Gazzetta n. 207 del 4 settembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 5 agosto 2002 |
Riconoscimento dell'organismo Rina S.p.a., in Genova, a valutare la conformita' o l'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' ferroviaria AV e ad istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi, ai sensi del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299. |
|
|
IL CAPO DIPARTIMENTO dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio europeo del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), contenente, tra le altre, disposizioni in materia di procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE; Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168, del 21 luglio 2001, di attuazione della direttiva 96/48/CE; Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'ordine di servizio n. 16/01 del 21 dicembre 2001 del direttore generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi con il quale e' stato costituito, nelle more del completamento della riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito gruppo di lavoro per l'esame delle procedure correlate alle istanze di riconoscimento ai fini della notifica ai sensi del decreto legislativo n. 299/2001; Vista l'istanza presentata dall'organismo Rina S.p.a., con sede legale in via Corsica, 12 - Genova, del 23 ottobre 2001, acquisita in data 6 novembre 2001 con prot. 3140/Cl 96/48, agli atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi con la quale il predetto organismo ha richiesto il riconoscimento a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' ferroviaria nonche' la procedura di verifica CE, con riferimento ai sottosistemi del: Controllo - comando e segnalamento; energia; infrastrutture; manutenzione; materiale rotabile. Considerato che, nella predetta istanza, l'organismo "Rina S.p.a.", in Genova, ha altresi' dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299; Vista la documentazione integrativa acquisita in data 5 marzo 2002 agli atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; Ravvisato che nella documentazione prodotta il Rina S.p.a. ha evidenziato di avvalersi della collaborazione di consulenti esterni esperti nel settore ferroviario e che il livello di competenza specifica garantita da tali specialisti e' da ritenersi condizione necessaria ai fini del riconoscimento medesimo; Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo "Rina S.p.a.", in Genova, soddisfa quanto richiesto dal decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299; Tenuto conto che nel corso della visite ispettive previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 299/2001 effettuate presso la sede della societa' nonche' presso i laboratori, sia quelli di proprieta' che quelli convenzionati, e' stata riscontrata la conformita' dell'organizzazione ai requisiti minimi previsti dal decreto legislativo n. 299/2001 di attuazione della Direttiva 96/48/CE; Viste le risultanze dell'istruttoria e delle attivita' ispettive svolte da parte del "Gruppo di lavoro per l'esame delle procedure correlate alle istanze di riconoscimento ai fini della notifica ai sensi del decreto legislativo n. 299/2001" acquisita agli atti della Direzione generale sistemi di trasporti ad impianti fissi con nota prot. 006242 del 19 giugno 2002;
Decreta: Art. 1. 1. L'organismo Rina S.p.a., con sede legale in via Corsica, 12 - Genova, e' riconosciuto idoneo - in conformita' all'art. 7 del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 - a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI dell'indicato decreto legislativo, con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati: 1) controllo, comando e segnalamento; 2) energia; 3) infrastrutture; 4) manutenzione; 5) materiale rotabile. |
| Art. 2. 1. I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali - ivi compreso le scelte effettuate dall'organismo in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni - come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sulle attivita' degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dell'organismo autorizzato, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone, con periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo Rina S.p.a. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte. |
| Art. 3. 1. Il riconoscimento e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi o ripetute irregolarita' da parte di Rina S.p.a. nella valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti aggiudicatori ovvero del venire meno dei requisiti prescritti. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione dell'irregolarita' o carenze. 3. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui Rina S.p.a. non ottempera, con le modalita' e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione. |
| Art. 4. 1. Il riconoscimento ha validita' quinquennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 2002 Il capo del Dipartimento: Fumero |
|
|
|