Gazzetta n. 202 del 29 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 luglio 2002
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Agenzia Viaggi Gemini S.p.a., unita' di agenzia BTC Roma, agenzia di Roma - via dell'Arte, agenzia Milano, agenzia Napoli, agenzia Palermo, agenzia Torino, agenzia Vimercate, Bari, Bologna, Direzione amministrativa, Firenze, Genova e Pomezia. (Decreto n. 31326).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 7, comma 7;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive proroghe;
Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', anche in deroga alla normativa vigente in materia;
Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti il 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 315, con il quale e' stato prorogato l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' per l'anno 2002, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con piu' di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza, nonche' sono stati definiti i criteri per la concessione dei predetti trattamenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Visto il decreto ministeriale n. 31298 datato 19 luglio 2002, con il quale e' stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta Agenzia Viaggi Gemini S.p.a.;
Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta:
A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31298, datato 19 luglio 2002, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Agenzia Viaggi Gemini S.p.a., con sede in Roma, unita' di:
agenzia BTC Roma, per un massimo di 28 dipendenti;
agenzia di Roma - via dell'Arte, per un massimo di 6 dipendenti;
agenzia Milano, per un massimo di 6 dipendenti;
agenzia Napoli, per un massimo di 5 dipendenti;
agenzia Palermo, per un massimo di 2 dipendenti;
agenzia Torino, per un massimo di 11 dipendenti;
agenzia Vimercate (Milano), per un massimo di 2 unita' lavorative;
Bari, per un massimo di 4 unita' lavorative;
Bologna, per un massimo di 1 unita' lavorativa;
Direzione amministrativa (Roma), per un massimo di 11 unita' lavorative;
Firenze, per un massimo di 1 unita' lavorativa;
Genova, per un massimo di 1 unita' lavorativa;
Pomezia (Roma), per un massimo di 1 unita' lavorativa;
per il periodo dal 21 gennaio 2002 al 20 gennaio 2003.
Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 2002 con decorrenza 21 gennaio 2002.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del venti per cento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2002
Il direttore generale: Achille
 
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