Gazzetta n. 204 del 31 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 luglio 2002
Determinazione delle nuove tariffe di facchinaggio per il biennio 2002-2004.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Latina

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, concernente l'attribuzione alla direzione provinciale del lavoro della determinazione delle tariffe di facchinaggio;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39/1997 del 18 marzo 1997;
Visto il decreto n. 51 del 9 giugno 1999, concernente la determinazione delle tariffe per il biennio 1 luglio 1999/1 luglio 2001;
Ritenuto di dover procedere alla revisione delle tariffe riferite sia a lavori in economia sia a lavori a quintalaggio, per decorso biennio;
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nella riunione del 18 luglio 2002;

Decreta:

1. La tariffa oraria in economia e' elevata a L. 24.000 pari a euro 12,39.
2. Le tariffe a quintalaggio in vigore dal 1 dicembre 2000 sono aumentate del 12%:
scarico prodotti pallettizzati in pedane: euro 1,10;
carico prodotti pallettizzati in pedane: euro 1,10, si intendono pedane di merci fino a q 15 da camion a magazzino e/o viceversa con l'ausilio di mezzi meccanici,
movimentazione pedane di prodotto all'interno di stabilimento: euro 1,10, da celle frigo o magazzino a reparti produttivi o al carico;
scarico colli surgelati: euro 0,15 a collo;
carico colli surgelati: euro 0,15, si intendono movimentati a mano carico e/o scarico da kg 1 a kg 25;
movimentazione colli surgelati: euro 0,15;
movimentazione colli vari: euro 0,12, si intendono movimentati interno azienda;
carico/scarico concimi, mangimi semplici e complessi, farina alimentare, q a mano sbancalati kg 1 a kg 25: euro 0,87.
3. Le tariffe sub 1 e sub 2 sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali e gestionali (44%) sia degli oneri riflessi (56%). Si precisa altresi' che il terzo elemento e' composto esclusivamente dagli istituti indicati nella lettera c) del protocollo d'intesa del 6 maggio 1998.
4. Orario di lavoro.
La durata dell'orario di lavoro settimanale e' fissata in 40 ore di prestazione, da effettuarsi di norma su cinque giorni settimanali, rimanendo all'impresa, di concerto con la propria base sociale, il compito di gestirne l'utilizzo.
Particolari esigenze aziendali potranno determinare una diversa distribuzione dell'orario di lavoro.
Per le prestazioni che eccedono tali limiti o vengono effettuate in determinati giorni o in particolari orari sono previste le seguenti specifiche maggiorazioni:
a) il lavoro straordinario e' remunerato con una maggiorazione del 25%. E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere;
b) il lavoro notturno, prestato dalle ore 22 alle ore 6 e' retribuito con una maggiorazione del 50%;
c) il lavoro prestato nella giornata di sabato e' retribuito con una maggiorazione del 25%, sempre che tale giornata non rientri nei normali turni di lavoro;
d) per il lavoro nei giorni di festivita' infrasettimanali e nazionali la maggiorazione e' del 100%.
5. Prestazioni disagiate di lavoro.
Per i lavori di effettivo disagio, che si svolgono sotto la pioggia, la neve, in celle frigorifere o in condizioni similari opera la maggiorazione del 25%.
Per le operazioni di facchinaggio riguardanti merci pericolose, nocive e/o tossiche opera la maggiorazione del 35%.
6. Le tariffe sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5, si applicano ai facchini singoli, liberi esercenti, ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.
7. Al fine di ovviare ad eventuali distorsioni del mercato di riferimento, le tariffe sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5 sono da considerarsi come valori minimi inderogabili.
8. Le tariffe come sopra determinate hanno validita' biennale a decorrere dal 18 luglio 2002.
Latina, 18 luglio 2002
Il direttore: d'Incertopadre
 
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