IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16, relativi agli statuti delle universita'; Visto il proprio decreto 4 marzo 1995, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995, con cui e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara; Visti i propri decreti 4 ottobre 1996, n. 1265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 1996, 27 aprile 2000, n. 655, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, con i quali e' stato modificato lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara; Vista la proposta di modifica allo statuto approvata dal senato accademico nella seduta del 22 maggio 2002; Visti i pareri favorevoli alla modifica espressi dal consiglio di amministrazione, dal consiglio della ricerca, dal consiglio del personale e dal consiglio degli studenti; Vista la deliberazione definitiva di modifica dello statuto, adottata dal senato accademico nella sua composizione allargata nella seduta del 17 luglio 2002; Visto il parere favorevole del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca espresso in data 1 agosto 2002, prot. n. 2140; Considerato pertanto che le modifiche, approvate dal senato accademico dell'Universita' degli studi di Ferrara, con le formalita' previste dall'art. 60 dello statuto, debbano ritenersi operative; Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto dell'Ateneo;
Decreta: Il terzo comma dell'art. 15 dello statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, e' sostituito dal seguente: "Il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti eletti dagli iscritti alle singole facolta' dell'Ateneo in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250. Gli iscritti ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione hanno un rappresentante ciascuno". Il testo dell'articolo diviene pertanto il seguente: "Art. 15 (Consiglio degli studenti). - 1. Il consiglio degli studenti e' organo collegiale di rappresentanza; ha funzioni propositive ed e' organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente statuto. 2. Il consiglio degli studenti: a) adotta il proprio regolamento interno; b) esprime parere, per quanto di propria competenza, sul regolamento didattico di Ateneo; c) fornisce pareri sulle questioni sottoposte al senato accademico; in particolare esprime pareri motivati sui piani di sviluppo dell'Universita'; d) elabora proposte su problemi relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attivita' espressamente riguardanti gli studenti; e) esprime pareri e formula proposte al consiglio di amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti; f) propone al consiglio di amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attivita' autogestite e per la ripartizione dei fondi; g) nomina al proprio interno i rappresentanti negli organi collegiali dell'Universita' ove non altrimenti previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni delle strutture; h) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti. 3. Il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti eletti dagli iscritti alle singole facolta' dell'Ateneo in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250. Gli iscritti ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione hanno un rappresentante ciascuno. 4. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze che potra' prevedere, in caso di una ridotta percentuale di votanti, una riduzione del numero degli eletti. 5. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente, il vice presidente ed il segretario". Ferrara, 19 agosto 2002 Il rettore: Conconi |