Gazzetta n. 202 del 29 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 22 luglio 2002 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Abruzzo Manifatture, unita' di Controguerra. (Decreto n. 31337). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista la sentenza n. 38/01 del 3 luglio 2001 pronunciata dal tribunale di Teramo che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Abruzzo Manifatture; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale e' stata richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore di sessantaquattro lavoratori sospesi dal lavoro decorrere dal 1 agosto 2001; Visto il decreto direttoriale n. 30613 del 17 dicembre 2001, con il quale e' stata autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per l'annualita' dal 1 agosto 2001 al 31 luglio 2002, in favore di sessantaquattro lavoratori dipendenti dalla societa' in questione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991; Vista la successiva istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al sopracitato decreto direttoriale del 30 ottobre 2001, anche in favore di un lavoratore non inserito tra gli aventi diritto al suddetto trattamento in quanto solo successivamente e' stata chiarita la sua situazione giuridica dal momento che l'intera documentazione era stata posta, in quel periodo, sotto sequestro dalla Guardia di finanza; Visto il verbale di accordo sottoscritto in data 5 marzo 2002 presso la provincia di Teramo, nel quale e' stata formalizzata, in presenza delle parti, la suddetta richiesta della curatela fallimentare; Ritenuto di autorizzare l'estensione della corresponsione del trattamento CIGS anche in favore del citato lavoratore, dipendente dalla societa' in questione al momento della dichiarazione di fallimento, per l'intera annualita' 1 agosto 2001-31 luglio 2002; Decreta: Per le motivazioni in premessa esplicitate, in favore di un lavoratore dipendente dalla S.r.l. Abruzzo Manifatture sede in Controguerra (Teramo), unita' in Controguerra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 2001 al 31 luglio 2002. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 2002 Il direttore generale: Achille |
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