Adige a fermentazione in bottiglia senza indicazione di vitigno devono avvenire all'interno della provincia di Bolzano. I vini "Alto Adige" "bianco" e i vini a denominazione di origine controllata, "Alto Adige" o "dell'Alto Adige", in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler" con o senza sottozona ottenuti dalle uve delle varieta' di vite Pinot bianco o Chardonnay o Pinot grigio o Riesling o Sauvignon o Traminer aromatico o Moscato giallo o Müller Thurgau o Sylvaner o Kerner o Veltliner o Moscato rosa possono essere elaborati nella tipologia "passito". I vini "Alto Adige" "passito" con la specificazione di due vitigni e i vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige" con o senza sottozona ottenuti dalle uve delle varieta' di cui sopra con la specificazione "passito" devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico non inferiore al 16% e a condizione che la resa dell'uva in vino pronto per il consumo non ecceda i 40 ettolitri/ettaro. E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1 giugno dell'anno successivo la vendemmia. Il vino "Alto Adige Bianco" e i vini monovarietali con la menzione del vitigno possono essere ottenuti da uve raccolte dopo parziale appassimento sulla pianta che assicuri un titolo alcolometrico naturale non inferiore al 13,5% e una resa dell'uva in vino pronto per il consumo non superiore a 50 ettolitri/ettaro. In tal caso e' esclusa qualsiasi correzione del titolo alcolometrico ed e' consentita la designazione del vino come "vendemmia tardiva". 5.4 Resa uva/vino. La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti i vini. Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. 5.5 Invecchiamento. I vini "Alto Adige Lagrein", Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot nero, Alto Adige Cabernet, Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige Cabernet-Lagrein e Alto Adige Merlot-Lagrein", possono essere destinati a "riserva" con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1 ottobre dell'anno della vendemmia, purche' presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%. I vini bianchi "Alto Adige" con o senza sottozone e con o senza menzione di vitigno possono essere destinati a "riserva" con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1 ottobre dell'anno della vendemmia, purche' presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%. Il vino spumante a fermentazione in bottiglia "Alto Adige (Südtirol) spumante" senza sottozone e senza indicazione di vitigno ad eccezione dello spumante "Alto Adige" rose' puo' essere destinato a "riserva" se sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1 ottobre dell'anno della vendemmia della partita piu' recente. |
| Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini a denominazione d'origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" di cui all'articolo 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 6.1 "Alto Adige" Bianco (o Weiss): colore: giallo paglierino; odore: gradevole, fruttato, talvolta anche aromatico; sapore: secco, pieno, aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. Vendemmia tardiva con menzione di vitigno: colore: caratteristico del vitigno di provenienza; odore: gradevole, delicato, caratteristico; sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol. di cui effettivo almeno 10,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 22,0 g/l. "Bianco Passito", "passito" con menzione del vitigno con o senza sottozona escluso moscato rosa e "passito" con la menzione di due vitigni: colore: caratteristico del vitigno di provenienza; odore: gradevole, delicato, caratteristico; sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 10,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 22,0 g/l. Moscato giallo (Goldmuskateller): colore: giallo paglierino; odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso; sapore: secco o dolce, aromatico, gradevole; titolo alcolometrico min. compl.: 11,00 di cui effettivo almeno 10,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. Pinot bianco (o Wei&greco;bburgunder) con o senza sottozona: colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: gradevole, caratteristico; sapore: gradevolmente amarognolo, giustamente acido, sapido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. con la sottozona Valle Venosta 10,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. Pinot grigio (o Ruländer o Grauer Burgunder) con o senza sottozona: colore: giallo paglierino; odore: non molto spiccato, gradevole; sapore: secco, pieno, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; con la sottozona Valle Venosta 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. Chardonnay con o senza sottozona: colore: giallo verdognolo; odore: delicato, caratteristico, fruttato; sapore: sapido, secco, pieno, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. Riesling italico (o Welschriesling) con o senza sottozona: colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino; odore: delicato gradevole; sapore: secco, pieno, leggero di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 10,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. Riesling con o senza sottozona: colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, gradevolmente acidulo, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. Müller Thurgau con o senza sottozona: colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: delicato, leggermente aromatico; sapore: secco, morbido, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., con la sottozona Valle Venosta e Valle Isarco 10,50% vol.; Terlano 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. Sylvaner (o Silvaner) con o senza sottozona: colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: caratteristico, gradevole, fruttato; sapore: secco, delicato, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 11,50% vol. e Valle Isarco 10,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l, con la sottozona Valle Isarco 16,0 g/l. Sauvignon con o senza sottozona: colore: giallo tendente al verdognolo; odore: gradevole fruttato; sapore: secco, con aroma caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; con la sottozona Terlano 12,00% vol. e Valle Venosta 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. Traminer aromatico (o Gewürztraminer) con o senza sottozona: colore: giallo paglierino fino a dorato; odore: leggermente aromatico fino a intenso; sapore: pieno, gradevolmente aromatico, secco o abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol. di cui effettivo almeno 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l, con la sottozona Valle Isarco 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. Kerner con o senza sottozona: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: leggermente aromatico, fine; sapore: secco, pieno, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. Moscato rosa (o Rosenmuskateller) anche passito: colore: da rosso a rosso rubino chiaro; odore: delicato e gradevole; sapore: dolce, gradevolmente di moscato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. o 16,00% vol. se passito di cui effettivo almeno 10,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. Lagrein rosato (Lagrein Kretzer): colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmone; odore: delicato, gradevole; sapore: non molto di corpo, armonico, elegante, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. Lagrein: colore: rubino intenso fino a granato carico; odore: secco, gradevole tipico della varieta'; sapore: morbido, vellutato, pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. Merlot rosato o Merlot rose' (Merlot Kretzer): colore: rosato con riflessi arancioni; odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole; sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. Merlot: colore: rosso rubino; odore: caratteristico, gradevole, erbaceo; sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. Cabernet sauvignon o Cabernet franc o Cabernet: colore: rubino intenso fino a granato carico; odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo; sapore: secco, pieno, lievemente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. Cabernet - Lagrein: colore: rubino intenso fino a granato carico; odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo; sapore: secco, morbido, pieno, lievemente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. Cabernet - Merlot: colore: rubino intenso fino a granato; odore: caratteristico, leggermente erbaceo; sapore: secco, pieno, lievemente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. Merlot - Lagrein: colore: rubino intenso fino a granato; odore: caratteristico, etereo, leggermente erbaceo; sapore: secco, morbido, pieno, lievemente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. Pinot nero (Blauburgunder) con o senza sottozona: colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato; odore: etereo, gradevole, caratteristico; sapore: secco morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., con la sottozona Valle Venosta 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. Pinot nero rosato o Pinot nero rose' (Blauburgunder Kretzer o Blauburgunder rose): colore: rosato; odore: