IL DIRETTORE PROVINCIALE del lavoro di Lodi
Visto l'art. 27 della legge 30 aprile 1969, n. 153, contenente delega al Governo ad emanare norme aventi valore di legge per il riordinamento degli organi di amministrazione dell'I.N.P.S. ed i criteri per l'attuazione della delega; Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, contenente norme per la attuazione del predetto riordinamento; Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e contiene modifiche nella materia relativa alla composizione dei comitati presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.; Visto il decreto direttoriale n. 8/1998 del 26 giugno 1998, e successive modificazioni, di costituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Lodi; Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, concernente la disciplina della proroga degli organi amministrativi; Considerata la necessita' di provvedere alla ricostituzione del comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Lodi; Tenuti presenti i criteri indicati nello stesso art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970; Ritenuto per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni interessate, alla stregua dei criteri finora seguiti dall'amministrazione, e comunque appresso riportati: a) entita' numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate; b) partecipazione alla formazione ed alla stipula di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali; c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro; d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; Acquisiti i dati concernenti la rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate; Considerato inoltre che le OO.SS. dei lavoratori C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L., hanno fornito i dati relativi alla rappresentativita' per singola organizzazione, ed hanno espresso la volonta' di designare i propri rappresentanti unitariamente; Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri sono state individuate come maggiormente rappresentative: per i lavoratori dipendenti le OO.SS. C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., U.G.L., CONFSAL. e per i dirigenti d'azienda la C.I.D.A - Confederazione italiana dirigenti d'azienda; per i datori di lavoro l'Associazione industriali del lodigiano, l'Unione del commercio, del turismo e dei servizi e la Confartigianato; per i lavoratori autonomi l'Unione del commercio, del turismo e dei servizi, la Confagricoltura e la Confartigianato; Ritenuto che l'assegnazione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, cosi' come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge n. 88 del 9 marzo 1989, debba essere cosi' ripartita: a) per i lavoratori dipendenti otto membri in rappresentanza di C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L., un membro in rappresentanza dell'U.G.L., un membro in rappresentanza della CONFSAL e un membro in rappresentanza della C.I.D.A. (Confederazione italiana dei dirigenti di azienda); b) per i datori di lavoro un membro in rappresentanza dell'Associazione degli industriali del lodigiano, un membro in rappresentanza dell'Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Lodi, un membro in rappresentanza della Confartigianato della provincia di Lodi; c) per i lavoratori autonomi un membro in rappresentanza della Unione provinciale degli agricoltori di Milano e Lodi, aderente alla Confagricoltura, un membro in rappresentanza della Confartigianato della provincia di Lodi, un membro in rappresentanza dell'Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Lodi; Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni sindacali interessate; Visti i punti 4), 5) e 6) dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, cosi' come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88; Decreta: E' ricostituito in Lodi, per la durata di anni quattro, presso la locale sede I.N.P.S., il comitato provinciale, di cui all'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, cosi' come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che risulta composto come segue: in rappresentanza dei lavoratori dipendenti: sig. Bordoni Luigi (C.G.I.L.); sig. Masserini Mario (C.G.I.L.); sig. Molinari Antonio (C.G.I.L.); sig. Ossola G. Battista (C.G.I.L.); sig. Cabrini Enrico (C.I.S.L.); sig. Grazioli Gianluca (C.I.S.L.); sig. Uccellini Mario Carlo (C.I.S.L.); sig. Cremonesi Pietro (U.I.L.); sig. Ciriello Ciro (U.G.L.); sig. Lazzarini Stefano (CONFSAL); sig. Bontempi Giuseppe (C.I.D.A.); in rappresentanza dei datori di lavoro: sig. Balestrieri Ercole (Associazione industriali del lodigiano); sig. Gilet Umberto (Unione del commercio, del turismo e dei servizi); sig. Delledonne Giuseppe (Confartigianato); in rappresentanza dei lavoratori autonomi: sig. Barbieri Marco (Unione del commercio, del turismo e dei servizi); sig. Curti Luigi (Confagricoltura); sig. Perotti Enrico (Confartigianato); direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Lodi; direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato di Lodi; direttore pro-tempore della sede provinciale I.N.P.S. di Lodi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lodi, 20 agosto 2002 Il direttore reggente: Cerfogli |