Gazzetta n. 203 del 30 agosto 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 29 luglio 2002
Attuazione dell'art. 60-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relativo alle modalita' di presentazione delle richieste di rimborso.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:

Modalita' di presentazione delle richieste di rimborso di cui all'art. 60-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

1.1. La richiesta di rimborso delle somme di cui all'art. 60-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' prodotta dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente atto, all'ufficio cui e' stata presentata l'istanza di definizione automatica riguardante le quote in relazione alle quali e' stata esercitata la facolta' di cui all'art. 60 dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1999.
1.2. La richiesta di rimborso e' presentata, limitatamente al 99% della meta' delle spese esecutive infruttuose sostenute, al netto delle dilazioni fruite, con riferimento alle quote ammesse dagli uffici alla definizione automatica di cui al citato art. 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999.
1.3. Nella richiesta di rimborso di cui al punto 1.1, il concessionario, con le modalita' indicate dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attesta:
a) l'ammontare della meta' delle spese esecutive infruttuose di cui chiede il rimborso pari al 99 per cento del loro importo;
b) che le spese esecutive infruttuose di cui al punto a) sono state sostenute relativamente alle quote ammesse alla definizione automatica di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999;
c) che le predette spese non sono state gia' rimborsate;
d) l'importo delle dilazioni fruite.
1.4. Alla richiesta di cui al punto 1.1 e' allegato un elenco, compilato su supporto sia magnetico, sia cartaceo, contenente, per ciascuna delle quote ammesse alla definizione automatica di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999, per le quali il concessionario esercita la facolta' prevista dall'art. 60-bis dello stesso decreto, l'indicazione:
a) della tipologia, della data di presentazione e del numero identificativo della domanda di rimborso o di discarico in cui e' inserita la quota per la quale si esercita la facolta' di cui al citato art. 60-bis del decreto legislativo n. 112 del 1999;
b) dell'ammontare della meta' delle spese esecutive infruttuose globalmente sostenute relativamente alle quote ammesse alla definizione automatica prevista dall'art. 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999;
c) della somma corrispondente al 99 per cento della meta' dell'importo di cui alla lettera b);
d) dell'ammontare delle dilazioni fruite a titolo di rimborso provvisorio delle spese esecutive di cui al punto b);
e) della somma di cui si chiede il rimborso pari alla differenza tra gli importi di cui ai punti c) e d).
1.5. Il concessionario presenta la richiesta prevista al punto 1.1 anche alla competente direzione regionale (o provinciale per gli ambiti delle province autonome di Trento e Bolzano), aggregando per ambito l'importo di cui chiede il rimborso.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Motivazioni.
Il decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, ha modificato il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, introducendo, tra l'altro, l'art. 60-bis (Effetti della definizione automatica sul rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose).
L'art. 60-bis citato stabilisce che ai concessionari spetta il rimborso del 99 per cento della meta' delle spese esecutive infruttuose sostenute relativamente alle quote oggetto della definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali prevista dall'art. 60 del decreto legislativo n. 112/1999.
Sono, naturalmente, rimborsabili esclusivamente le spese delle procedure esecutive infruttuose relative a quote che gli uffici, a seguito dei riscontri effettuati, hanno ritenuto di ammettere alla definizione automatica di cui al predetto art. 60 del decreto legislativo n. 112/1999.
Poiche' e' stata pressoche' ultimata l'acquisizione da parte delle direzioni regionali dei dati definitivi delle quote ammesse dagli uffici alla definizione automatica da ultimo citata, i concessionari possono presentare le istanze di rimborso limitatamente alle spese sostenute per tali quote.
Il presente atto disciplina le modalita' di presentazione delle istanze di rimborso di cui al citato art. 60-bis del decreto legislativo n. 112 del 1999, e il contenuto delle stesse.

Riferimenti normativi dell'atto.
Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera b).
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1).
Disposizioni relative agli effetti della definizione automatica sul rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose:
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 60-bis).
Roma, 29 luglio 2002
Il direttore: Ferrara
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone