Gazzetta n. 204 del 31 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 8 agosto 2002 |
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale "Osteogenic protein 1 Howmedica International S.DE.R.L.". (Decreto UAC/C/ n. 94/2002). |
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Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale OSTEOGENIC PROTEIN 1 HOWMEDICA INTERNATIONAL S.DE.R.L. - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/01/179/001 - 35 mg polvere per sospensione per impianto 1 flaconcino da 1 g uso intraosseo. Titolare A.I.C.: Howmedica International S.DE.R.L.
IL DIRIGENTE GENERALE della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317; Vista la decisione della Commissione europea del 20 marzo 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Osteogenic protein 1 Howmedica International S.DE R.L."; Vista la decisione della Commissione europea del 9 luglio 2002 recante la modifica di denominazione del medicinale per uso umano in Osigraft; Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE"; Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8; Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione; Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001; Visto il parere espresso nella seduta del 2/3 luglio 2002 dalla Commissione unica del farmaco; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale "Osigraft" debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Decreta:
Art. 1. Alla specialita' medicinale OSIGRAFT nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: A.I.C. n. 035547013/E (in base 10), 11VTW5 (in base 32) - 3,5 mg polvere per sospensione impianto 1 flaconcino da 1 g uso intraosseo. |
| Art. 2. La specialita' medicinale "Osigraft" e' classificata come segue: 3,5 mg polvere per sospensione impianto 1 flaconcino da 1 g uso intraosseo - A.I.C. n. 035547013/E (in base 10), 11VTW5 (in base 32). Classe: "C". |
| Art. 3. E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita. |
| Art. 4. Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al presente decreto al Ministero della salute Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali, Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza. |
| Art. 5. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare. Roma, 8 agosto 2002 Il dirigente generale: Martini |
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