IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "l'attuazione della direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari";
Vista la circolare n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995, concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonchÕ le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
Visti i provvedimenti con i quali sono stati registrati, a nome delle imprese indicate, i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto;
Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2000 di recepimento delle direttive 98/73/CE e 98/98/CE recanti, rispettivamente, il ventiquattresimo e il venticinquesimo adeguamento della direttiva 67/548/CEE, decreto ministeriale che attribuisce alle sostanze attive thiram e ziram la frase di rischio R40 "possibilitA' di effetti irreversibili";
Considerto che i prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive thiram e ziram, sulla base delle pia recenti acquisizioni scientifiche non hanno mostrato significativa attivitA' mutagena;
Vista la direttiva 2001/59/CE del 6 agosto 2001 che recepisce il XXVIII adeguamento della direttiva 67/548/CEE, che attribuisce alle sostanze attive thiram e ziram frasi di rischio diverse dalla R40;
Rilevato che la Commissione consultiva di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, nella seduta dell'11 aprile 2001 ha espresso parere favorevole alla non attribuzione della frase di rischio R40 ai formulati contenenti le sostanze attive thiran e ziram;
Rilevato che le formulazioni dei prodotti fitosanitari citati in allegato, a base delle sostanze attive thiram e ziram, contengono la frase di rischio R40 e che tale frase deve pertanto essere eliminata;
Considerato che le imprese interessate sono state invitate con lettera datata 31 ottobre 2001 ad inoltrare al Ministero della salute le domande con le proposte per la riclassificazione, unitamente alle etichette modificate, secondo la nuova classificazione tossicologica;
Viste le note con le quali le imprese hanno inviato al Ministero della salute le etichette adeguate alla nuova classificazione;
Decreta:
1. E' autorizzato, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive thiram e ziram, elencati nell'allegato al presente decreto, l'adeguamento delle rispettive etichette con l'eliminazione della frase di rischio R40 "possibilitA' di effetti irreversibili".
2. Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le etichette allegate con le quali i prodotti fitosanitari devono essere posti in commercio.
3. Per lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari aventi le etichette non riclassificate O' concesso un periodo di tempo di mesi dodici dalla pubblicazione del presente decreto.
4. Il presente decreto sarA' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avrA' valore di notifica amministrativa per le imprese interessate.
Roma, 29 marzo 2002
Il direttore generale: Marabelli |