Gazzetta n. 205 del 2 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 28 agosto 2002
Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e a base spumante per le regioni Marche, Veneto, la provincia autonoma di Bolzano e la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche agroalimentari

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunita' lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varieta' di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola.
Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi l'arricchimento della partita "cuvee" nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 "recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti";
Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura delle regioni Marche, Veneto, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Bolzano con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
Considerato, altresi', che la regione Marche, la regione Veneto e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, hanno indicato le varieta' di uve per le quali e' consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;
Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.G.E.A. in materia;
Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da:
uve raccolte nelle aree viticole della regione Marche atte a dare vini da tavola e vini a IGT Marche bianco, rosso e rosato nonche' per le varieta' di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1;
uve raccolte nelle aree viticole della regione Veneto atte a dare vini da tavola e vini a IGT nonche' per le varieta' di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1;
uve raccolte nelle aree viticole della provincia di Bolzano atte a dare vino da tavola;
uve raccolte nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia atte a dare vini da tavola e vini a IGT;
uve raccolte nella provincia di Trieste atte a dare le tipologie a bacca bianca e a bacca rossa di vini da tavola e vini IGT;
uve raccolte nelle aree viticole del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia atte a dare vini spumanti e spumanti di qualita' ottenuti dalle varieta' di uve di cui all'allegato 1.
2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale e' effettuato secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi. Limitatamente alla provincia di Trieste, per i prodotti destinati a vini da tavola e vini a IGT, e' consentito nel limite massimo di l grado per la tipologia a bacca bianca e di 1,5 gradi per le tipologie a bacca rossa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 28 agosto 2002
Il direttore generale: Petroli
 
Allegato 1

ELENCO DELLE VARIETA' DI UVE PER LE QUALI E' CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI
SPUMANTI.

Regione Marche:
Albana, Biancame, Bombino bianco, Chardonnay, Fiano bianco, Grechetto, Incrocio Bruni 54, Maceratino, Malvasia bianca di Candia, Malvasia bianca lunga, Montonico bianco, Mostosa bianco, Passerina, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Sauvignon, Tocai Friulano, Trebbiano Toscano, Vernaccia nera, Verdicchio bianco, e Vermentino. Regione Veneto:
Chardonnay, Traminer Aromatico, Garganega, Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Silvaner verde, Tocai friulano, Trebbiano Soave, Trebbiano toscano, Bianchetta trevigiana, Manzoni bianco, Malvasia istriana, Moscato giallo, Moscato bianco, Sauvignon, Veltriner, Marzemina bianca, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Prosecco lungo, Vespaiola, Ornella, Riesling, Cortese, Nosiola, Prosecco, Pedevenda, Vediso, Pinella, Corvina, Corvinone, Lambrusco F.F., Merlot, Molinara, Pinot nero, Rondinella, Schiava grigia, Schiava gentile, Schiava grossa, Teroldego, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Croatina, Lagrein, Marzemino, Negrara, Raboso Piave, Raboso Veronese, Gropello Gentile, Sangiovese, Ancellotta, Freisa, Tocai rosso, Refosco P.R., I.M. 2.15, Malbech, e Franconia. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Moscato giallo, Moscato rosa, Verduzzo friulano, Riesling.
 
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