fruttato, armonico, gradevole; sapore: secco, armonico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. Malvasia (Malvasier): colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni; odore: gradevole, profumato; sapore: secco, morbido, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. Schiava (Vernatsch) con o senza sottozona: colore: da rosso rubino chiaro a medio; odore: gradevole, fruttato caratteristico; sapore: morbido, leggermente di mandorla, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. Schiava grigia (Grauvernatsch): colore: rosso rubino chiaro fino a medio; odore: delicato, gradevole, caratteristico, fruttato; sapore: morbido, gradevole, leggermente di mandorla; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. Spumante: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con eventuali riflessi verdolini o dorati; odore: bouquet fine, gentile, ampio e composito; sapore: sapido, fresco, fine e armonico, secco se del tipo "extra brut" o lievemente amabile se del tipo "brut"; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 17,0 g/l. Spumante rose': colore: rosato piu' o meno intenso; odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, fine, ampio e composito; sapore: secco, sapido, fresco, fine e armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 17,0 g/l. Spumante con menzione di vitigno Chardonnay o Pinot grigio o Pinot nero o Pinot bianco: spuma: fine, regolare, persistente; colore: giallo, paglierino con riflessi verdolini; odore: fine, delicato, leggermente da lievito; sapore: morbido, giustamente pieno; secco se del tipo "Extra brut"; leggermente abboccato se del tipo "brut"; gradazione minima alla produzione: 10,50; titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 17,0 g/l. 6.2 "Alto Adige" "Colli di Bolzano": colore: rosso rubino da chiaro a medio; odore: profumato caratteristico; sapore: pieno, morbido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. 6.3 "Alto Adige" "Meranese" o "Alto Adige" "Meranese di Collina": colore: rosso rubino da chiaro fino a medio; odore: caratteristico con leggero profumo; sapore: armonico, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. 6.4 "Alto Adige" "Santa Maddalena": colore: da rosso rubino a granato intenso; odore: vinoso, caratteristico, con profumo ricordante quello della viola, etereo dopo breve invecchiamento; sapore: pieno, vellutato, leggermente di mandorla, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. 6.5 "Alto Adige" "Terlano": senza menzione di vitigno colore: giallo paglierino chiaro; odore: caratteristico, fruttato e delicato; sapore: secco, giustamente acido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. 6.6 "Alto Adige", "Valle Isarco": Veltliner: colore: giallo tendente al verdolino; odore: vinoso e leggero profumo gradevole, caratteristico del vitigno; sapore: secco, fresco, di fruttato, sapido, giustamente di corno, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. Klausner Laitacher: colore: rosso chiaro fino a rubino; odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico; sapore: leggermente acidulo, di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. Tutti i vini di cui all'articolo 6, tranne i vini "Alto Adige Moscato Giallo", "Alto Adige Moscato Rosa", "Alto Adige Traminer Aromatico", "Alto Adige Riesling", "Alto Adige Kerner", "Alto Adige Valle Isarco Traminer Aromatico", "Alto Adige Valle Isarco Riesling", "Alto Adige Valle Isarco Kerner", "Alto Adige Valle Venosta Traminer Aromatico", "Alto Adige Valle Venosta Riesling", "Alto Adige Valle Venosta Kerner", "Alto Adige" con la tipologia "passiti" con o senza menzione di vitigno, "Alto Adige" con la tipologia "vendemmia tardiva" con menzione di vitigno, devono presentare un tenore di zucchero residuo non superiore a 4,0 g/l. Tutti i vini di cui all'articolo 6, possono presentare il caratteristico sapore di legno se invecchiati in botti di legno. E' facolta' del Ministro per le politiche agricole modificare i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. |
| Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione 7.1 Qualificazioni. Alla denominazione d'origine controllata "Alto Adige" ("Südtirol") e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano suscettibili di trarre in inganno il consumatore. Le menzioni consentite nell'etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o tedesca in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la Provincia Autonoma di Bolzano. 7.2 Menzioni facoltative. I vini "Alto Adige Lagrein, Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot nero, Alto Adige Cabernet (Franc e/o Sauvignon), Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige Cabernet-Lagrein, Alto Adige Merlot-Lagrein, i vini bianchi "Alto Adige" con o senza sottozone e con o senza menzione di vitigno, e l'Alto Adige spumante bianco senza indicazione di vitigno", possono portare in etichetta la menzione, "riserva" alle condizioni di cui all'art. 5, par. 5.3 e 5.5. I vini monovarietali con indicazione di vitigno Alto Adige con o senza sottozona, possono portare in etichetta la menzione "vendemmia tardiva" alle condizioni di cui all'art. 5, par. 5.3. 7.3 Localita'. E' consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree piu' ristrette specificatamente delimitate, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992. Per il vino "Alto Adige Meranese di Collina" sono consentite le seguenti indicazioni di localita': Küchelberg, Gneid, Rosengarten, Lebenberg, Labers; e per i vini ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nel territorio dell'ex contea (castello) di Tirolo e' consentito indicare in etichetta "del Burgraviato" o in lingua tedesca, "Burggräfler". Per il vino "Alto Adige Santa Maddalena" tra le indicazioni di localita' sono consentite soltanto le seguenti: Santa Giustina (St. Justina), Laitago (Laitach), San Pietro (St. Peter), Guncina (Guntschna), San Giorgio (St. Georgen), Rencio (Rentsch) e Rena (Sand). Per i vini "Alto Adige Santa Maddalena" prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona d'origine piu' antica, gia' indicata dal decreto ministeriale del 23 ottobre 1931 (nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931), concernente la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Santa Maddalena (frazioni Santa Maddalena, S. Pietro, S. Giustina, Leitago e parte di Rencio), e' consentito l'uso della specificazione aggiuntiva "classico" o in lingua tedesca "klassisch" o "klassisches Ursprungsgebiet". Per i vini "Alto Adige Lagrein" e "Alto Adige Lagrein rosato" (o rose), ottenuti con uve provenienti da vigneti siti nel comune di Bolzano, e' consentito indicare in etichetta la specificazione "Lagrein di Gries", in lingua tedesca "Grieser Lagrein" o "Lagrein aus Gries". Per i vini "Alto Adige Valle Isarco" prodotti con uve ottenute da vigneti siti nei comuni di Bressanone, Naz-Sciaves e Varna, compresi nel territorio delimitato dall'articolo 3 del presente disciplinare per la suddetta denominazione, e' consentito indicare in etichetta la specificazione "di Bressanone", in lingua tedesca "Brixner". Per i vini "Alto Adige Terlano" prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona di origine piu' antica, costituita dai comuni di Terlano, Andriano e Nalles, e' consentito l'uso della specificazione aggiuntiva "classico", in lingua tedesca "klassisch" o "klassisches Ursprungsgebiet". 7.4 Caratteri e posizione in etichetta. La menzione tradizionale "denominazione d'origine controllata" deve essere riportata in etichetta immediatamente al di sotto del nome di origine "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" accompagnato o no dal nome di vitigno o di sottozona o al di sotto del nome d'origine "Alto Adige" e della sottozona di cui all'articolo 1. Il nome del vitigno, se del caso, puo' precedere o accompagnare nell'etichetta il nome geografico d'origine per i vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige". 7.5 Annata. In recipienti da lt 0,375, lt 0,75 e rispettivi multipli l'indicazione dell'annata di produzione deve sempre figurare in etichetta, ad eccezione dell'Alto Adige Spumante. E' inoltre obbligatoria l'indicazione dell'annata nei casi in cui la denominazione d'origine controllata "Alto Adige" ("Südtirol") sia accompagnata dalla menzione "passito" o dalla menzione "vendemmia tardiva" o dalla menzione "riserva" o dalla menzione "classico" (klassisches Ursprungsgebiet). Negli altri casi l'indicazione dell'annata e' facoltativa. 7.6 Vigna. Il riferimento a una microzona di produzione (vigna) puo' essere utilizzato nell'etichettatura purche' coi termini "vigna" o Gewächs o Wachstum seguiti dal corrispondente toponimo e in conformita' alle norme vigenti. |
| Art. 8. Confezionamento 8.1 Volumi nominali, tappatura e recipienti. I vini "Alto Adige Schiava grigia (Südtirol Grauvernatsch), Alto Adige bianco (Südtirol Weiss), Alto Adige Santa Maddalena classico (Südtirol St. Magdalener klassisch)" e i vini "Alto Adige" accompagnati dalla menzione "passito" o "vendemmia tardiva" o "riserva" devono essere immessi al consumo in bottiglie di capacita' nominale uguale o inferiore a l 0,750 e rispettivi multipli chiuse con tappo a raso bocca con o senza capsula. |
|
|
|